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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05316/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagine 4 e 5): il giudice di appello, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come la versione dei fatti fornita da Presti non fosse credibile e che l'accesso all'ospedale da parte del Presti per l'asserito malore che lo aveva colto (e del quale non aveva dato avviso all'autorità di PS) fosse stato pretestuoso e preordinato al fine di giustificare l'assenza dall'abitazione; osservato, quanto al secondo motivo, che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica — ha escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. attesa la concreta gravità del fatto: il ricorso articola sul punto deduzioni a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito; ritenuto che anche il terzo motivo, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull'applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale (pag. 6); rilevato infine che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di comparazione effettuato dai Giudici di merito tra circostanze è generico, aspecifico e manifestamente infondato, atteso che, con motivazione logica e corretta, con la quale peraltro il ricorrente omette di confrontarsi, la Corte ha evidenziato come ostasse ad una maggiormente favorevole comparazione il divieto sancito dall'art. 69 comma 4 cod. pen., attesa la natura qualificata della sussistente recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagine 4 e 5): il giudice di appello, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come la versione dei fatti fornita da Presti non fosse credibile e che l'accesso all'ospedale da parte del Presti per l'asserito malore che lo aveva colto (e del quale non aveva dato avviso all'autorità di PS) fosse stato pretestuoso e preordinato al fine di giustificare l'assenza dall'abitazione; osservato, quanto al secondo motivo, che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica — ha escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. attesa la concreta gravità del fatto: il ricorso articola sul punto deduzioni a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito; ritenuto che anche il terzo motivo, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull'applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale (pag. 6); rilevato infine che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di comparazione effettuato dai Giudici di merito tra circostanze è generico, aspecifico e manifestamente infondato, atteso che, con motivazione logica e corretta, con la quale peraltro il ricorrente omette di confrontarsi, la Corte ha evidenziato come ostasse ad una maggiormente favorevole comparazione il divieto sancito dall'art. 69 comma 4 cod. pen., attesa la natura qualificata della sussistente recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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