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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 40235/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pordenone, in accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), ha riconosciuto la continuazione fra il delitto di tentato furto in abitazione di cui alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 925/2014, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed € 300 di multa, ed i reati continuati di falsa attestazione a P.U. sull'identità personale, accertati con sentenza del Tribunale di Cremona n. 1018/2016 di condanna alla pena di anni due e giorni dieci di reclusione, ed ha rideterminato la pena complessiva in anni due mesi due e giorni dieci di reclusione, assumendo come base la pena da ultimo indicata per il reato continuato di false generalità.

2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'individuazione del reato più grave sul quale operare l'aumento di pena per la continuazione, indicato in quello di tentato furto, per il quale - assumendo un errore materiale - la ricorrente segnala che era stata trascurata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., contestata in fatto nell'imputazione.

Pertanto, la violazione più grave deve determinarsi a mente del titolo di reato e della previsione astratta delle pene edittali.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati, prospettando soluzioni in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

È manifestamente infondata la pretesa di individuare il reato più grave, ai fini del calcolo della pena nella continuazione in sede esecutiva, in quello che prevede la pena edittale più grave, poiché l'assunto è in radicale contrasto con l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che chiaramente indica per tale quello per il quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con il giudizio abbreviato.

Tale disposizione è specificamente rivolta alla fase esecutiva e costituisce il criterio guida al quale l'interprete è vincolato per individuare la violazione di maggiore gravità, dovendo fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903; Sez. 1, n. 24597 del 13/05/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228338).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pordenone, in accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), ha riconosciuto la continuazione fra il delitto di tentato furto in abitazione di cui alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 925/2014, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed € 300 di multa, ed i reati continuati di falsa attestazione a P.U. sull'identità personale, accertati con sentenza del Tribunale di Cremona n. 1018/2016 di condanna alla pena di anni due e giorni dieci di reclusione, ed ha rideterminato la pena complessiva in anni due mesi due e giorni dieci di reclusione, assumendo come base la pena da ultimo indicata per il reato continuato di false generalità. 2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'individuazione del reato più grave sul quale operare l'aumento di pena per la continuazione, indicato in quello di tentato furto, per il quale - assumendo un errore materiale - la ricorrente segnala che era stata trascurata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., contestata in fatto nell'imputazione. Pertanto, la violazione più grave deve determinarsi a mente del titolo di reato e della previsione astratta delle pene edittali. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati, prospettando soluzioni in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. È manifestamente infondata la pretesa di individuare il reato più grave, ai fini del calcolo della pena nella continuazione in sede esecutiva, in quello che prevede la pena edittale più grave, poiché l'assunto è in radicale contrasto con l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che chiaramente indica per tale quello per il quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con il giudizio abbreviato. Tale disposizione è specificamente rivolta alla fase esecutiva e costituisce il criterio guida al quale l'interprete è vincolato per individuare la violazione di maggiore gravità, dovendo fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903; Sez. 1, n. 24597 del 13/05/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228338). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 40235/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris