CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22866-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]365 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E VALLE D'AOSTA; - intimata - avverso la sentenza n. 1286/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22866 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg r. 22866/2020 SKS365 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] che: Si<5365 [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'Agenzia delle dogane e dei Mor opoli per la cassazione della sentenza n.1286/19 della CTR Piemonte dep. 4/12/2019 che in controversia su impugnazione di aviiso di accertamento col quale è stata accertata in capo alla società, la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs, n. 504/1998 per l'anno 2012, ha respinto l'appello della società, confermando la legittimità della pretesa impositiva. La società, dinanzi alla CTP di Torino, aveva contestato la pretesa impositiva per effetto del perfezionamento della procedura di regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'art. 1, comma 643, I. 23 dicembre 2014 n. 190. La CTP aveva rigettato il ricorso sostenendo che la procedura di regolarizzazione non si era perfezionata, non essendo il CTD, con cui la società era obbligata in solido, attivo alla data del 30.10.2014. La contribuente impugnava la pronuncia e la CTR del Piemonte riteneva ch3 la sentenza impugnata doveva confermarsi dovendosi ritenere pier amente condivisibili le considerazioni svolte dai primi giudici e correntemente motivata la sentenza gravata sulla scorta della normativa di riferimento. L'Eigenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria, con istanza di rimessione alla pubblica udienza ovvero rinvio pregiudiziale ala Corte di giustizia UE e/o rimessione alla Corte cost.; insiste nei motivi di ricorso. Considerato che: non sussiste una evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandatzDalla cancelleria i relat