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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13956/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4546/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viadel [OSCURATO:PERSONA], n. 31 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difes i dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimato– avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositatoil 22 agosto 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che con decreto del 22 agosto 2022, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il tratteni- mento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Algeria, presso il Centro di perma- nenza per i rimpatri Brunelleschi, dispostodal Questore di Milano con decreto del 24 giugno 2022, convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 27 giugno 2022 e già prorogato con decreto del 22 luglio 2022; che al predetto decreto ne ha fatto seguito un altro, emesso il 19 settem- bre 2022, con cui il medesimo Giudice di pace ha ulteriormente prorogato di trenta giorni il trattenimento; che avverso i predettidecreti il Mohammed ha proposto distinti ricors i per cassazione, il primo affidatoad un solo motivo ed il secondo articolato in due motivi, illustrati anche con memoria; che il Ministero dell'interno ed il Prefetto di Varese hanno resistito con controricorso, mentreil Questore non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo ricorso,il Mohammed denuncia la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 15, par. 3, 5 e 6 della direttiva 2008/115/CE, censurando il primo decret o per aver disposto per la seconda volta la proroga del trattenimento, in assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione e della necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio; che con il primo motivo del secondo ricorso, il Mohammed deduce la vio- lazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111, sesto comma, Cost., cen- surando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento in mancanza di prova dell'esistenza di un accordo in materia di rimpatri tra l'Italia e l'Algeria e dell'esistenza di ragionevoli prospettive di rimpatrio; che con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1987 e dell'art. 15, par. 3, 5 e 6 della direttiva 2008/115/CE, censurando il secondo decreto per aver disposto per la terza volta la proroga del trattenimento, in assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione e della necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio; che, come da informativa acquisita presso il [OSCURATO:PERSONA] di Docu- mentazione di questa Corte, ai fini dell'iscrizione nei registri di Cancelleriadel ricorso proposto avverso il decreto emesso dal Giudice di pace il 19 settembre 2022e della successiva riunione con il ricorso precedentemente proposto av- verso il decreto emesso dal medesimo Giudice il 22 agosto 2022, è necessario provvedere all'attribuzione di un nuovo numero di ruolo generale al primo ricorso; che occorre pertanto disporre il rinvio di entrambe le cause a nuovo ruolo, ai fini dell'espletamento del predetto adempimento.

P.Q.M. rinvia le caus e a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo generale al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], notificato il 17 marzo 2023 ed avente ad oggetto l'impugnazione del decreto emesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4546/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viadel [OSCURATO:PERSONA], n. 31 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difes i dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimato– avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositatoil 22 agosto 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con decreto del 22 agosto 2022, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il tratteni- mento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Algeria, presso il Centro di perma- nenza per i rimpatri Brunelleschi, dispostodal Questore di Milano con decreto del 24 giugno 2022, convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 27 giugno 2022 e già prorogato con decreto del 22 luglio 2022; che al predetto decreto ne ha fatto seguito un altro, emesso il 19 settem- bre 2022, con cui il medesimo Giudice di pace ha ulteriormente prorogato di trenta giorni il trattenimento; che avverso i predettidecreti il Mohammed ha proposto distinti ricors i per cassazione, il primo affidatoad un solo motivo ed il secondo articolato in due motivi, illustrati anche con memoria; che il Ministero dell'interno ed il Prefetto di Varese hanno resistito con controricorso, mentreil Questore non ha svolto attività difensiva. Considerato che con il primo ricorso,il Mohammed denuncia la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 15, par. 3, 5 e 6 della direttiva 2008/115/CE, censurando il primo decret o per aver disposto per la seconda volta la proroga del trattenimento, in assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione e della necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio; che con il primo motivo del secondo ricorso, il Mohammed deduce la vio- lazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111, sesto comma, Cost., cen- surando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento in mancanza di prova dell'esistenza di un accordo in materia di rimpatri tra l'Italia e l'Algeria e dell'esistenza di ragionevoli prospettive di rimpatrio; che con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1987 e dell'art. 15, par. 3, 5 e 6 della direttiva 2008/115/CE, censurando il secondo decreto per aver disposto per la terza volta la proroga del trattenimento, in assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione e della necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio; che, come da informativa acquisita presso il [OSCURATO:PERSONA] di Docu- mentazione di questa Corte, ai fini dell'iscrizione nei registri di Cancelleriadel ricorso proposto avverso il decreto emesso dal Giudice di pace il 19 settembre 2022e della successiva riunione con il ricorso precedentemente proposto av- verso il decreto emesso dal medesimo Giudice il 22 agosto 2022, è necessario provvedere all'attribuzione di un nuovo numero di ruolo generale al primo ricorso; che occorre pertanto disporre il rinvio di entrambe le cause a nuovo ruolo, ai fini dell'espletamento del predetto adempimento. P.Q.M. rinvia le caus e a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo generale al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], notificato il 17 marzo 2023 ed avente ad oggetto l'impugnazione del decreto emesso
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