CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di furto in abitazione pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., lamentando in particolare che non potrebbe desumersi con certezza il valore della refurtiva, oltre a palesarsi generico, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e con le cui motivazioni il ricorso non si confronta (pag. 4 sentenza impugnata), è anche manifestamente infondato, dal momento che la valutazione sulla congruità del risarcimento spetta esclusivamente al giudice di merito, con l'unico limite del dovere di esplicitarne le ragioni attraverso un apparato argomentativo soddisfacente e non manifestamente illogico (es. Cass. sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C.,Rv. 278368); nel caso di specie, la Corte di merito correttamente ha chiarito come la mancata dimostrazione dell'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa sia ostativa alla concessione della suddetta circostanza attenuante e che, in ogni caso, il risarcimento prospettato non possa ritenersi sufficiente a riparare le conseguenze dannose sofferte dalle persone offese, anche sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell