CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 131 SRL, parte civile nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; sentiti i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa il 6 giugno 2019: - applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in appello, ex art. 599- bis cod.pen. in relazione al reato di favoreggiamento reale di cui al capo 5; - dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] avverso la pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di appropriazione indebita di cui al capo 1 contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - rigettava l'appello della medesima parte civile inerente alla declaratoria di prescrizione del reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 cod. civ. nella formulazione introdotta dalla legge 262 del 2005 di cui al capo 2 (così riqualificata dal Tribunale l'originaria imputazione di cui all'art. 2622 cod.civ.) contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - rigettava l'appello della stessa parte civile inerente alla pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 3 e 4 (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e illecita influenza sull'assemblea, artt. 2633 e 2636 cod.civ.). 2. I fatti di causa sono relativi ad una complessa vicenda nella quale era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di appropriazione indebita di somme di danaro per oltre 10 milioni di euro della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (WIF, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione controllata). Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati accusati del reato di false comunicazioni sociali in danno delle società„ dei soci e dei creditori, di cui all'art.2622 cod. civ. e di quelli di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e di illecita influenza sull'assemblea (artt. 2633 e 2636 cod. civ.). Nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della quale il [OSCURATO:PERSONA] era presidente del consiglio di amministrazione, erano state avanzate in sede civile delle richieste di pagamento degli interessi maturati a decorrere dall'inizio della amministrazione straordinaria, durata trent'anni e fino al pagamento del capitale cui conseguiva la chiusura della procedura. Tali pretese creditorie, per quella parte che qui interessa, provenivano anche da [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria dei crediti vantati da banche insinuatesi al passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la quale, a sua volta, in data 16 maggio del 2013, aveva ceduto il proprio vantato credito per interessi alla odierna parte civile. 3. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], deducendo:1) violazione di legge per avere la Corte dichiarato inammissibile l'appello della medesima parte civile contro la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela quanto al reato di appropriazione indebita di cui al capo 1. La ricorrente sostiene che la Corte non avrebbe correttamente valutato il suo interesse concreto ed attuale a coltivare l'impugnazione avverso la decisione di primo grado, tenuto conto che tanto sarebbe consentito dall'art. 576 cod. proc. pen. ed anche in considerazione della necessità di non disperdere le prove acquisite nel processo penale di primo grado interamente celebratosi e durato circa due anni, secondo quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata (il riferimento è a Sez. Li, n. 35599 del 2012, [OSCURATO:PERSONA] ed alle decisioni successive che si sono poste sul medesimo solco) e da una recente pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 28911 del 2019) che si è occupata della questione dell'interesse della parte civile ad impugnare una sentenza di proscioglimento per prescrizione, situazione che andrebbe assimilata a quella di cui si discute. La ricorrente si sofferma anche sulle conseguenze che avrebbe comportato la decisione della Corte di ritenere ammissibile l'appello, comportanti l'esame della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 36 del 2018 che aveva introdotto, eccedendo dai limiti della delega ricevuta dal Parlamento, la procedibilità a querela per il reato di appropriazione indebita anche in presenza di un danno di rilevante gravità (cfr. fgg. 13-20 del ricorso); 2) difetto assoluto di motivazione con riferimento al secondo motivo di appello con il quale era stata criticata quella parte della sentenza di primo grado nella quale il Tribunale non aveva ritenuto sussistente il credito vantato dalla parte civile, considerando inapplicabile l'art. 120 Legge Fallimentare alla procedura di amministrazione straordinaria; 3) vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto, accogliendo la tesi dell'appellante parte civile, che il credito da essa vantato non fosse prescritto (dovendosi far decorrere il dies a quo dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e non dalla apertura) senza, tuttavia, trarne le dovute conseguenze giuridiche; 4) vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto che la parte civile non fosse stata danneggiata dalle false comunicazioni sociali di cui al capo 2, pur ritenute sussistenti, senza tenere conto che la norma di cui all'art. 2622 cod.civ. nella sua formulazione ante riforma del 2015, prevedeva che le falsità in essa contemplate fossero idonee ad indurre in errore "i destinatari" delle false informazioni, sicché poteva non esservi identità tra il soggetto danneggiato ed il soggetto ingannato. Si dà atto che nell'interesse degli imputati è stata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Deve preliminarmente evidenziarsi, solo per chiarezza, che la ricorrente non contesta la statuizione della Corte di appello inerente ai reati di cui ai capi 3 e 4 della imputazione (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e illecita influenza sull'assemblea, artt. 2633 e 2636 cod.civ.), dai quali gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti. Nemmeno è più in discussione la statuizione inerente all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concordato la pena nel processo di appello in ordine al reato di favoreggiamento reale di cui al capo 5. 1.1. Quanto al primo motivo, relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello con riguardo al reato di appropriazione indebita di cui al capo 1, deve ricordarsi il principio di diritto, noto alla ricorrente, secondo cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Se. U., n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242). Tale principio è stato ribadito, più di recente„ da Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Balbo, Rv. 272898 e da Sez. 2, n. 29323 del 12/04/2019, Scuto, Rv. 276780. Quel che occorre in questa sede ribadire, per dare continuità al principio ed anche in relazione alle deduzioni della ricorrente, è che la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, oltre che avente natura meramente processuale, attesta che il processo penale non avrebbe dovuto neanche iniziarsi, sicché viene a cadere in radice ogni contenuto motivazionale della statuizione ed ogni eventuale accertamento sul fatto storico e sul reato, anche di tipo solo incidentale. 1.2. Dal momento che il processo penale non avrebbe dovuto essere celebrato, la parte civile non può vantare alcun interesse concreto ed attuale alla impugnazione della sentenza di non doversi procedere, stante la natura accessoria della sua posizione, che le SS.UU. di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], prima richiamate, hanno messo bene in evidenza nella motivazione di quella decisione, sottolineando che "l'azione civile inserita nel processo penale assume carattere eventuale, accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa deve subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, cioè le esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati ed alla rapida definizione del processo. In particolare, consegue, da un verso, che l'azione civile mantiene la sua natura e caratteristiche civilistiche; e che, al di fuori di quanto attiene alla natura "civilistica" dell'azione, i poteri ed i comportamenti processuali della parte civile sono disciplinati dal codice di procedura penale. All'uopo, è di rilievo evidenziare che l'esclusione della parte civile dal processo penale, disposta dal giudice (artt. 80, 81 cod. proc. pen.), non è oggetto di impugnazione, al fine di non impedire appunto il sollecito accertamento della contestazione penale formulata nei confronti dell'imputato. Debbono pure sottolinearsi i limiti sussistenti alla cognizione dell'azione civile nel processo penale. Vige il principio secondo cui il giudice penale può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente accerti la responsabilità penale dell'autore dell'illecito (v. artt. 538, 578 cod. proc. pen.). Parimenti, il giudice può statuire sugli interessi civili in sede di impugnazione della sola parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato ex art. 576 cod. proc. pen.: in tal caso, il giudicante può accertare incidentalmente il fatto reato e la sua attribuibilità all'imputato prosciolto in primo grado, con una nuova valutazione difforme (priva di effetti sul giudicato penale già formatosi). V. Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918. Si aggiunge, nell'ambito delle argomentazioni utili per la definizione della questione demandata alle Sezioni Unite, che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato, si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto, e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt.652-654 cod. proc. pen. Le argomentazioni sopra svolte consentono di affermare che la presenza della parte civile nel processo penale ha la finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile dell'imputato (con l'eccezione ora dell'impugnazione della parte civile avverso la decisione di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., che riguarda solo gli effetti penali; nonché dell'ipotesi ex art. 38 del procedimento innanzi ai Giudice di pace). La partecipazione di detta parte al giudizio penale in tanto è giustificata ed ammessa processualmente in quanto si riconnetta alla ,giurisdizione limitata spettante, come detto, al giudice penale sulla domande di risarcimento e restituzione formulate dalla parte civile nei confronti dell'imputato: cognizione che presuppone appunto l'accertamento del fatto reato con effetti diretti ovvero incidentali nei confronti del prevenuto. Ne consegue che l'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile di sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell'azione civile promossa nel giudizio penale. In tal senso, la decisione processuale in esame non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) né pregiudizievole di alcun genere. Detto soggetto neppure ha la possibilità di ottenere, con l'impugnazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato sia pure in riferimento agli effetti civili, in mancanza di impugnazione sui punto del p.m. e comunque di precedente accertamento sul fatto: invero, la cognizione penale si è limitata al riconoscimento della ricorrenza della pregiudiziale di rito". 1.3. Nel più ampio genus delle sentenze di proscioglinnento, verso le quali la parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. peri., vanta un diritto all'impugnazione, quella di non doversi procedere per difetto di querela, anche se pronunciata nel giudizio, rappresenta una eccezione in ragione di quanto appena precisato e proprio perché, a differenza di altre (per esempio, di una sentenza di proscioglinnento perché il fatto non costituisce reato), non può comportare alcun tipo di valida valutazione sulla esistenza di un fatto di reato. In ciò si coglie la continuità interpretativa della sentenza Sez. 2, n. 20323 del 2019, già ricordata, che nella parte motivazionale chiarisce come "il principio affermato dalla Corte di cassazione, in punto di difetto di interesse della parte civile all'impugnazione della sentenza di proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità (in particolare, per difetto di querela: Sez. Unite, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242) presuppone