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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00869/2026

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chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato ilreclamo avverso il decreto ministeriale del 13 febbraio 2024 con il quale è stato prorogato,per la durata di due anni, il regime detentivo di cui all’art. 41-bis ord. pen. applicato neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in virtù di provvedimento di cumulo, per la penai trenta anni di reclusione, emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello diNapoli il 19 luglio 2023.Il titolo ha ad oggetto i delitti di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio,associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, due omicidi, tentato omicidio edestorsione, tutti aggravati dall’agevolazione mafiosa.Il regime detentivo speciale trova applicazione dal 5 marzo 2012.Riassunti i precedenti penali che segnalano un precoce esordio nella commissione didelitti particolarmente gravi giudicati dal Tribunale per i minorenni, il Tribunale ha motivatosull’attuale permanente operatività dell’associazione criminale di appartenenza del detenutoe la capacità di quest’ultimo di mantenere i rapporti con esponenti liberi del medesimosodalizio, come emerso dai pareri delle Procure competenti, del Ministero dell’Interno e delComando Generale dell’Arma dei Carabinieri.XXXXXXX ha ricoperto un ruolo apicale nell’omonimo gruppo associativo mafiosolegato al clan Mazzarella, operante nei quartieri orientali della Città di Napoli, nel contestodel quale sono maturati plurimi omicidi ai quali erano addetti proprio gli esponenti dellafamiglia XXXXXXX, fra i quali, tenuto conto delle condanne riportate, l’odierno ricorrente.Dalla posizione verticistica all’interno del sodalizio è derivata l’autorevolezza nelcontesto camorristico, per come desunto anche dall’elevato stile di vita del nucleo familiare(riscontrato anche all’attualità), a dispetto della mancanza di qualsiasi attività lavorativa, neitermini segnalati dalla polizia giudiziaria.E’ stata affermata la permanente operatività del gruppo mafioso, come emerso daoperazioni di polizia giudiziaria negli anni 2018, 2019 e 2023.Peraltro, l’ipotesi associativa che ha visto coinvolti diversi esponenti della famigliaXXXXXXX (fra i quali parenti stretti del ricorrente) ancora nel 2023 ha ricevuto una primaconferma giurisdizionale con sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2024.Dato atto della regolarità della condotta processuale, della apparenza della prospettatadissociazione (in conformità a pronunce giurisdizionali) e rilevata l’esistenza di condizioni disalute che non diminuiscono la capacità di mantenere i collegamenti con gli affiliati in libertà,il Tribunale ha affermato l’esistenza delle condizioni per la proroga del regime detentivospeciale.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, permezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.2.1.

Con il primo ha eccepito il difetto assoluto e l’illogicità della motivazione,Ha segnalato l’assenza di una valutazione in punto di capacità di mantenere i rapporticon il gruppo criminale di provenienza.Sul punto la motivazione sarebbe insufficiente ed illogica sostanziandosi in un merorichiamo alla biografia criminale del ricorrente e, dunque, al suo passato, piuttosto che aprofili idonei ad individuare una capacità attuale di avere relazioni con il sodalizio mafioso.2.2.

Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione oviolazione di legge inpunto di valutazione delle condizioni di salute del detenuto.Sin dal reclamo, era stata evidenziata la precarietà della salute del ricorrente che èaffetto da «sindrome mieloproliferativa cronica tipo policetemia vera» per la quale è statosottoposto a più sedute di salassoterapia.Proprio a ragione di tali condizioni è stato chiesto al Tribunale di sorveglianza di nonprorogare ulteriormente il regime detentivo speciale ma, sul punto, il Tribunale ha reso unamotivazione laconica e omissiva di ogni considerazione circa l’incompatibilità di quellamodalità di detenzione con le condizioni di salute del detenuto.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1.

L’ambito del sindacato di legittimità sui provvedimenti del Tribunale di sorveglianzain materia di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen. è limitato, aisensi del comma 2-sexies della stessa disposizione, alla violazione di legge.Ne consegue che il controllo suscettibile di essere effettuato nel presente giudizioriguarda solo l’osservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale e l’assenzadi motivazione nei termini in cui la stessa deve essere articolata a norma dell’art. 41, comma2-sexies ord. pen. che impone al Tribunale di sorveglianza di motivare sui presupposti perl’adozione del provvedimento e la congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenzedi cui al comma 2.Sul punto si è formato un consolidato orientamento nella giurisprudenza di questaCorte secondo cui, nella materia di interesse, il vizio della violazione di legge include, qualemancanza di motivazione, «tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque nonidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a renderecomprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303) oppure si riveli «assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le lineeargomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggilogici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione» (Sez. 1, n. 449del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628).Si tratta della concreta applicazione del principio generale secondo cui «qualora ilricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunquededucibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso siprospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimentigiurisdizionali» (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611)Al contrario, il controllo del Tribunale di sorveglianza ha ad oggetto profili più ampi se siconsidera che l’ambito della cognizione è stato definito dalla giurisprudenza di questa Cortenel senso che «anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41 bis Ord. Pen. dalla leggen. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga delregime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fattoindicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con lacriminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra leprescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, Ordinanza n.19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.281361).2.2.

La censura in esame evidenza lacune motivazionali, più che violazioni di legge eriguarda un unico profilo (quello del mantenimento dei contatti con il gruppo mafioso) cherisulta essere stato preso in considerazione ampiamente nell’ordinanza (pagg. da 4 a 7).Si tratta di aspetti che riguardano la capacità del detenuto di mantenere contatti con gliambienti criminali di provenienza e la permanente capacità operativa del sodalizio, comedesunta da recenti indagini di polizia giudiziaria e dalla verifica dell’immutato stile di vitacondotto dal nucleo familiare di origine del detenuto.A tale proposito, come ricordato, è stato richiamato il contenuto di una recenteordinanza di custodia cautelare a carico di numerosi esponenti del clan fra i quali diversiappartenenti alla famiglia XXXXXXX.A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente propone censure inammissibili siccome volte acriticare l’insufficienza e l’illogicità del percorso giustificativo, rimanendo il «difetto assoluto»di motivazione una mera affermazione contenuta nella rubrica della censura ma nonsviluppata nella sintetica esposizione.3.

Con il secondo motivo viene lamentato il difetto assoluto di motivazione sul profilodelle condizioni di salute del detenuto.Non viene introdotto, come correttamente osservato dal Procuratore generale, il temadella condizione di incompatibilità con la detenzione in carcere ma quello della concretaincidenza delle patologie documentate con le modalità della detenzione secondo il regimespeciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen.Il profilo è stato valutato dal Tribunale di sorveglianza e la motivazione si rinviene apag. 6, terzultimo capoverso, ove si legge che «quanto alle condizioni di salute, il Tribunalerileva che le stesse non sono tali da inficiare le capacità di mantenere collegamenti con gliaffiliati in libertà e pertanto non incidono sul giudizio di rischio di mantenimento dei contattiall’esterno che il regime è volto a impedire».Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato il principio, quiribadito, secondo cui in tema di proroga del regime penitenziario differenziato,l'aggravamento delle condizioni di salute fisiche del detenuto può incidere sulla complessivalegittimità della proroga del predetto regime, sia con riguardo al divieto di realizzazione di untrattamento inumano o degradante sia con riferimento all'analisi della condizione di attualitàdella pericolosità del recluso.In applicazione di questo principio, Sez. 1, n. 32405 del 23/02/2017, Farinella, Rv.270585 – 01 ha accolto il ricorso del detenuto avverso il rigetto del reclamo contro ilprovvedimento di proroga del regime differenziato, in quanto il Tribunale di Sorveglianzaavrebbe dovuto tener conto della gravità delle condizioni patologiche sopravvenute,unitamente all'età particolarmente avanzata del ricorrente, per valutare la legittimità dellaproroga.Nella motivazione di altro, più recente arresto, è stato condivisibilmente spiegato che, afronte della rappresentazione di problematiche connesse alle condizioni di salute deldetenuto, il Tribunale di sorveglianza è chiamato a «valutare, in presenza di una specificadoglianza, se lo stato di salute del ricorrente incida sulla sua possibilità di riprendere omantenere i contatti con il sodalizio criminoso di appartenenza, nei senso di escluderla olimitarla al punto da rendere non necessaria la proroga del regime differenziato, e sequest'ultimo si traduca, a causa di uno stato patologico particolarmente grave del detenuto,in una condizione di sofferenza aggiuntiva ed eccessiva, ovvero in un trattamento inumano odegradante, contrastante con la finalità rieducativa che l'esecuzione della pena deve sempremantenere, in caso affermativo bilanciando le esigenze di cura del detenuto stesso con leesigenze di sicurezza pubblica» (Sez. 1, n. 433 del 29/11/2023, dep. 2024, S., n.m.).Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato (peraltro, in termini piuttosto assertivi)esclusivamente sul profilo del mantenimento dei rapporti con il gruppo mafioso che,certamente, sulla scorta del principio richiamato, è dato che va preso in esame, ma non è ilsolo parametro da considerare.Ha totalmente pretermesso, infatti, la valutazione delle condizioni di salute del detenuto(rispetto al quale non ha acquisito la relazione sanitaria della quale il provvedimentoimpugnato non fa menzione) in funzione della particolare afflittività del regime detentivospeciale sotto il profilo del divieto di trattamenti inumani e degradanti, né sono stateconsiderate le allegazioni di cui al reclamo basate su documentazione sanitaria recente.4.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essereannullato con rinvio, per nuovo, al Tribunale di sorveglianza di Roma affinché si conformi alprincipio di diritto sopra richiamato e qui ribadito.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così è deciso, 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato ilreclamo avverso il decreto ministeriale del 13 febbraio 2024 con il quale è stato prorogato,per la durata di due anni, il regime detentivo di cui all’art. 41-bis ord. pen. applicato neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in virtù di provvedimento di cumulo, per la penai trenta anni di reclusione, emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello diNapoli il 19 luglio 2023.Il titolo ha ad oggetto i delitti di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio,associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, due omicidi, tentato omicidio edestorsione, tutti aggravati dall’agevolazione mafiosa.Il regime detentivo speciale trova applicazione dal 5 marzo 2012.Riassunti i precedenti penali che segnalano un precoce esordio nella commissione didelitti particolarmente gravi giudicati dal Tribunale per i minorenni, il Tribunale ha motivatosull’attuale permanente operatività dell’associazione criminale di appartenenza del detenutoe la capacità di quest’ultimo di mantenere i rapporti con esponenti liberi del medesimosodalizio, come emerso dai pareri delle Procure competenti, del Ministero dell’Interno e delComando Generale dell’Arma dei Carabinieri.XXXXXXX ha ricoperto un ruolo apicale nell’omonimo gruppo associativo mafiosolegato al clan Mazzarella, operante nei quartieri orientali della Città di Napoli, nel contestodel quale sono maturati plurimi omicidi ai quali erano addetti proprio gli esponenti dellafamiglia XXXXXXX, fra i quali, tenuto conto delle condanne riportate, l’odierno ricorrente.Dalla posizione verticistica all’interno del sodalizio è derivata l’autorevolezza nelcontesto camorristico, per come desunto anche dall’elevato stile di vita del nucleo familiare(riscontrato anche all’attualità), a dispetto della mancanza di qualsiasi attività lavorativa, neitermini segnalati dalla polizia giudiziaria.E’ stata affermata la permanente operatività del gruppo mafioso, come emerso daoperazioni di polizia giudiziaria negli anni 2018, 2019 e 2023.Peraltro, l’ipotesi associativa che ha visto coinvolti diversi esponenti della famigliaXXXXXXX (fra i quali parenti stretti del ricorrente) ancora nel 2023 ha ricevuto una primaconferma giurisdizionale con sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2024.Dato atto della regolarità della condotta processuale, della apparenza della prospettatadissociazione (in conformità a pronunce giurisdizionali) e rilevata l’esistenza di condizioni disalute che non diminuiscono la capacità di mantenere i collegamenti con gli affiliati in libertà,il Tribunale ha affermato l’esistenza delle condizioni per la proroga del regime detentivospeciale.