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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1974

Cassazione n. 10599/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1974 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) - motivazione con la quale è stato diffusamente spiegato perché nella valutazione da compiersi non potessero trovare spazio gli allegati problemi psichici dell'imputato e di sua dipendenza dagli stupefacenti (pag. 4, ultimo capoverso della sentenza impugnata), a fronte di numerosissime condanne da lui subite per lesioni e per furto (pag. 4, penultimo capoverso della sentenza impugnata) -; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ster,7,Palla •„) )kAA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1974 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) - motivazione con la quale è stato diffusamente spiegato perché nella valutazione da compiersi non potessero trovare spazio gli allegati problemi psichici dell'imputato e di sua dipendenza dagli stupefacenti (pag. 4, ultimo capoverso della sentenza impugnata), a fronte di numerosissime condanne da lui subite per lesioni e per furto (pag. 4, penultimo capoverso della sentenza impugnata) -; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ster,7,Palla •„) )kAA
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