che il fatto, rispetto al quale sia stata rilevata l'improcedibilità dell'azione penale, non sia suscettibile di differenti qualificazioni giuridiche; in tal caso, infatti, nessun concreto vantaggio processuale può derivare alla parte civile dall'eventuale accoglimento della proposta impugnazione, restando priva di effetti la sta tuizione in sede penale nell'ambito dell'instaurando giudizio civile e non producendo l'eventuale impugnazione alcun effetto vantaggioso in termini di riconoscimento di un diverso ammontare del danno risarcibile. Il medesimo principio è stato affermato in relazione all'ipotesi dell' impugnazione, ad opera della parte civile, della sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta alla violazione del principio del ne bis in idem, determinata dall'emissione di un decreto di archiviazione cui non abbia fatto seguito un provvedimento motivato di riapertura delle indagini; anche in tale ipotesi, la pronuncia di proscioglimento non determina alcun pregiudizio per il danneggiato, che può azionare senza limite alcuno la propria pretesa in sede civile (Sez. 5, n. 32983 del 16/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260075)". 1.4. Inoltre, e per quel che più conta rispetto alle deduzioni difensive, la differenza tra il tipo di sentenza di cui si discute e quella che rileva la prescrizione - entrambe essendo ricomprese nell'ambito delle sentenze di proscioglimento non idonee a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt.652-654 cod. proc. pen. - è„ ancora, nella assoluta assenza nella prima di alcun accertamento sul fatto-reato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6 531 cod. proc. pen., la sentenza che rileva la prescrizione deve, preliminarmente, operare la valutazione in ordine alla esistenza di una causa di proscioglimento più "piena", ex art. 129 cod. proc. pen. e, dunque, essa presuppone che un processo penale per l'accertamento di un reato sia stato regolarmente iniziato, collocandosi al suo interno. Ed è per questo che il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 28911 del 2019, Massaria, non collide con quello espresso a proposito della sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. In tale ultima e più recente decisione si è, infatti, stabilito che nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione.(In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile). Tanto assorbe e supera ogni altra deduzione difensiva contenuta nel primo motivo di ricorso, che deve ritenersi infondato. 2. Gli ulteriori motivi di ricorso, del pari infondati, possono essere trattati congiuntamente per le ragioni che seguono. 2.1. La Corte, con valutazioni tratte dal merito del giudizio, non rivedibili perché prive di vizi logico-ricostruttivi e giuridici, ha escluso che le false comunicazioni sociali attribuite agli imputati avessero avuto l'effetto decettivo di indurre in errore e di procurare un danno al creditore 3-[OSCURATO:SOCIETA]., il quale aveva ceduto alla odierna parte civile il suo presunto credito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 16 maggio del 2013, attraverso una operazione di cosiddetta cartolarizzazione (cfr. fg. 11 della sentenza impugnata). Infatti, la 3-[OSCURATO:SOCIETA]. - della quale la ricorrente mutua la posizione giuridica di presunto creditore della Gondrand in forza del segnalato 'passaggio" - aveva iniziato con le sue richieste nei confronti della debitrice, anche attraverso un procedimento civile (del quale si sconoscono le sorti definitive nel merito) volto ad ottenere il sequestro giudiziario e conservativo dei conti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ben prima che fossero commesse le prime condotte contestate al capo 2 e quando ancora neanche era avvenuta la cartolarizzazione del credito tra la 3-[OSCURATO:SOCIETA] e la ricorrente.Questo assunto - condensato ai fgg. 18 e 19 della sentenza impugnata - non è stato superato in punto di fatto dalle deduzioni contenute in ricorso ed esclude in radice la sussistenza del reato di cui al capo 2, così come descritto nella imputazione e nella formulazione, indubbiamente più favorevole agli imputati, riferibile all'epoca dei fatti, antecedente alla modifica introdotta con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015. 2.2. Poste queste premesse, la Corte ha correttamente ritenuto non sussistente il reato di cui all'art. 2622 cod. civ., dal momento che, al tempo delle contestate condotte (2012-2013), esso era considerato un reato di danno, a protezione del patrimonio dei soci e dei creditori, circostanza di rilievo giuridico che il ricorso non contesta. Sul punto, tra le tante, Sez. 5, n. 39896 del 24/10/2006, Coviello, Rv. 235478; Sez. 5, n. 23449 del 21/05/2002, Fabbri, Rv. 221919, secondo la quale, il reato previsto dall'art 2621 cod.civ. (false comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11.4.2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'art 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori. Ne consegue che, mentre l'art. 2621 cod.civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre c:omunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori. 2.3. Ne discende che, anche per il rapporto di sussidiarietà ritenuto sussistente tra i due reati (cfr. Sez. 5, n. 39896 del 24/10/2006, Coviello, Rv. 235478, già ricordata), la Corte, senza incorrere in errori di diritto, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva diversamente qualificato il fatto come integrativo del reato, in allora di natura contravvenzionale, di cui all'art. 2621 cod. civ.; reato, tuttavia, certamente prescritto alla data della sentenza di primo grado anche volendo ritenere la decorrenza del dies a quo dalla data di chiusura della amministrazione straordinaria, intervenuta il 19/12/2011, come precisato a fg. 5 della sentenza impugnata. Nel che, il superamento di ogni altra argomentazione della ricorrente. Al rigetto del ricorso segue la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali. P.Q. M , Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua