Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 19063/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29689/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ASTI n. 3570/2018 depositata il03/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi per la cassazione della ordinanza in epigrafe, emessa dal Tribunale di Asti ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150 del 2011 e dell’art. 702 bis c.p.c., con cui è stata rigettata la domanda proposta da esso ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso per prestazioni professionali relative al giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la cliente e il marito.

Il Tribunale ha rigettato la domanda in accoglimento della eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla Bigliati avendo riguardo al fatto pacifico della decorrenza di tre anni dalla conclusione della prestazione professionale il 2 luglio 2010.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i due capitoli di prova per giuramento deferito dal Leuzzi alla Bigliati sul motivo che il primo capitolo non aveva “ad oggetto un fatto storico bensì una valutazione giuridica ossia la qualità di debitrice che si provocava la convenuta a negare” e il secondo capitolo “non rivestiva portata decisoria anche tenuto conto della genericità della sua formulazione”; 2.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;

3. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2956 c.c. sostenendosi che la disposizione era stata introdotta nel 1942 in riferimento all’ordinarietà, a quel tempo, dell’adempimento senza dilazione del debito del cliente verso l’avvocato e che tale ordinarietà non era più riscontrabile nella attuale realtà storico-sociale; 2.il motivo è inammissibile mirando ad ottenere una dichiarazione giudiziale di abrogazione di una disposizione di legge; 3.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2736, 2937, 2956 c.c. e 233 c.p.c. sostenendosi che il Tribunale ha errato nel ritenere il secondo capitolo di prova per giuramento privo di “portata decisoria anche tenuto conto della genericità della sua formulazione”.

Sostiene il ricorrente che, al contrario, il capitolo (il cui testo è riprodotto a pagina 14 del ricorso: “giuro e giurando nego di essermi incontrata con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio nel giugno/luglio 2018 al fine di valutare le modalità e i tempi di pagamento di quanto da me dovuto al medesimo per prestazioni professionali a mio favore svolte”) aveva portata decisoria dato che esso tendeva a far emergere la rinuncia della Bigliati alla prescrizione;

4. il motivo è inammissibile essendo teso a rimettere in discussione la valutazione, riservata al giudice di merito, della idoneità dellaformulazione della prova rispetto al fine della dimostrazione dei fatti in discussione (v.

Cass. Sez. 1, Sentenza n.9831 del07/05/2014: “La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.

La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice”);

5. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2736, 2960 c.c., 233 e 236 c.p.c. sostenendosi che il Tribunale ha errato nel ritenere il primo capitolo di prova per giuramento inammissibile perché avente ad oggetto non un fatto storico ma una valutazione giuridica.

Il ricorrente deduce che, al contrario, il capitolo (il cui testo è riprodotto a pagina 16 del ricorso: “giuro e giurando nego di essere debitrice dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 15.242,96 oltre accessori di legge sulle somme dovute oltre interessi per prestazioni professionali a mio favore svolte nel giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio con il Signor … avanti al tribunale di Asti”) aveva ad oggetto un fatto: la esistenza del debito.

Deduce poi che il Tribunale avrebbe comunque dovuto riformulare il capitolo in modo da renderlo più chiaro;

6. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

6.1. Il giudizio sulla ammissibilità di un capitolo di prova per giuramento è riservato al giudice del merito il cui giudizio è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici (Cass. 9831/2014 cit.).

Nel caso di specie vizi logici neppure sono lamentati.

È lamentato un preteso vizio giuridico consistente nell’avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile il capitolo perché riferito ad una valutazione giuridica e non ad un fatto.

Il vizio non sussiste dato la Corte di Appello ha chiaramente espresso il concetto per cui il capitolo di prova non afferisce alla decisiva circostanza della realtà materiale consistente specificamente nell’esecuzione del pagamento.

Il motivo è poi infondato nella parte in cui si lamenta che il giudice del merito non abbia riformulato il capitolo.

Non si tiene conto del fatto che il giudice del merito non è obbligato a soccorrere la parte correggendo la formulazione di capitoli inammissibili di prova per interrogatorio.

