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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19208/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in data 4 marzo 2020 dal G.U.P. del locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, ridotta per il rito prescelto ed esclusa la recidiva contestata, di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, commesso in Bari il 18 maggio 2017.

Ha confermato, altresì, la confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti in sequestro.

Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi.

Con il primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione relativamente alla contestata ipotesi di detenzione della sostanza c.d. leggera per uso non esclusivamente personale.

Con il secondo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione, in ordine alla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

Con il terzo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tutti i profili di doglianza si concretano in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità, in quanto generiche e aspecifiche, non confrontandosi con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione e risulta basata su definite e significative acquisizioni probatorie e, quindi, è immune da vizi logico-giuridici.

3. In particolare, in riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha correttamente motivato, in ordine alla finalizzazione della cessione a terzi delle sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, considerato il quantitativo rinvenuto (circa 93 gr. corrispondenti ad un totale di circa 391 dosi singole da 25 mg. ciascuna), le modalità di presentazione e le modalità di occultamento delle stesse (foglio 4 della sentenza impugnata) (cfr. Cass., Sez.

III, n. 24651/2023, Rv. 284842).

In ordine, poi, al secondo motivo, i giudici del gravame hanno ritenuto, con congrua e adeguata motivazione, di non riqualificare il fatto di reato per cui si procede nell'ipotesi di più lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, avuto riguardo alla condotta posta in essere (foglio 5 della sentenza impugnata, che rinvia al rinvenimento di due tipi di sostanza stupefacente, hashish e marijuana, corrispondenti a circa 391 dosi singole da 25 milligrammi ciascuna a fronte di principio attivo puro a pari 9.779 grammi) in relazione cioè ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (cfr. Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01; Sez. 3, n. 12551/2023, Rv. 284319; Sez. 6, n. 7464/2019, Rv. 278615; Sez. 6, n. 1428/2017, Rv. 271959).

In relazione all'ultimo motivo di ricorso, i giudici hanno correttamente ritenuto il trattamento sanzionatorio corrisposto all'imputato equo e proporzionato, rigettando di conseguenza la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche data la gravità del fatto (foglio 5 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 1, n. 22215/2022, Rv. 283122; Sez. 2, n. 23903/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 5247/2020, Rv. 280639; Sez. 3, n. 1913/2018, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952/2017, Rv. 271269).

4. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in data 4 marzo 2020 dal G.U.P. del locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, ridotta per il rito prescelto ed esclusa la recidiva contestata, di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, commesso in Bari il 18 maggio 2017. Ha confermato, altresì, la confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti in sequestro. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi. Con il primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione relativamente alla contestata ipotesi di detenzione della sostanza c.d. leggera per uso non esclusivamente personale. Con il secondo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione, in ordine alla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Con il terzo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tutti i profili di doglianza si concretano in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità, in quanto generiche e aspecifiche, non confrontandosi con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione e risulta basata su definite e significative acquisizioni probatorie e, quindi, è immune da vizi logico-giuridici. 3. In particolare, in riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha correttamente motivato, in ordine alla finalizzazione della cessione a terzi delle sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, considerato il quantitativo rinvenuto (circa 93 gr. corrispondenti ad un totale di circa 391 dosi singole da 25 mg. ciascuna), le modalità di presentazione e le modalità di occultamento delle stesse (foglio 4 della sentenza impugnata) (cfr. Cass., Sez. III, n. 24651/2023, Rv. 284842). In ordine, poi, al secondo motivo, i giudici del gravame hanno ritenuto, con congrua e adeguata motivazione, di non riqualificare il fatto di reato per cui si procede nell'ipotesi di più lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, avuto riguardo alla condotta posta in essere (foglio 5 della sentenza impugnata, che rinvia al rinvenimento di due tipi di sostanza stupefacente, hashish e marijuana, corrispondenti a circa 391 dosi singole da 25 milligrammi ciascuna a fronte di principio attivo puro a pari 9.779 grammi) in relazione cioè ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (cfr. Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01; Sez. 3, n. 12551/2023, Rv. 284319; Sez. 6, n. 7464/2019, Rv. 278615; Sez. 6, n. 1428/2017, Rv. 271959). In relazione all'ultimo motivo di ricorso, i giudici hanno correttamente ritenuto il trattamento sanzionatorio corrisposto all'imputato equo e proporzionato, rigettando di conseguenza la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche data la gravità del fatto (foglio 5 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 1, n. 22215/2022, Rv. 283122; Sez. 2, n. 23903/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 5247/2020, Rv. 280639; Sez. 3, n. 1913/2018, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952/2017, Rv. 271269). 4. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 19208/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris