CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, con le quali si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le pronunce consequenziali. i Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bolzano, ha parzialmente riformato, rideterminando favorevolmente la pena e confermando nel resto, la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale le imputate [OSCURATO:PERSONA] Ornela e 30VANOVIC Silvija erano state condannate per concorso in tentativo di furto aggravato in abitazione ai danni degli inquilini di un palazzo, posto in essere mediante impiego di un cacciavite per forzare il portone d'ingresso dello stabile, la JOVANOVIC anche per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, nascondendoli all'interno dei propri vestiti, un cacciavite a stella lungo cm. 9,5 e una chiave inglese e, quindi, strumenti da punta atti a offendere. 2. Avverso la sentenza le imputate hanno proposto ricorsi, con medesimo atto e difensore, formulando tre motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto non sussistere la desistenza attiva delle due imputate, argomentando sulla scorta del breve lasso temporale intercorso tra la chiamata delle forze dell'ordine da parte della teste SEMINARA e il momento in cui le due imputate erano state fermate, senza nulla spiegare in ordine alla prova che le imputate si fossero accorte della presenza della teste. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla sussistenza di una condotta riconducibile al tentativo di furto, avendo la Corte ritenuto che gli atti posti in essere fossero diretti inequivocabilmente a fattispecie genericamente indicate come reati contro il patrimonio, così arretrando rispetto alla maggior precisione della imputazione, nella quale si faceva riferimento al reato di furto nelle abitazioni degli inquilini dello stabile. Con il terzo motivo, infine, deduce erronea applicazione dell'art. 56, cod. pen., per difetto di prova in ordine alla non equivocità degli atti, lo stesso giudice d'appello avendo ricondotto le condotte alla generica classe dei reati contro il patrimonio. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le pronunce consequenziali. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Intanto deve precisarsi che riguardo alla contravvenzione di cui al capo B) non è stato formulato alcun motivo di ricorso, cosicché sul punto deve ritenersi intervenuto giudicato di condanna per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto al tentativo di furto, deve poi osservarsi che la Corte territoriale ha ritenuto infondate le doglianze difensive con le quali le appellanti avevano contestato l'esclusione della desistenza volontaria, richiamando la ricostruzione inequivoca dei fatti come riferiti dalla teste SEMINARA, secondo cui il tentativo era giunto alla fase in cui le due donne erano impegnate a forzare la serratura d'ingresso, l'una facendo da "palo", l'altra utilizzando un grosso cacciavite e il peso del proprio corpo per vincere la resistenza del portone dell'edificio. Esclusa qualsiasi altra finalità le due imputate volessero perseguire, per la quale sarebbe stato sufficiente azionare uno dei campanelli dello stabile, quel giudice ha ritenuto che la condotta accertata si fosse tradotta nel compimento di atti univocamente intesi a porre in essere reati contro il patrimonio: la sequenza operativa, infatti, era stata tale da aver creato una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione al bene protetto, poiché forzare la serratura di un portone esterno con una cacciavite, avendo la disponibilità di altri strumenti atti allo scasso e con l'assunzione di specifici ruoli (una delle imputate avendo agito da "palo") costituiva azione idonea a raggiungere il risultato di porre in essere un delitto contro il patrimonio. Nessuna forma di desistenza era poi ravvisabile, avuto riguardo alla contestualità dell'interruzione dell'azione criminosa per il sopraggiungere della SEMINARA, cosicché l'interruzione dell'azione criminosa era da ricondursi unicamente a tale circostanza, atteso che la teste si era trovata al civico di fronte al luogo del reato, ed era stata sicuramente vista anche dalla coimputata che aveva agito da "palo", controllando la zona circostante. Tra la chiamata della polizia e il fermo delle due donne, inoltre, era intercorso un lasso temporale assai ristretto, tale da giustificare la conclusione che le imputate si erano dileguate al sopraggiungere della SEMINARA, essendo state trovate dalla polizia dopo dieci minuti. 4. I motivi sono manifestamente infondati. Con il primo, la difesa ha ripreso il tema della desistenza, opponendo un difetto di prova in ordine al fatto che le imputate si fossero accorte della presenza della SEMINARA. In atl modo, tuttavia, ha evocato una diversa valutazione degli elementi considerati dai giudici del doppio grado in maniera conforme, proponendone una diversa lettura in questa sede, a fronte di una spiegazione perfettamente coerente con gli elementi fattuali esposti in sentenza, corroborata anche da una prova logica (la funzione di "palo" svolta da una delle due imputate), con la quale la difesa neppure ha operato un effettivo confronto (cfr., sulla natura del controllo devoluto a questa Corte di legittimità, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250; n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Sono infatti estranei al vaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Peraltro, sempre in merito alla desistenza, deve anche ricordarsi che, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (cfr. sez. 5, n. 50079 del 15/5/2017, Mayer, Rv. 271435; sez. 2, n. 16054 del 20/3/2018, Natalizio, Rv. 272677; n. 24551 del 8/5/2015, Supino, RV. 264226). Quanto agli altri due motivi, nessun rilievo può attribuirsi all'argomento difensivo a mente del quale la Corte, nel fare riferimento a indeterminati reati contro il patrimonio, avrebbe di fatto reso più generica la imputazione originaria: si tratta di un argomento suggestivo che, tuttavia, prescinde dal fatto che la Corte non ha operato una riqualificazione della condotta in termini di tentativo di indefiniti e generici reati contro il patrimonio, ma si è limitata a dare atto che l'effrazione del portone di ingresso costituiva sostanzialmente la fase preparatoria per accedere alle unità abitative (certamente più di una) che costituivano l'obiettivo dell'azione criminosa rimasta a livello di tentativo, dando peraltro rilievo anche alla presenza di ulteriori strumenti atti allo scasso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (cfr. C. cost. 186/2000). Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 marz