È stato più volte sottolineato che il giudice ha la facoltà di modificare la formula dei capitoli, che tale facoltà è limitata alle modifiche intese a rendere più chiara la formula, e che l’esercizio della suddetta facoltà, esercitabile nel suddetto limite, è incensurabile in sede di legittimità (v., tra altre, Cass. Sez. 2, n.10574 del25/06/2012);

7. in conclusione il ricorso deve essere rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29689/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ASTI n. 3570/2018 depositata il03/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi per la cassazione della ordinanza in epigrafe, emessa dal Tribunale di Asti ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150 del 2011 e dell’art. 702 bis c.p.c., con cui è stata rigettata la domanda proposta da esso ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso per prestazioni professionali relative al giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la cliente e il marito. Il Tribunale ha rigettato la domanda in accoglimento della eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla Bigliati avendo riguardo al fatto pacifico della decorrenza di tre anni dalla conclusione della prestazione professionale il 2 luglio 2010. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i due capitoli di prova per giuramento deferito dal Leuzzi alla Bigliati sul motivo che il primo capitolo non aveva “ad oggetto un fatto storico bensì una valutazione giuridica ossia la qualità di debitrice che si provocava la convenuta a negare” e il secondo capitolo “non rivestiva portata decisoria anche tenuto conto della genericità della sua formulazione”; 2.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 3. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2956 c.c. sostenendosi che la disposizione era stata introdotta nel 1942 in riferimento all’ordinarietà, a quel tempo, dell’adempimento senza dilazione del debito del cliente verso l’avvocato e che tale ordinarietà non era più riscontrabile nella attuale realtà storico-sociale; 2.il motivo è inammissibile mirando ad ottenere una dichiarazione giudiziale di abrogazione di una disposizione di legge; 3.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2736, 2937, 2956 c.c. e 233 c.p.c. sostenendosi che il Tribunale ha errato nel ritenere il secondo capitolo di prova per giuramento privo di “portata decisoria anche tenuto conto della genericità della sua formulazione”. Sostiene il ricorrente che, al contrario, il capitolo (il cui testo è riprodotto a pagina 14 del ricorso: “giuro e giurando nego di essermi incontrata con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio nel giugno/luglio 2018 al fine di valutare le modalità e i tempi di pagamento di quanto da me dovuto al medesimo per prestazioni professionali a mio favore svolte”) aveva portata decisoria dato che esso tendeva a far emergere la rinuncia della Bigliati alla prescrizione; 4. il motivo è inammissibile essendo teso a rimettere in discussione la valutazione, riservata al giudice di merito, della idoneità dellaformulazione della prova rispetto al fine della dimostrazione dei fatti in discussione (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n.9831 del07/05/2014: “La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice”); 5. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2736, 2960 c.c., 233 e 236 c.p.c. sostenendosi che il Tribunale ha errato nel ritenere il primo capitolo di prova per giuramento inammissibile perché avente ad oggetto non un fatto storico ma una valutazione giuridica. Il ricorrente deduce che, al contrario, il capitolo (il cui testo è riprodotto a pagina 16 del ricorso: “giuro e giurando nego di essere debitrice dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 15.242,96 oltre accessori di legge sulle somme dovute oltre interessi per prestazioni professionali a mio favore svolte nel giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio con il Signor … avanti al tribunale di Asti”) aveva ad oggetto un fatto: la esistenza del debito. Deduce poi che il Tribunale avrebbe comunque dovuto riformulare il capitolo in modo da renderlo più chiaro; 6. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 6.1. Il giudizio sulla ammissibilità di un capitolo di prova per giuramento è riservato al giudice del merito il cui giudizio è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici (Cass. 9831/2014 cit.). Nel caso di specie vizi logici neppure sono lamentati. È lamentato un preteso vizio giuridico consistente nell’avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile il capitolo perché riferito ad una valutazione giuridica e non ad un fatto. Il vizio non sussiste dato la Corte di Appello ha chiaramente espresso il concetto per cui il capitolo di prova non afferisce alla decisiva circostanza della realtà materiale consistente specificamente nell’esecuzione del pagamento. Il motivo è poi infondato nella parte in cui si lamenta che il giudice del merito non abbia riformulato il capitolo. Non si tiene conto del fatto che il giudice del merito non è obbligato a soccorrere la parte correggendo la formulazione di capitoli inammissibili di prova per interrogatorio. È stato più volte sottolineato che il giudice ha la facoltà di modificare la formula dei capitoli, che tale facoltà è limitata alle modifiche intese a rendere più chiara la formula, e che l’esercizio della suddetta facoltà, esercitabile nel suddetto limite, è incensurabile in sede di legittimità (v., tra altre, Cass. Sez. 2, n.10574 del25/06/2012); 7. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 19063/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris