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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29924/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 69 cod. pen., la Corte di appello avendo ritenuto che la spontanea presentazione dell'imputato all'autorità di polizia giudiziaria integri la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e, ciò nondimeno, escludendo che tale attenuante possa modificare il giudizio di valenza delle circostanze (per la presenza della recidiva), senza considerare che il Giudice di primo grado si era sensibilmente discostato dal minimo edittale dell'art. 385 cod. pen. (fissando la pena base nella misura addirittura del doppio); ritenuto che il ricorso non si confronta con la motivazione - completa, logicamente argomentata e, come tale, non sindacabile in questa sede - della Corte d'appello la quale ha chiarito le ragioni per cui la recidiva dovesse ritenersi qualificante (con conseguente immodificabilità del giudizio reso ai sensi dell'art. 69 cod. pen.), il reato per cui si procede rappresentando espressione della riattualizzazione dell'elevata pericolosità dell'imputato, desunta da precedenti in materia di stupefacenti, di armi e di lesioni personali, sintomatici di personalità violenta e scarso controllo personale; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 69 cod. pen., la Corte di appello avendo ritenuto che la spontanea presentazione dell'imputato all'autorità di polizia giudiziaria integri la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e, ciò nondimeno, escludendo che tale attenuante possa modificare il giudizio di valenza delle circostanze (per la presenza della recidiva), senza considerare che il Giudice di primo grado si era sensibilmente discostato dal minimo edittale dell'art. 385 cod. pen. (fissando la pena base nella misura addirittura del doppio); ritenuto che il ricorso non si confronta con la motivazione - completa, logicamente argomentata e, come tale, non sindacabile in questa sede - della Corte d'appello la quale ha chiarito le ragioni per cui la recidiva dovesse ritenersi qualificante (con conseguente immodificabilità del giudizio reso ai sensi dell'art. 69 cod. pen.), il reato per cui si procede rappresentando espressione della riattualizzazione dell'elevata pericolosità dell'imputato, desunta da precedenti in materia di stupefacenti, di armi e di lesioni personali, sintomatici di personalità violenta e scarso controllo personale; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M P.Q.M