CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 08189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22328/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aCatania ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale la difende come daprocura in calce al controricorso ; -controricorrente – Avviso accertamento Iva – Operazioni rientranti tra le sponsorizzazioni -avverso la sentenza n. 2731/7/2021emessa dalla CTR Sicilia il 22/03/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento riguardante Iva per l’anno d’imposta 2009 con il quale l’Amministrazione finanziaria le aveva contestato di aver posto in essere operazioni imponibili che sarebbero rientrate tra le sponsorizzazioni, per le quali avrebbe dovuto applicare la detrazione forfetaria del 10% sull’Iva dovuta, anziché del 50%. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, affermando che le prestazioni oggetto della controversia dovevano essere considerate prestazioni di pubblicità, come tali da assoggettare al regime di detrazione forfetaria del 50%. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione assente e/o apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR individuato in astratto i termini della questione senza entrare nel merito della fattispecie concreta. 2. Con il secondo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 115 c.p.c., 2697 c.c., 1 e 2 l. n. 398/1991 e 74, comma 6, dPR n. 6331972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che si fosse in presenza di una pubblicità, nonostante i marchi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA]. fossero stati apposti sull’abbigliamento sportivo degli atleti, in tal modo determinando uno specifico abbinamento con l’evento. 3. Con nota del 17.9.022 la resistente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. art. 5, comma 10,della l . n. 130 del 31.8.2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022. 3.1. La lite fiscale in oggetto rientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta parzi almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risal endo la PEC di notifica al giorno 27.8.2021. 4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cuial comma 7.”. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria.