CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 1980
Cassazione n. 22264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1980 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tvfb Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 27 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11 e art. 648 cod. pen., commessi il 29 marzo 2019, condannandola alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione; rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'11 maggio 20