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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 36006/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sassari ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 2.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, commesso in Sassari il 15 gennaio 2022.

Avverso tale pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato.

E' consolidato il principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096 - 01).

Più specificamente, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3 -, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097 - 01).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha sottolineato elementi di peculiare gravità, quali il coinvolgimento dell'imputato in un sinistro stradale nonché il fatto che la moto condotta dall'imputato era di provenienza furtiva e la targa contraffatta.

Si tratta di dati, evidenziati nella struttura argomentativa della sentenza, che escludono radicalmente una valutazione del reato commesso in termini di speciale tenuità.

All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sassari ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 2.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, commesso in Sassari il 15 gennaio 2022. Avverso tale pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. E' consolidato il principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096 - 01). Più specificamente, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3 -, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097 - 01). Nel caso di specie, il giudice di merito ha sottolineato elementi di peculiare gravità, quali il coinvolgimento dell'imputato in un sinistro stradale nonché il fatto che la moto condotta dall'imputato era di provenienza furtiva e la targa contraffatta. Si tratta di dati, evidenziati nella struttura argomentativa della sentenza, che escludono radicalmente una valutazione del reato commesso in termini di speciale tenuità. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore
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