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, permezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.2.1. Con il primo ha eccepito il difetto assoluto e l’illogicità della motivazione,Ha segnalato l’assenza di una valutazione in punto di capacità di mantenere i rapporticon il gruppo criminale di provenienza.Sul punto la motivazione sarebbe insufficiente ed illogica sostanziandosi in un merorichiamo alla biografia criminale del ricorrente e, dunque, al suo passato, piuttosto che aprofili idonei ad individuare una capacità attuale di avere relazioni con il sodalizio mafioso.2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione oviolazione di legge inpunto di valutazione delle condizioni di salute del detenuto.Sin dal reclamo, era stata evidenziata la precarietà della salute del ricorrente che èaffetto da «sindrome mieloproliferativa cronica tipo policetemia vera» per la quale è statosottoposto a più sedute di salassoterapia.Proprio a ragione di tali condizioni è stato chiesto al Tribunale di sorveglianza di nonprorogare ulteriormente il regime detentivo speciale ma, sul punto, il Tribunale ha reso unamotivazione laconica e omissiva di ogni considerazione circa l’incompatibilità di quellamodalità di detenzione con le condizioni di salute del detenuto.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1. L’ambito del sindacato di legittimità sui provvedimenti del Tribunale di sorveglianzain materia di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen. è limitato, aisensi del comma 2-sexies della stessa disposizione, alla violazione di legge.Ne consegue che il controllo suscettibile di essere effettuato nel presente giudizioriguarda solo l’osservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale e l’assenzadi motivazione nei termini in cui la stessa deve essere articolata a norma dell’art. 41, comma2-sexies ord. pen. che impone al Tribunale di sorveglianza di motivare sui presupposti perl’adozione del provvedimento e la congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenzedi cui al comma 2.Sul punto si è formato un consolidato orientamento nella giurisprudenza di questaCorte secondo cui, nella materia di interesse, il vizio della violazione di legge include, qualemancanza di motivazione, «tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque nonidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a renderecomprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303) oppure si riveli «assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le lineeargomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggilogici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione» (Sez. 1, n. 449del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628).Si tratta della concreta applicazione del principio generale secondo cui «qualora ilricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunquededucibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso siprospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimentigiurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611)Al contrario, il controllo del Tribunale di sorveglianza ha ad oggetto profili più ampi se siconsidera che l’ambito della cognizione è stato definito dalla giurisprudenza di questa Cortenel senso che «anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41 bis Ord. Pen. dalla leggen. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga delregime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fattoindicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con lacriminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra leprescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, Ordinanza n.19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.281361).2.2. La censura in esame evidenza lacune motivazionali, più che violazioni di legge eriguarda un unico profilo (quello del mantenimento dei contatti con il gruppo mafioso) cherisulta essere stato preso in considerazione ampiamente nell’ordinanza (pagg. da 4 a 7).Si tratta di aspetti che riguardano la capacità del detenuto di mantenere contatti con gliambienti criminali di provenienza e la permanente capacità operativa del sodalizio, comedesunta da recenti indagini di polizia giudiziaria e dalla verifica dell’immutato stile di vitacondotto dal nucleo familiare di origine del detenuto.A tale proposito, come ricordato, è stato richiamato il contenuto di una recenteordinanza di custodia cautelare a carico di numerosi esponenti del clan fra i quali diversiappartenenti alla famiglia XXXXXXX.A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente propone censure inammissibili siccome volte acriticare l’insufficienza e l’illogicità del percorso giustificativo, rimanendo il «difetto assoluto»di motivazione una mera affermazione contenuta nella rubrica della censura ma nonsviluppata nella sintetica esposizione.3. Con il secondo motivo viene lamentato il difetto assoluto di motivazione sul profilodelle condizioni di salute del detenuto.Non viene introdotto, come correttamente osservato dal Procuratore generale, il temadella condizione di incompatibilità con la detenzione in carcere ma quello della concretaincidenza delle patologie documentate con le modalità della detenzione secondo il regimespeciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen.Il profilo è stato valutato dal Tribunale di sorveglianza e la motivazione si rinviene apag. 6, terzultimo capoverso, ove si legge che «quanto alle condizioni di salute, il Tribunalerileva che le stesse non sono tali da inficiare le capacità di mantenere collegamenti con gliaffiliati in libertà e pertanto non incidono sul giudizio di rischio di mantenimento dei contattiall’esterno che il regime è volto a impedire».Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato il principio, quiribadito, secondo cui in tema di proroga del regime penitenziario differenziato,l'aggravamento delle condizioni di salute fisiche del detenuto può incidere sulla complessivalegittimità della proroga del predetto regime, sia con riguardo al divieto di realizzazione di untrattamento inumano o degradante sia con riferimento all'analisi della condizione di attualitàdella pericolosità del recluso.In applicazione di questo principio, Sez. 1, n. 32405 del 23/02/2017, Farinella, Rv.270585 – 01 ha accolto il ricorso del detenuto avverso il rigetto del reclamo contro ilprovvedimento di proroga del regime differenziato, in quanto il Tribunale di Sorveglianzaavrebbe dovuto tener conto della gravità delle condizioni patologiche sopravvenute,unitamente all'età particolarmente avanzata del ricorrente, per valutare la legittimità dellaproroga.Nella motivazione di altro, più recente arresto, è stato condivisibilmente spiegato che, afronte della rappresentazione di problematiche connesse alle condizioni di salute deldetenuto, il Tribunale di sorveglianza è chiamato a «valutare, in presenza di una specificadoglianza, se lo stato di salute del ricorrente incida sulla sua possibilità di riprendere omantenere i contatti con il sodalizio criminoso di appartenenza, nei senso di escluderla olimitarla al punto da rendere non necessaria la proroga del regime differenziato, e sequest'ultimo si traduca, a causa di uno stato patologico particolarmente grave del detenuto,in una condizione di sofferenza aggiuntiva ed eccessiva, ovvero in un trattamento inumano odegradante, contrastante con la finalità rieducativa che l'esecuzione della pena deve sempremantenere, in caso affermativo bilanciando le esigenze di cura del detenuto stesso con leesigenze di sicurezza pubblica» (Sez. 1, n. 433 del 29/11/2023, dep. 2024, S., n.m.).Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato (peraltro, in termini piuttosto assertivi)esclusivamente sul profilo del mantenimento dei rapporti con il gruppo mafioso che,certamente, sulla scorta del principio richiamato, è dato che va preso in esame, ma non è ilsolo parametro da considerare.Ha totalmente pretermesso, infatti, la valutazione delle condizioni di salute del detenuto(rispetto al quale non ha acquisito la relazione sanitaria della quale il provvedimentoimpugnato non fa menzione) in funzione della particolare afflittività del regime detentivospeciale sotto il profilo del divieto di trattamenti inumani e degradanti, né sono stateconsiderate le allegazioni di cui al reclamo basate su documentazione sanitaria recente.4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essereannullato con rinvio, per nuovo, al Tribunale di sorveglianza di Roma affinché si conformi alprincipio di diritto sopra richiamato e qui ribadito.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così è deciso, 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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