CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 11602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3477/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o , giusta procur a speciale allegata in calce a l ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia inL’Aquila, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1582/2020, de l la CORTE DI APPELLO [OSCURATO:PERSONA]AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 novembre 2020, n. 1582, la Corte d'appello di L’Aquila respinse il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, avverso la decisione del tribunale di quella stessa città reiettiva dell’opposizione da lui promossa, exart. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, contro il provvedimento del locale Questore dell’11 luglio 2019 che, a sua volta, gli aveva negato il richiesto permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, comma 1, lett. b], del d.lgs. n. 286 del 1998. 1.1. Quella corte, premettendo che il permesso di soggiorno già rilasciato al Dervishaj era scaduto il 4 settembre 2017 e che a quest’ultimo, il 2 aprile 2019, era stato negato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, tenuto conto dei precedenti penali a suo carico risultanti da sentenze passate in giudicato, richiamò la giurisprudenza formatasi sul tema del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ed effettuò la valutazione degli opposti interessi della tutela dell'unità familiare e dell'ordine pubblico e della sicurezza. Affermò, in proposito, che «[OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanne oramai definitive per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti nella realtà aquilana. Le modalità di consumazione dei reati denotano chiaramente un suo stabile inserimento nel circuito criminale ed i contatti con personalità dedite alla commissione di delitti della stessa indole. Le circostanze poste dall’appellante a fondamento del gravame non si appalesano tali da comportare un diverso inquadramento dei fatti. Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del 22 ottobre 2019 ha ammesso l’odierno appellante al beneficio della messa in prova ai servizi sociali. Tale decisione è stata assunta valorizzando alcuni dati fattuali ovvero il decorso del tempo dalla commissione dei reati, l'apertura di un'attività imprenditoriale (nel settore dell'edilizia), il servizio di volontariato prestato, la resipiscenza mostrata. Ciò nondimeno, però, la misura è stata subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni. Le valutazioni operate dalla magistratura di sorveglianza non sono destinate a riverberare conseguenze sulla vicenda che ci occupa. Esse, infatti, risultano incentrate su considerazioni strettamente afferenti alla persona del condannato e quindi alla sussistenza dei presupposti per consentirgli, nell’ambito della funzione rieducativa della pena, di usufruire di modalità alternative alla detenzione in carcere. Il profilo che invece caratterizza le situazioni analoghe a quella in esame è diverso in quanto opera sul piano della tutela della sicurezza dello Stato. In questa prospettiva, quindi, si tratta di verificare se gli interessi familiari risultino maggiormente meritevoli di tutela. Una tale delibazione, però, nel caso di specie, deve ritenersi negativa in quanto la durata del matrimonio (contratto in Albania nel dicembre 2018) è risultata esigua, né è stata dimostrata una convivenza stabile pregressa così come non del tutto recisi possono ritenersi (e l’episodio dell’utilizzo da parte di un pregiudicato dalla vettura dell’appellante ne è la conferma) i rapporti con il proprio Paese di origine. Sulla scorta quindi di tali elementi, dovendo operare un equo bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere rigettata». 2. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Dervishaj, recante un unico motivo articolato in plurime censure. Ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’Interno. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo, recante «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.). Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 30, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150/2011 [rectius: 286/98. Ndr], per mancata valutazione dei parametri valutativi di cui all’art. 5, comma 5, del T.U.I.. Mancata applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/90», assume, in sintesi, che «la sentenza impugnata risulta del tutto viziata, vuoi in ordine alla omessa valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente in merito all'attualità della pericolosità sociale (quale desumibili dall'allegata ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila), vuoi in merito all'ingiustificata valutazione della preminenza del superiore interesse alla sicurezza dello Stato rispetto ai valori costituzionalmente garantiti del lavoro e dell'unità familiare, vuoi in ordine alla dedotta attualità della pericolosità sociale in capo ai Dervishaj quale riconducibile al fermo di altro soggetto a bordo della sua autovettura, vuoi, infine, alla dedotta presunzione che lo stesso abbia condotto un'esistenza basata unicamente sui proventi di presunte attività illecite a far data dall'anno 2009 sino all'anno 2017». 2.L’odierno ricorso è inammissibile per evidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare. 2.1. Invero, giova premettere che l’esposizione sommaria dei fatti di causaprescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso,deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass., SU n. 11308 del 2014; Cass. n. 5640 del 2018, Cass. n. 23015 del 2019; Cass. n. 24432 del 2020; Cass. n. 3172 del 2021; Cass. n. 7743 del 2021; Cass. n. 8034 del 2022), dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (cfr.Cass. n. 24432 del 2020). 2.1.1. La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU., n. 2602 del 2003). 2.1.2. Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata (cfr.Cass. n. 7743 del 2021, in motivazione). 2.1.3. Nella specie, invece, i fatti di causa mancano del tutto, non essendo tale lo svolgimento del processo che il ricorrente ha esposto prima del motivo, nemmeno potendosi tali fatti desumere compiutamente dal motivo stesso, peraltro -come si è già anticipato - esclusivamente deputato ad esporrele argomentazioni difensive. 2.1.4. La descrizionedel fatto, pertanto, è del tutto carente (e, come tale, evidentemente inidonea al raggiungimento dello scopo suo proprio), da ciò derivandola inammissibilità del ricorso, ricordandosi, altresì, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudicedi ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr. Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, § 2.3). 3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto che, trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a d