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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09319/2026

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legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 522/2023 depositatail 10/05/2023;Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/02/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1.

I fatti di causa, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità,sono i seguenti.

Nell’ambito di un procedimento per l’esecuzione diobblighi di fare, in una procedura ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ.instaurata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il giudicedell’esecuzione del Tribunale di Savona rese un provvedimento delseguente testuale tenore:«“rilevato che il procedimento è da considerarsi definito e ne vadichiarata l’estinzione sia perché le parti hanno trovato una soluzionecon l’accordo sottoscritto in data 25/7/2022, sia perché all’udienzadel 4/10 u.s. il CTU dopo aver verificato l’esecuzione dei lavori hadichiarato l’adempimento, fatta eccezione per la semina risultando ilterreno concimato; - rilevato che la concimazione del terreno èoperazione propedeutica e necessaria ad accogliere la semina e chenon appare giustificato un rinvio e la pendenza del procedimento adopo l’operazione di semina o, ancora a rigore, a dopo la crescitadell’erba che per natura non avviene simultaneamente allapredisposizione del terreno;- rilevato che per le spese richieste daparte ricorrente va tenuto conto che parte resistente al momentodell’introduzione del ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. aveva giàiniziato l’esecuzione di parte della sentenza del Tribunale e che la nonesecuzione riguardava le modalità di esecuzione del ripristinodell’area a giardino su cui le parti avevano già in atto un contenziosoavente ad oggetto l’interpretazione di tale rispristino e posto che parteresistente era intervenuta coprendo l’area con erba sintetica, modalitàquesta ritenuta con pronuncia del Tribunale del tutto conforme aripristinare l’area a giardino; - rilevato che in ogni caso, parteresistente ha deciso in corso di accertamenti tecnici di dareesecuzione spontanea e che è stato siglato un accordo ove tuttaviar.g. n. 23379/2023ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/2026nulla dispone in punto spese anticipate dalle parti; - rilevato chestante la chiusura del procedimento con definizione diversa da quellaprevista dall’art. 612 cod. proc. civ. il decreto ex art. 614 e 642 cod.proc. civ. non può essere emesso prevedendo tra l’altro il rimborsodelle spese al ricorrente su nota vistata dall’ufficiale giudiziarionominato per l’esecuzione; - rilevato che le spese del procedimentodi esecuzione non sono regolate come nel giudizio di cognizione ovevige il criterio della soccombenza, in quanto qui vige il principio percui il soggetto che ha anticipato le spese sopporta il relativo onere(art. 632 e 310 cod. proc. civ.).

IL G.E.

Dichiara estinto ilprocedimento e dichiara non luogo a provvedere sulle spese”».

Taleprovvedimento venne impugnato con reclamo da [OSCURATO:PERSONA] alCollegio del Tribunale di Savona.2.

Il Tribunale in composizione collegiale, nel contraddittorio con SheilaMarra, con ordinanza, riteneva ammissibile il reclamo e, senzarimettere gli atti al giudice dell’esecuzione, diede atto dell’esecuzionedelle opere da parte della Marra e la condannò al pagamento dellespese dell’esecuzione e delle fasi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello alla Corte d’appello di Genova.

Angela4.

La Corte d’appello di Genova ha, con la sentenza n. 522 del 10/05/2023rigettato l’appello.5.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA].6.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].7.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione eil Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza con termine disessanta giorni per il deposito.r.g. n. 23379/2023ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivo: la sentenza della Corte di appello di Genova è nulla perviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avererroneamente qualificato come abnorme il provvedimento diestinzione emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Savonain data 11 ottobre 2022.2.

II motivo: la sentenza della Corte d’appello di Genova è nulla perviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazioneagli artt. 629 e 630 cod. proc. civ. per avere, il giudice di secondogrado, ritenuto che il provvedimento di estinzione del giudicedell’esecuzione del Tribunale di Savona sia stato emesso ai sensidell’art. 629 cod. proc. civ. per rinuncia agli atti e lo ha, pertanto,qualificato come un provvedimento di estinzione tipico.

Le censure siincentrano sull’errore commesso dalla Corte territoriale nel ritenereammissibile l’impugnazione del provvedimento del giudicedell’esecuzione ai sensi dell’art. 630 codice di rito civile.3.

III motivo: la sentenza è nulla per violazione dell’art. 360, commaprimo, n. 4 cod. proc. civ., per error in procedendo in relazione allaomessa, incoerente, insussistente e, comunque, apparentemotivazione, in quanto non rende percepibile il fondamento delladecisione, né fa conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per laformazione del proprio convincimento.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia pregiudiziale l’esame del secondo motivo diricorso, in quanto esso ha carattere dirimente e potenzialmenteassorbente dei restanti due compendi censori.Il motivo è fondato, in quanto le censure che esso prospetta, seppurein via embrionale o sommaria, richiamano la distinzione, che risultavanota anche alla Corte d’appello che ha pronunciato la sentenzaimpugnata, come risulta dalla lettura del provvedimento, tra cause diestinzione tipiche, per le quali il codice prevede lo strumento delreclamo al Tribunale in composizione collegiale e quindir.g. n. 23379/2023ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/2026l’impugnazione dinanzi alla Corte d’appello e cause di estinzioneanticipata), i cui provvedimenti dichiarativi possono essere impugnatisolo con l’opposizione formale ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e,in mancanza di proposizione dell’opposizione, divengono definitivi eimmodificabili.Sul punto, con carattere di esaustività, nella giurisprudenza di questaCorte, si veda Cass. n. 11241 del 6/04/2022 Rv. 664509 - 03 (nonchéCass. 14/03/2024 n. 6873) «È inammissibile il reclamo ex art. 630c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd."estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettatoesclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria,né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi,sia per l’impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazionediversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per ladestinazione dell’atto al collegio (anziché al giudice dell’esecuzione),sia per la struttura necessariamente bifasica dell’opposizione ex art.617 c.p.c.».

In termini risulta anche altra pronuncia di questa Corte,non massimata sul punto (Cass. 13/03/2023 n. 7258).Il giudice dell’impugnazione di merito non ha fatto correttaapplicazione del detto orientamento e ha, conseguentemente,pronunciato su una impugnazione che non poteva essergli devoluta,limitandosi a qualificare il richiamato provvedimento del giudicedell’esecuzione quale abnorme, in quanto «illegittimo, irrituale e nonprevisto né dal codice di procedura civile, né dalla prassi applicativaformatasi nella giurisprudenza in materia di esecuzione», senza,tuttavia, coglierne le necessarie implicazioni in punto diinammissibilità della procedura dii reclamo ai sensi dell’art. 630 cod.proc. civ.

La Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibilel’impugnazione devolutagli e non pronunciare sul merito di essa.r.g. n. 23379/2023ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/20265.

La fondatezza del secondo motivo deriva, in via generale, dallanecessità di conciliare il principio dell’apparenza con quello delsistema chiuso di rimedi del processo esecutivo.In considerazione di ragioni di carattere sistematico ritiene questaCorte che debba darsi prevalenza al secondo quale disciplina specialee propria del processo esecutivo, anche rispetto al principiodell’apparenza, poiché questo, che comporta debba seguirsi il regimedell’impugnazione derivante da come il provvedimento da impugnareappare o è qualificato dal giudice che lo ha emesso, è applicabile alleimpugnazioni di provvedimenti ritualmente resi in esito a giudizi dicognizione e a definizione di questioni giuridiche e non agli atti delprocesso esecutivo.A tanto consegue che, abnormi o meno che essi siano, a tutti iprovvedimenti del giudice dell’esecuzione di definizione del processoesecutivo - con la sola ed esclusiva eccezione di quelli che applicanonorme del codice di rito civile che testualmente definiscono estinzionela causa di definizione del processo applicata - si può reagireesclusivamente con il rimedio dell’opposizione formale di cui all’art.617 cod. proc. civ. e mai con quello di cui all’art. 630 cod. proc. civ.Nella specie, nonostante la singolarissima qualificazione di rinunciainopinatamente attribuita alla condotta delle parti, è evidente che laragione della definizione del processo esecutivo per obblighi di fare ècomplessivamente indicata nell’esaurimento delle attività oggetto delcomando contenuto nel titolo: ciò che esula, quindi, da qualunqueprevisione del vigente codice.6.

Alla fondatezza e al conseguente accoglimento del secondo motivoconseguono l’assorbimento del primo e del terzo motivo di ricorso ela cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, la quale si eragià sostituita a quella di primo grado: sicché nessuna delle pronuncedi merito più sussiste a seguito dell’odierna decisione.r.g. n. 23379/2023ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/20267.

