CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale egli è stato condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625, con la recidiva qualificata (in Piano di Sorrento, il 26/3/2011); considerato che il ricorrente ha censurato la sentenza in relazione alla ritenuta recidiva, doglianza che, tuttavia, non ha formato oggetto di apposito motivo di gravame, presentato personalmente dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, cod. proc. pen., rilevandosi, ad ogni buon conto, che la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla maggiore pericolosità espressa con il reato per il quale si procede, dando conto delle quindici, precedenti condanne riportate dall'imputato per furto, cosicché il ricorso è inammissibile anche perché le censure non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i nte [OSCURATO:PERSONA] IN POS1T T CANCti' RI 2 6 m IL