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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48990/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIi dato avviso alle parti; \i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 416, comma 1 e 2 e 453 cod. pen.; Considerato che le doglianze proposte — con cui i ricorrenti deducono formalmente l'erronea qualificazione giuridica del fatto senza, tuttavia svolgere argomenti a sostegno — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIi dato avviso alle parti; \i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 416, comma 1 e 2 e 453 cod. pen.; Considerato che le doglianze proposte — con cui i ricorrenti deducono formalmente l'erronea qualificazione giuridica del fatto senza, tuttavia svolgere argomenti a sostegno — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 48990/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris