CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. n. 5062/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, largo Trionfale 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1619 /2020 della Corte d ’ appello di Roma depositatail 10 agosto 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Roma, quale giudice di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte, ha accolto il gravame proposto dal Comune di Pescara, respingendo la domanda avanzata in primo grado dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e condannando lo stesso alla restituzione delle somme percepite in esecuzione delle sentenzedi merito; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, nel sintetizzare i fatti, ha premessoche il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto l’ incarico di direttore generale in virtù di due contratti stipulati con il Comune di Pescara: un primo contratto (periodo 15 settembre 2003 – 22 maggio 2008), giunto alla naturale scadenza, ed un secondo contratto (stipulato il 15 maggio 2008), cessato anticipatamente (5 maggio 2009) per le dimissioni del Sindaco. [OSCURATO:PERSONA] avevaagito dunque per richiedere la liquidazione dell’indennità di buonuscita, prevista per entrambi i contratti dall’art. 6, come emolumento aggiuntivo e distinto rispetto a quelli previsti dall’art. 3 (vale a dire il trattamento di fine rapporto). Il Comune si era oppostodeducendo che, in tal modo, vi sarebbe stata una ingiustificata duplicazione di emolumenti (anche perché il [OSCURATO:PERSONA] era un pubblico dipendente, che, cessato l’incarico , era rientrato a svolgere la funzione di vice-prefetto). In primo grado ed in appello, la domanda del [OSCURATO:PERSONA] era stata accolta in base alla pattuizione contenuta nei contratti all’art. 6, che avrebbe previsto un emolumento aggiuntivo e distinto, per la gravosità e temporaneità dell’incarico, rispetto a quelli previsti dall’art. 3 (retribuzioni e competenze previdenziali di fine rapporto). Il Comune aveva proposto ricorso per cassazione e questaCorte, con sentenza 06/02/2018, n. 2828, aveva accolto il motivo con cui si censurava l’omessa interpretazione sistematica della casistica prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Direttore generale e l’assenza di giustificazione causale di « un’erogazione aggiuntiva rispetto al trattamento economico omnicomprensivo regolato dai primi tre commi dell’art. 3 del contratto individuale». In particolare, questa Corte aveva sottolineato che la disposizione che prevedeva un’erogazione ad hoc per il caso di anticipata conclusione del rapporto era contenuta solo nel primo contratto (art. 6, comma 2), censurando il ragionamento del giudice di merito che, pur in assenza di tale clausola nel secondo contratto, aveva ricondotto sic et simpliciter il caso al riconoscimento dell’indennità di buonuscita, di cui all’ultimo comma dell’art. 6 di entrambi i contratti stipulati dalle parti. La sentenza impugnata era stata dunque cassata, rimettendo al giudice del rinvio una nuova valutazione in base ad una interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, non ritenendo dirimente la natura retributiva dell’indennità di buonuscita, rispetto alla questione relativa all'interpretazione sistematica tra le diverse clausole anche in relazione alla corretta individuazione dei presupposti giustificativi delle singole erogazioni; 3. così riassunta la vicenda in esame, la Corte di merito, in sede di rinvio,ha provveduto ad una sistematica interpretazione delle clausole contrattuali, giungendo alla conclusione che l’indennità di buonuscita di cui all’ultimo comma dell’art. 6 di entrambi i contratti coincideva con il trattamento retributivo previsto complessivamente dall’art. 3 del contratto (rubricato “trattamento econonomico e previdenziale”), escludendo che potesse trattarsi di un emolumento aggiuntivo; 4. avverso tale pronuncia il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi, cui resiste il Comune di Pescara con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente deduce un errorin procedendo con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per mancato rispetto, da parte del giudice del rinvio del decisum della sentenza rescindente n. 2828del 2018 della Corte di cassazione, che avrebbe censurato la sentenza della Corte d’appello solo con riferimento al secondo contratto, non giunto a naturale scadenza; sarebbe invece passata in giudicato la statuizione relativamente al primo contratto, ed erroneamente il giudice del rinvio aveva esteso la sua valutazione anche atale contratto; 2. con il secondo motivo il ricorrente deduce un error in procedendo con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 , c od. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ., perché la Corte territoriale , violando il principio espresso dallaCorte di cassazione, era partita dall’erroneo presupposto che i due emolumenti (quello dell’art. 6 e quelli dell’art. 3) coincidessero, per poi addurre elementi interpretativi che confortassero tale assunto, in luogo che procedere alla effettiva interpretazione del senso delle clausole; 3. con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente, perplessa e comunque irriducibilmente contraddittoriain relazione alla domanda subordinata di condanna del Comune di Pescara al risarcimento per responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 cod. civ., in considerazione della poca chiarezza delle clausole, che aveva indotto in errore il dott. [OSCURATO:PERSONA] sull’effettivo tenore del contratto; 4. il primo motivo è infondato, atteso che dalla complessiva lettura della sentenza di questa Corte n. 2828 del 2018 si comprende chiaramente che la censura e la statuizione investe il ragionamento seguito dal giudice di merito su entrambi i contratti(«In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d ’ appello di Roma, designato quale giudice di rinvio, per riesame delle disposizioni contenute nei due contratti stipulati inter partes»), e non vi è luogo a ritenere che la valutazione rimessa al giudice del rinvio riguardasse solo il secondo contratto, secondo quanto correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, ove espressamente si annota che la Corte di cassazione «esaminava le clausole contrattuali di entrambi i contratti, devolvendo al presente giudizio il “…riesame delle disposizioni contenute nei due contratti stipulati inter partes …” » ; va, pertanto, escluso il passaggio in giudicatodelle statuizioni sul primo contratto, stipulato nel 2003 ; 5. è altresì infondato il secondo motivo, in quanto il giudice del rinvio ha effettivamente proceduto ad una complessiva riconsiderazione delle clausole contrattuali, esaminandone analiticamente ilcontenuto sia singolarmente sia in base ad una valutazione complessiva, siccome indicato da questa Corte, giungendo alla conclusione che «con le clausole contrattuali esaminate le parti non hanno inteso in alcun modo prevedere due autonome e distinte prestazioni economiche come vorrebbe l’odierno resistente: l’una, indennità di buonuscita e l’altra, un emolumento aggiuntivo di identica entità. Invero, la disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 6 non fa, ad avviso di questo Collegio, che sottolineareche il direttore generale ha diritto, alla scadenza naturale del contratto, all’indennità di buonuscita, che, a mente dell’art. 3 citato, l’Ente prevede ad accantonare mediante versamenti all’ente previdenziale». La Corte territoriale ha pure analiticamente esaminato e vagliato le ulteriori argomentazioni sviluppate dal dott. [OSCURATO:PERSONA], superandole in base ad attenta esegesi delle disposizioni contrattuali, alla ratio complessiva degli accordi ed alla funzionalità dei diversi istituti, anche ai sensi delle pertinenti disposizioni TUEL. Non si apprezza, in definitiva, la denunciata violazione dei canoni ermeneutici, avendo la Corte di merito eseguito l’interpretazione contrattuale secondo i parametri normativi e nel solco tracciato da questa Corte nella sentenza n. 1282del 2018, risolvendosi piuttosto le censure espresse nel motivo in una mera prospettazione di una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali , inammissibile in sede di legittimità (v. fra molte Cass. Sez. L, 30/04/2010, n. 10554, e, più di recente,Cass. Sez. 1, 20/01/2021, n. 995); 6. infine, è parimenti infondato il terzo motivo di ricorso, posto che il rigetto della domanda subordinata è conseguenza del complessivo ragionamento ricostruttivo della interpretazione dei contratti stipulati dalle parti, che già ha reso implausibile la prospettazione di una responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per lesione dell’affidamento del dott. [OSCURATO:PERSONA], ondenon si apprezza la denunciata apparente motivazione, che ricorre solo allorché la motivazione del provvedimento impugnatonon consenta alcun controllo sull ’ esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111 Cos t.(in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248); 7. alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 5.0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico