CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24655/2020 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] R EGIONE C ALABRIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Catanzaro alla loc. Germaneto ([OSCURATO:PERSONA].le), in persona del Presidente pro tempore, On. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63L29 D976 L) dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12. - RICORRENTE – CONTRO D E G IACOMO D OMENICO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 44D17 A053 Q), nato ad Acri il 17 aprile 1944 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], n. 8/4. - INTIMATO - [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 1196/1/2020 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 17 giugno 2020; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 19 aprile 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia n. 1544/11/2019 della Commissione tributaria di Cosenza, la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 133002437421, con il quale la Regione Calabria aveva chiesto il pagamento della tassa automobilistica degli anni 2011/2012 in relazione ad un veicolo di cui il [OSCURATO:PERSONA] risultava proprietario in base alle risultanze del pubblico registro; 1.1. nello specifico, il Giudice regionale, dopo aver richiamato la pronuncia n. 10011/2006 di questa Corte, secondo cui l’art. 5, trentaduesimo comma, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53) pone una presunzione relativa di appartenenza del veicolo in capo a colui che secondo la pubblicità ne risulta titolare, che può essere superata dall’avvenuta prova contraria della perdita di possesso del bene, affermava che «l'appellante ha provato di aver perso, per furto dello stesso, il possesso del veicolo nel mese di agosto 2008, per cui, anche in mancanza di annotazione al PRA di tale perdita, la tassa automobilistica per gli anni successivi non era dovuta» (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata); 2. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 24 settembre 2020 a [OSCURATO:PERSONA] (presso l’indirizzo pec del relativo difensore), la Regione Calabria proponeva ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di censura; 3.[OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con l’unico, articolato, motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 32 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 953, conv. in l. 28/2/1983 n. 53», rappresentando che detta disposizione distingue le ipotesi di perdita dell’intestazione del bene per eventi definitivi (vendita, demolizione, esportazione) da quelle di perdita di possesso per eventi temporanei (furto, sequestro), stabilendo però, per entrambi i casi, un onere di annotazione nel pubblico registro, che costituisce l’adempimento necessario per il venir meno dell’obbligo di pagamento della tassa, peraltro nella seconda delle fattispecie considerate a decorrere dall’anno successivo a quello dell’annotazione; 1.1. in tali termini, la Regione ha rappresentato che «in presenza di “documenti aventi data certa” il contribuente può chiedere ed ottenere una “trascrizione ad effetto retroattivo” comportando la cessazione retroattiva dell’onere tributario medio tempore maturato» (v. pagina n. 6 del ricorso) ed ha quindi reputato errata la sentenza impugnata, avendo il contribuente subito la perdita di possesso del veicolo, senza tuttavia provvedere alla relativa annotazione con effetto retroattivo nel pubblico registro; 2. il ricorso è fondato per le seguenti ragioni; 2.1. è pacifico che il contribuente non abbia annotato la perdita di possesso del bene nel pubblico registro automobilistico; 2.2. il Giudice regionale, richiamando il suindicato principio di diritto, ha ritenuto – come sopra esposto – che « l'appellante ha provato di aver perso, per furto dello stesso, il possesso del veicolo nel mese di agosto 2008», considerando che l’omessa annotazione al pubblico registro di tale evento non impediva di opporre tale circostanza e con essa il difetto del presupposto impositivo; 3. l’ordine di idee espresso dalla Commissione è solo parzialmente corretto; 3.1. già la Corte Costituzionale con la sentenza 15 aprile 1993, n. 164, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53), in riferimento all'art.53, primo comma, della Costituzione, aveva chiarito che: - « L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far sì che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la situazione reale, non fa venir meno, però, l'applicabilità dei principi regolatori della materia; - «[…] anche l'annotazione nel pubblico registro ha finalità fiscale; ed é diretta ad agevolare per l'amministrazione l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa»; - «Sicché si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa». 3.4. conseguentemente, la giurisprudenza di questa Corte ha radicato la suddetta prova contraria ad evidenze documentali assistite da data certa (cfr. espressamente Cass. 10794/1997 e, nello stesso senso, sia pure sotto il profilo dell’individuazione dell’effettivo proprietario del bene in caso di vendite del veicolo, Cass., Sez. T. 27 aprile 2016, n. 8373; Cass., Sez. VI/T, 1° luglio 2020, n. 13351); 4. nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta al predetto principio, avendo basato la propria decisione sulla prova della perdita del possesso del veicolo «per furto dello stesso […] nel mese di agosto 2008», senza tuttavia ancorare tale valutazione a documentazione avente data certa e senza nemmeno rappresentare se una denuncia di furto e con quali esiti fosse stata presentata dal contribuente; 5. detto tema ha costituito motivo di censura da parte della Regione nella parte in cui, nell’ambito di una non sempre rilevante distinzione tra perdita di intestazione o di possesso del veicolo (trattandosi di eventi questi comunque da trascrivere od annotare sul pubblico registro), ha dedotto che solo «in presenza di “documenti aventi data certa” il contribuente può chiedere ed ottenere una “trascrizione ad effetto retroattivo” comportando la cessazione retroattiva dell’onere tributario medio tempore maturato» (v. pagina n. 6 del ricorso), così contestando anche sotto tale profilo la sentenza impugnata; 6. alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va allora accolto, avendo la Commissione regionale fondato la prova contraria necessaria per superare la presunzione di cui all’art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53), senza farsi carico di accertare e dar conto che detta evidenza (nella specie il furto) fosse stata comprovata da documentazione avente data certa; 7. la sentenza impugnata va quindi cassata e, non emergendo la necessità di accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, rigettando l’originario ricorso; 8. le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre non vi è ragione di liquidare le spese dei gradi di merito, non essendosi ivi la Regione costituita. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell