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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1981

Cassazione n. 26595/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, ha confer- mato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Catania del 17 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventiduemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 72 complessivi di marijuana del peso netto di gr. 52,6, di crack del peso com- plessivo di gr. 25 del peso netto di gr. 23,8 con principio attivo medio pari al 65% nonché di cocaina del peso lordo complessivo di gr. 7 del peso netto di gr. 63, con principio attivo del 46,2%).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi dì impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento al diniego della concessione della circo- stanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen..

2.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il rìcorso è manifestamente infondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va ricordato che, in base all'insegna- mento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo.

Rv. 279499), purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conse- guito) e dell'evento dannoso o pericoloso.

In ogni caso, la Corte di merito ha prospettato una lineare motivazione, eviden- ziando l'apprezzabile remuneratività dell'illecita attività di cessione, resa evidente dal rinvenimento della somma di euro 90 nella disponibilità dell'imputato, dal via vai di persone notato dalle forze dell'ordine e dalla disponibilità di sostanze stupefacenti di diversa qualità in una sorta di "minimarket" che consentiva al Cultraro di soddisfare le richieste di vari consumatori.

Tale dettagliata ed esauriente argomentazione si colloca nell'alveo del costante orientamento di questa Corte - che va qui riaffermato - secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità dì lucro marginale (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571).

La difesa si limita a porre in risalto il solo dato dell'entità ridotta della somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, senza confrontarsi col completo apparato argomentativo, contenente l'esame di tutti i risvolti fattuali della vicenda criminosa.

2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedent penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle seguenti considerazioni: a) la mancanza di elementi in favore del ricorrente; b) i tre precedenti penali specifici; c) i precedenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare ed evasione.

Il ricorrente si limita genericamente ad evidenziare il proprio disagiato contesto familiare e le negative condizioni economiche, ma non indica elementi positivi idonei a disarticolare il percorso argomentativo della Corte di appello.

3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, ha confer- mato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Catania del 17 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventiduemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 72 complessivi di marijuana del peso netto di gr. 52,6, di crack del peso com- plessivo di gr. 25 del peso netto di gr. 23,8 con principio attivo medio pari al 65% nonché di cocaina del peso lordo complessivo di gr. 7 del peso netto di gr. 63, con principio attivo del 46,2%). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi dì impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento al diniego della concessione della circo- stanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il rìcorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va ricordato che, in base all'insegna- mento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo. Rv. 279499), purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conse- guito) e dell'evento dannoso o pericoloso. In ogni caso, la Corte di merito ha prospettato una lineare motivazione, eviden- ziando l'apprezzabile remuneratività dell'illecita attività di cessione, resa evidente dal rinvenimento della somma di euro 90 nella disponibilità dell'imputato, dal via vai di persone notato dalle forze dell'ordine e dalla disponibilità di sostanze stupefacenti di diversa qualità in una sorta di "minimarket" che consentiva al Cultraro di soddisfare le richieste di vari consumatori. Tale dettagliata ed esauriente argomentazione si colloca nell'alveo del costante orientamento di questa Corte - che va qui riaffermato - secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità dì lucro marginale (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571). La difesa si limita a porre in risalto il solo dato dell'entità ridotta della somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, senza confrontarsi col completo apparato argomentativo, contenente l'esame di tutti i risvolti fattuali della vicenda criminosa. 2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedent penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle seguenti considerazioni: a) la mancanza di elementi in favore del ricorrente; b) i tre precedenti penali specifici; c) i precedenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare ed evasione. Il ricorrente si limita genericamente ad evidenziare il proprio disagiato contesto familiare e le negative condizioni economiche, ma non indica elementi positivi idonei a disarticolare il percorso argomentativo della Corte di appello. 3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa
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