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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29182/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/03/2022 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della pena sospesa e l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 11 marzo 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 16 gennaio 2019 del Tribunale di Trani, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 171- ter, primo comma, lett. a),

I. n. 633 'del 1941.

2. La difesa presenta tre motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice non gli aveva concesso il rinvio per legittimo impedimento e l'imputato non si era presentato a rendere l'esame su indicazione del legale che confidava invece nell'accoglimento dell'istanza.

Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché l'accertamento di responsabilità non si è basato su un'istruttoria completa.

L'imputato era un mero corriere inconsapevole, usato per la sua condizione di vulnerabilità e di ignoranza da chi aveva invece ricevuto il materiale per metterlo in commercio.

Con il terzo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego del beneficio della pena sospesa. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato con riferimento ai primi due motivi.

Per il primo, va osservato che l'eventuale nullità risulta sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., dall'omessa presentazione della relativa eccezione nel primo momento utile, e cioè con l'atto di appello, siccome l'udienza in cui non è stato dato il rinvio per legittimo impedimento è stata quella in cui si è concluso il processo.

Infatti, la difesa ha solo genericamente enunciato il fatto del rigetto dell'istanza difensiva di rinvio nell'ambito dell'esposizione del primo motivo sulla prova, senza dedurlo tuttavia in termini di eccezione e senza confrontarsi con la motivazione che aveva valutato recessivo il concomitante impegno professionale, per giunta già conosciuto al momento della fissazione dell'udienza, e in ogni caso non assoluto, disponendo il legale di collaboratori di studio.

La Corte territoriale, pur dando atto dell'inesistenza del motivo, è tornata sul punto e ha ribadito la correttezza del rigetto dell'istanza.

Il ricorso per cassazione è articolato in termini fattuali, chiede di valutare la serietà del concomitante impegno professionale, ma non ha alcuna consistenza.

Con il secondo motivo, la difesa pone un problema di accertamento della responsabilità anche in questo caso in termini fattuali.

E' emerso dall'istruttoria dibattimentale consistita nell'escussione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e nell'acquisizione del verbale di sequestro probatorio che l'imputato era sceso a Molfetta dal bus proveniente da Napoli con una valigetta contenente supporti magnetici, film, cartoni animati, tracce di giochi per XBOX, supporti privi di custodie originali e di locandine.

L'imputato aveva infatti intenzione di commerciare i suoi prodotti in trasferta approfittando della festa padronale.

Non illogicamente i Giudici hanno osservato che l'imputato non aveva con sé denaro, provento della vendita, perché era appena giunto in città per vendere la merce e dunque non aveva ancora effettuato alcuna transazione commerciale al momento del controllo.

E' invece fondato il terzo motivo di ricorso per cassazione, perché il Giudice di primo grado aveva già concesso in motivazione il beneficio della sospensione condizionale della pena, come indicato in parte motiva, per cui si deve ritenere che la sua esclusione da parte della Corte territoriale sia stata un mero refuso.

S'impone, pertanto, ai sensi dell'art. 620 lett.

I), cod. proc. pen., il ripristino del beneficio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che concede.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/03/2022 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della pena sospesa e l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 11 marzo 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 16 gennaio 2019 del Tribunale di Trani, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 171- ter, primo comma, lett. a), I. n. 633 'del 1941. 2. La difesa presenta tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice non gli aveva concesso il rinvio per legittimo impedimento e l'imputato non si era presentato a rendere l'esame su indicazione del legale che confidava invece nell'accoglimento dell'istanza. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché l'accertamento di responsabilità non si è basato su un'istruttoria completa. L'imputato era un mero corriere inconsapevole, usato per la sua condizione di vulnerabilità e di ignoranza da chi aveva invece ricevuto il materiale per metterlo in commercio. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego del beneficio della pena sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato con riferimento ai primi due motivi. Per il primo, va osservato che l'eventuale nullità risulta sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., dall'omessa presentazione della relativa eccezione nel primo momento utile, e cioè con l'atto di appello, siccome l'udienza in cui non è stato dato il rinvio per legittimo impedimento è stata quella in cui si è concluso il processo. Infatti, la difesa ha solo genericamente enunciato il fatto del rigetto dell'istanza difensiva di rinvio nell'ambito dell'esposizione del primo motivo sulla prova, senza dedurlo tuttavia in termini di eccezione e senza confrontarsi con la motivazione che aveva valutato recessivo il concomitante impegno professionale, per giunta già conosciuto al momento della fissazione dell'udienza, e in ogni caso non assoluto, disponendo il legale di collaboratori di studio. La Corte territoriale, pur dando atto dell'inesistenza del motivo, è tornata sul punto e ha ribadito la correttezza del rigetto dell'istanza. Il ricorso per cassazione è articolato in termini fattuali, chiede di valutare la serietà del concomitante impegno professionale, ma non ha alcuna consistenza. Con il secondo motivo, la difesa pone un problema di accertamento della responsabilità anche in questo caso in termini fattuali. E' emerso dall'istruttoria dibattimentale consistita nell'escussione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e nell'acquisizione del verbale di sequestro probatorio che l'imputato era sceso a Molfetta dal bus proveniente da Napoli con una valigetta contenente supporti magnetici, film, cartoni animati, tracce di giochi per XBOX, supporti privi di custodie originali e di locandine. L'imputato aveva infatti intenzione di commerciare i suoi prodotti in trasferta approfittando della festa padronale. Non illogicamente i Giudici hanno osservato che l'imputato non aveva con sé denaro, provento della vendita, perché era appena giunto in città per vendere la merce e dunque non aveva ancora effettuato alcuna transazione commerciale al momento del controllo. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso per cassazione, perché il Giudice di primo grado aveva già concesso in motivazione il beneficio della sospensione condizionale della pena, come indicato in parte motiva, per cui si deve ritenere che la sua esclusione da parte della Corte territoriale sia stata un mero refuso. S'impone, pertanto, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., il ripristino del beneficio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che concede. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così
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