CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19504-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 3373/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 22/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma che in accoglimento F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19504/2018 Numero sezionale 8609/2021 del gravame proposto dalla creditrice Calliope ha dichiarato Numero di raccolta generale 7738/2022Data pubblicazione 09/03/2022 l’inefficacia nei confronti della stessa delle tre donazioni effettuate dai fideiussori della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA].; -la domanda era respinta dal giudice di prime cure sull’assunto che il debito garantito era di gran lunga inferiore rispetto ai patrimoni immobiliari oggetto di donazione, con la conseguenza che all’epoca delle donazioni il creditore conservava ancora integre le ragioni verso la debitrice principale, tenuto conto che il decreto ingiuntivo era del 19/2/2020 successivo cioè alle donazioni del 10/2/2000 e del 21/2/2000; -proposto gravame da parte di Calliope, cessionario del credito della B.N.L., la domanda viene accolta dalla Corte d’appello di Roma sull’assunto che se l’atto di disposizione a titolo gratuito è successivo al sorgere del credito, al creditore è sufficiente dimostrare che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore, prova che può essere fornita mediante presunzioni (cfr. Cass. 27546/2014; 27546/2014); -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società donataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati ; -il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio della fase d’appello; considerato che: - con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360, comma1, n.3 e n.4, cod. proc. civ. e con riferimento agli articoli 142 e 143 cod. proc. civ., la nullità delle notifiche ai litisconsorti necessari ed con conseguente error in procedendo rispetto all’articolo 102 cod. proc.civ.; -assumono i ricorrenti che tutte le notifiche dell’atto d’appello effettuate al signor [OSCURATO:PERSONA], già contumace in primo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19504/2018 Numero sezionale 8609/2021 grado, presso la residenza del medesimo in Polonia erano affette Numero di raccolta generale 7738/2022Data pubblicazione 09/03/2022 da nullità e/o irregolarità in quanto agli atti non risultano prodotte le ricevute di ritorno delle raccomandate dell’atto giudiziario; -rilevano altresì che a seguito di verifica della regolarità del contraddittorio disposta dalla corte d’appello l’appellante aveva prodotto la nota dell’ufficiale giudiziario nella quale attestava l’impossibilità di notificazione dell’atto per essere il notificando risultato assente con conseguente necessità di procedere alla notifiche ai sensi dell’articolo 142, comma 1, cod. proc.civ.; -nondimeno, assumono i ricorrenti, che non sarebbe stata fornita dalla parte appellante la prova della consegna della copia al PM presso il tribunale per la trasmissione al Ministero degli affari esteri con consegna al destinatario per via diplomatica come pure previsto dall’art. 142 cod. proc. civ.; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della consapevolezza dei donanti di ledere le ragioni del creditore, la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso successivamente alle donazioni; -il collegio ritiene che nel caso di specie non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma n.1) e n. 5) e rimette la causa alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3