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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 febbraio 1975

Cassazione n. 47005/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1975 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 3 aprile 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 54).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'Abbruzzese, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con tre distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 125 e 292 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere il Tribunale del riesame, operando un indeterminato richiamo al contenuto dell'ordinanza impugnata, confermato l'originario provvedimento cautelare con riferimento al reato associativo del capo 54), senza considerare le censure difensive e valorizzando le generiche dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che erano prive di riscontri individualizzanti; gli elementi indiziari erano in ogni caso tali da non riuscire a confermare che il ricorrente avesse stabilmente aderito al programma delittuoso dell'indicato sodalizio, ed erano, comunque, di tenore tale da escludere che vi fossero concrete e attuali esigenze da soddisfare con la misura coercitiva applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.

2. Le doglianze formulate dalla difesa, con riferimento alle valutazioni compiute dal Tribunale di Catanzaro in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono fondate.

La motivazione della ordinanza impugnata, nonostante l'apparenza di una particolare ricchezza di riferimenti fattuali, risulta confusa, gravemente deficitaria nella ricostruzione e caratterizzata da lacune di logicità.

Il Tribunale del riesame si è impegnato, infatti, nel descrivere i dati informativi derivanti dalle dichiarazioni offerte dai collaboratori di giustizia e dal contenuto del conversazioni intercettate dagli inquirenti durante le indagini, di certo idonee a raffigurare l'esistenza di una ramificata associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacenti, facente capo ai componenti della famiglia Passalacqua di Catanzaro.

E, tuttavia, mentre per altri indagati i dati di conoscenza raccolti appaiono avere una rilevante forza dimostrativa, difetta nell'analisi di quef telementi di conoscenza e nel connesso percorso valutativo, un chiaro riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente: considerato che [OSCURATO:PERSONA], detto "Tonino", non sembra essere stato specificamente menzionato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], né dalla teste Cerminara; e che della figura del prevenuto parrebbe esservi traccia indiretta solamente nel testo di una conversazione captata dagli inquirenti, relativa al dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il primo aveva fatto riferimento ad uno "scontro" che il fratello "Tonio" aveva avuto con un esponente della famiglia degli "Scatoletta", a seguito del quale i ricavi della vendita degli stupefacenti erano calati.

Elementi indiziari, dunque, che sicuramente disegnano un contesto delinquenziale sufficientemente definito, ma che allo stato non permettono, nella descrizione che è stata offerta dal Tribunale di Catanzaro, di riconoscere l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento ad una stabile adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale in argomento, al suo ruolo e al suo contributo all'operatività di quel gruppo organizzato: ovvero degli elementi fattuali idonei a comprovare l'esistenza a livello indiziario di quel patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, costituisce l' "in sé" del considerato reato associativo.

3. Dal riconoscimento della fondatezza delle indicate censure difensive - nel quale resta assorbito l'esame delle ulteriori doglianze formulate con il ricorso - consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio porrà rimedio alle indicate lacune e incongruenze motivazionali.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1975 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 3 aprile 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 54). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'Abbruzzese, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con tre distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 125 e 292 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere il Tribunale del riesame, operando un indeterminato richiamo al contenuto dell'ordinanza impugnata, confermato l'originario provvedimento cautelare con riferimento al reato associativo del capo 54), senza considerare le censure difensive e valorizzando le generiche dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che erano prive di riscontri individualizzanti; gli elementi indiziari erano in ogni caso tali da non riuscire a confermare che il ricorrente avesse stabilmente aderito al programma delittuoso dell'indicato sodalizio, ed erano, comunque, di tenore tale da escludere che vi fossero concrete e attuali esigenze da soddisfare con la misura coercitiva applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Le doglianze formulate dalla difesa, con riferimento alle valutazioni compiute dal Tribunale di Catanzaro in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono fondate. La motivazione della ordinanza impugnata, nonostante l'apparenza di una particolare ricchezza di riferimenti fattuali, risulta confusa, gravemente deficitaria nella ricostruzione e caratterizzata da lacune di logicità. Il Tribunale del riesame si è impegnato, infatti, nel descrivere i dati informativi derivanti dalle dichiarazioni offerte dai collaboratori di giustizia e dal contenuto del conversazioni intercettate dagli inquirenti durante le indagini, di certo idonee a raffigurare l'esistenza di una ramificata associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacenti, facente capo ai componenti della famiglia Passalacqua di Catanzaro. E, tuttavia, mentre per altri indagati i dati di conoscenza raccolti appaiono avere una rilevante forza dimostrativa, difetta nell'analisi di quef telementi di conoscenza e nel connesso percorso valutativo, un chiaro riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente: considerato che [OSCURATO:PERSONA], detto "Tonino", non sembra essere stato specificamente menzionato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], né dalla teste Cerminara; e che della figura del prevenuto parrebbe esservi traccia indiretta solamente nel testo di una conversazione captata dagli inquirenti, relativa al dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il primo aveva fatto riferimento ad uno "scontro" che il fratello "Tonio" aveva avuto con un esponente della famiglia degli "Scatoletta", a seguito del quale i ricavi della vendita degli stupefacenti erano calati. Elementi indiziari, dunque, che sicuramente disegnano un contesto delinquenziale sufficientemente definito, ma che allo stato non permettono, nella descrizione che è stata offerta dal Tribunale di Catanzaro, di riconoscere l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento ad una stabile adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale in argomento, al suo ruolo e al suo contributo all'operatività di quel gruppo organizzato: ovvero degli elementi fattuali idonei a comprovare l'esistenza a livello indiziario di quel patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, costituisce l' "in sé" del considerato reato associativo. 3. Dal riconoscimento della fondatezza delle indicate censure difensive - nel quale resta assorbito l'esame delle ulteriori doglianze formulate con il ricorso - consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio porrà rimedio alle indicate lacune e incongruenze motivazionali. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c
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