La complessità e la novità delle questioni trattate, determinateprincipalmente da errori degli uffici giudiziari di merito, non imputabiliin via immediata e diretta alla pur assai accesa conflittualità delleparti, comporta la sussistenza di idonee ragioni per disporre l’integralecompensazione delle spese di lite di tutte le fasi del giudizio, sullequali questa Corte è competente a statuire nel caso di cassazionesenza rinvio.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo;per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Compensa tra le parti le spese di lite di tutte le fasi del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,sezione III civile, in data 13/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 23379/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 522/2023 depositatail 10/05/2023;Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/02/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. I fatti di causa, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità,sono i seguenti. Nell’ambito di un procedimento per l’esecuzione diobblighi di fare, in una procedura ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ.instaurata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il giudicedell’esecuzione del Tribunale di Savona rese un provvedimento delseguente testuale tenore:«“rilevato che il procedimento è da considerarsi definito e ne vadichiarata l’estinzione sia perché le parti hanno trovato una soluzionecon l’accordo sottoscritto in data 25/7/2022, sia perché all’udienzadel 4/10 u.s. il CTU dopo aver verificato l’esecuzione dei lavori hadichiarato l’adempimento, fatta eccezione per la semina risultando ilterreno concimato; - rilevato che la concimazione del terreno èoperazione propedeutica e necessaria ad accogliere la semina e chenon appare giustificato un rinvio e la pendenza del procedimento adopo l’operazione di semina o, ancora a rigore, a dopo la crescitadell’erba che per natura non avviene simultaneamente allapredisposizione del terreno;- rilevato che per le spese richieste daparte ricorrente va tenuto conto che parte resistente al momentodell’introduzione del ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. aveva giàiniziato l’esecuzione di parte della sentenza del Tribunale e che la nonesecuzione riguardava le modalità di esecuzione del ripristinodell’area a giardino su cui le parti avevano già in atto un contenziosoavente ad oggetto l’interpretazione di tale rispristino e posto che parteresistente era intervenuta coprendo l’area con erba sintetica, modalitàquesta ritenuta con pronuncia del Tribunale del tutto conforme aripristinare l’area a giardino; - rilevato che in ogni caso, parteresistente ha deciso in corso di accertamenti tecnici di dareesecuzione spontanea e che è stato siglato un accordo ove tuttaviar.g. n. 23379/2023ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/2026nulla dispone in punto spese anticipate dalle parti; - rilevato chestante la chiusura del procedimento con definizione diversa da quellaprevista dall’art. 612 cod. proc. civ. il decreto ex art. 614 e 642 cod.proc. civ. non può essere emesso prevedendo tra l’altro il rimborsodelle spese al ricorrente su nota vistata dall’ufficiale giudiziarionominato per l’esecuzione; - rilevato che le spese del procedimentodi esecuzione non sono regolate come nel giudizio di cognizione ovevige il criterio della soccombenza, in quanto qui vige il principio percui il soggetto che ha anticipato le spese sopporta il relativo onere(art. 632 e 310 cod. proc. civ.). IL G.E. Dichiara estinto ilprocedimento e dichiara non luogo a provvedere sulle spese”». Taleprovvedimento venne impugnato con reclamo da [OSCURATO:PERSONA] alCollegio del Tribunale di Savona.2. Il Tribunale in composizione collegiale, nel contraddittorio con SheilaMarra, con ordinanza, riteneva ammissibile il reclamo e, senzarimettere gli atti al giudice dell’esecuzione, diede atto dell’esecuzionedelle opere da parte della Marra e la condannò al pagamento dellespese dell’esecuzione e delle fasi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello alla Corte d’appello di Genova. Angela4. La Corte d’appello di Genova ha, con la sentenza n. 522 del 10/05/2023rigettato l’appello.5. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA].6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].7. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione eil Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza con termine disessanta giorni per il deposito.r.g. n. 23379/2023ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivo: la sentenza della Corte di appello di Genova è nulla perviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avererroneamente qualificato come abnorme il provvedimento diestinzione emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Savonain data 11 ottobre 2022.2. II motivo: la sentenza della Corte d’appello di Genova è nulla perviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazioneagli artt. 629 e 630 cod. proc. civ. per avere, il giudice di secondogrado, ritenuto che il provvedimento di estinzione del giudicedell’esecuzione del Tribunale di Savona sia stato emesso ai sensidell’art. 629 cod. proc. civ. per rinuncia agli atti e lo ha, pertanto,qualificato come un provvedimento di estinzione tipico. Le censure siincentrano sull’errore commesso dalla Corte territoriale nel ritenereammissibile l’impugnazione del provvedimento del giudicedell’esecuzione ai sensi dell’art. 630 codice di rito civile.3. III motivo: la sentenza è nulla per violazione dell’art. 360, commaprimo, n. 4 cod. proc. civ., per error in procedendo in relazione allaomessa, incoerente, insussistente e, comunque, apparentemotivazione, in quanto non rende percepibile il fondamento delladecisione, né fa conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per laformazione del proprio convincimento.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia pregiudiziale l’esame del secondo motivo diricorso, in quanto esso ha carattere dirimente e potenzialmenteassorbente dei restanti due compendi censori.Il motivo è fondato, in quanto le censure che esso prospetta, seppurein via embrionale o sommaria, richiamano la distinzione, che risultavanota anche alla Corte d’appello che ha pronunciato la sentenzaimpugnata, come risulta dalla lettura del provvedimento, tra cause diestinzione tipiche, per le quali il codice prevede lo strumento delreclamo al Tribunale in composizione collegiale e quindir.g. n. 23379/2023ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/2026l’impugnazione dinanzi alla Corte d’appello e cause di estinzioneanticipata), i cui provvedimenti dichiarativi possono essere impugnatisolo con l’opposizione formale ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e,in mancanza di proposizione dell’opposizione, divengono definitivi eimmodificabili.Sul punto, con carattere di esaustività, nella giurisprudenza di questaCorte, si veda Cass. n. 11241 del 6/04/2022 Rv. 664509 - 03 (nonchéCass. 14/03/2024 n. 6873) «È inammissibile il reclamo ex art. 630c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd."estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettatoesclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria,né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi,sia per l’impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazionediversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per ladestinazione dell’atto al collegio (anziché al giudice dell’esecuzione),sia per la struttura necessariamente bifasica dell’opposizione ex art.617 c.p.c.». In termini risulta anche altra pronuncia di questa Corte,non massimata sul punto (Cass. 13/03/2023 n. 7258).Il giudice dell’impugnazione di merito non ha fatto correttaapplicazione del detto orientamento e ha, conseguentemente,pronunciato su una impugnazione che non poteva essergli devoluta,limitandosi a qualificare il richiamato provvedimento del giudicedell’esecuzione quale abnorme, in quanto «illegittimo, irrituale e nonprevisto né dal codice di procedura civile, né dalla prassi applicativaformatasi nella giurisprudenza in materia di esecuzione», senza,tuttavia, coglierne le necessarie implicazioni in punto diinammissibilità della procedura dii reclamo ai sensi dell’art. 630 cod.proc. civ. La Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibilel’impugnazione devolutagli e non pronunciare sul merito di essa.r.g. n. 23379/2023ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/20265. La fondatezza del secondo motivo deriva, in via generale, dallanecessità di conciliare il principio dell’apparenza con quello delsistema chiuso di rimedi del processo esecutivo.In considerazione di ragioni di carattere sistematico ritiene questaCorte che debba darsi prevalenza al secondo quale disciplina specialee propria del processo esecutivo, anche rispetto al principiodell’apparenza, poiché questo, che comporta debba seguirsi il regimedell’impugnazione derivante da come il provvedimento da impugnareappare o è qualificato dal giudice che lo ha emesso, è applicabile alleimpugnazioni di provvedimenti ritualmente resi in esito a giudizi dicognizione e a definizione di questioni giuridiche e non agli atti delprocesso esecutivo.A tanto consegue che, abnormi o meno che essi siano, a tutti iprovvedimenti del giudice dell’esecuzione di definizione del processoesecutivo - con la sola ed esclusiva eccezione di quelli che applicanonorme del codice di rito civile che testualmente definiscono estinzionela causa di definizione del processo applicata - si può reagireesclusivamente con il rimedio dell’opposizione formale di cui all’art.617 cod. proc. civ. e mai con quello di cui all’art. 630 cod. proc. civ.Nella specie, nonostante la singolarissima qualificazione di rinunciainopinatamente attribuita alla condotta delle parti, è evidente che laragione della definizione del processo esecutivo per obblighi di fare ècomplessivamente indicata nell’esaurimento delle attività oggetto delcomando contenuto nel titolo: ciò che esula, quindi, da qualunqueprevisione del vigente codice.6. Alla fondatezza e al conseguente accoglimento del secondo motivoconseguono l’assorbimento del primo e del terzo motivo di ricorso ela cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, la quale si eragià sostituita a quella di primo grado: sicché nessuna delle pronuncedi merito più sussiste a seguito dell’odierna decisione.r.g. n. 23379/2023ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 23179/2023Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 9319/2026Data pubblicazione 13/04/20267. La complessità e la novità delle questioni trattate, determinateprincipalmente da errori degli uffici giudiziari di merito, non imputabiliin via immediata e diretta alla pur assai accesa conflittualità delleparti, comporta la sussistenza di idonee ragioni per disporre l’integralecompensazione delle spese di lite di tutte le fasi del giudizio, sullequali questa Corte è competente a statuire nel caso di cassazionesenza rinvio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo;per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Compensa tra le parti le spese di lite di tutte le fasi del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,sezione III civile, in data 13/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 23379/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 7 di 7