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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 maggio 1973

Cassazione n. 27463/2026

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ra Cinzia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1973avverso l'ordinanza del 07/08/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso ilTRIBUNALE di PescaraUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'ordinanza impugnata, indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara,decidendo sull’opposizione all’archiviazione proposta dalla persona offesa, ROMANOWalter, l’ha dichiarata inammissibile per tardività disponendo l’archiviazione delprocedimento iscritto per il reato di falso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cinzia, a seguitodella denuncia-querela proposta dal ricorrente.2.

Avverso l'ordinanza ricorre a mezzo del proprio difensore la predetta personaoffesa evidenziando la legittimità e fondatezza dell’opposizione proposta.3.

Il ricorso deve essere convertito in reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.Come noto, infatti, la legge. n. 103/2017 – la cui entrata in vigore il 3.8.2017ovvero prima dell’emissione del decreto di archiviazione impugnato rende applicabilela nuova disciplina in essa prevista, in parte qua, al caso in esame - ha riconfiguratoil regime di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, abrogando il sestocomma dell'art. 409 cod. proc. pen., che in precedenza lo regolamentava, emodellando una inedita disciplina nell'art. 410-bis cod. proc. pen. a tale scopointrodotto dalla novella, il quale sostituisce al ricorso per cassazione il reclamo alTribunale in composizione monocratica.Ne consegue: che il provvedimento di archiviazione emesso – come nel casodi specie - all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore dellalegge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabiledinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc.pen. (e nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia delcontraddittorio formale, cfr. per tutte Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371– 01, che ha, tra l’altro, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita in relazione agli artt. 3, 24 e111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità diproporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimità patologica dellamotivazione dell'ordinanza); che, in virtù del principio di tassatività dei mezzi diimpugnazione, non è quindi possibile ricorrere per cassazione avverso l’ ordinanzache rigettando l’opposizione della persona offesa abbia disposto l’archiviazione; eche, qualora il ricorso venga comunque proposto, lo stesso, in virtù del principio delfavor impugnationis deve essere convertito, rectius qualificato come appello, ai sensidell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (tra tante, Sez. 6, n. 26350 del31/05/2007, Rv. 236860).

P.Q.MQualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dispone latrasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Cinzia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1973avverso l'ordinanza del 07/08/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso ilTRIBUNALE di PescaraUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza impugnata, indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara,decidendo sull’opposizione all’archiviazione proposta dalla persona offesa, ROMANOWalter, l’ha dichiarata inammissibile per tardività disponendo l’archiviazione delprocedimento iscritto per il reato di falso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cinzia, a seguitodella denuncia-querela proposta dal ricorrente.2. Avverso l'ordinanza ricorre a mezzo del proprio difensore la predetta personaoffesa evidenziando la legittimità e fondatezza dell’opposizione proposta.3. Il ricorso deve essere convertito in reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.Come noto, infatti, la legge. n. 103/2017 – la cui entrata in vigore il 3.8.2017ovvero prima dell’emissione del decreto di archiviazione impugnato rende applicabilela nuova disciplina in essa prevista, in parte qua, al caso in esame - ha riconfiguratoil regime di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, abrogando il sestocomma dell'art. 409 cod. proc. pen., che in precedenza lo regolamentava, emodellando una inedita disciplina nell'art. 410-bis cod. proc. pen. a tale scopointrodotto dalla novella, il quale sostituisce al ricorso per cassazione il reclamo alTribunale in composizione monocratica.Ne consegue: che il provvedimento di archiviazione emesso – come nel casodi specie - all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore dellalegge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabiledinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc.pen. (e nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia delcontraddittorio formale, cfr. per tutte Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371– 01, che ha, tra l’altro, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita in relazione agli artt. 3, 24 e111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità diproporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimità patologica dellamotivazione dell'ordinanza); che, in virtù del principio di tassatività dei mezzi diimpugnazione, non è quindi possibile ricorrere per cassazione avverso l’ ordinanzache rigettando l’opposizione della persona offesa abbia disposto l’archiviazione; eche, qualora il ricorso venga comunque proposto, lo stesso, in virtù del principio delfavor impugnationis deve essere convertito, rectius qualificato come appello, ai sensidell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (tra tante, Sez. 6, n. 26350 del31/05/2007, Rv. 236860). P.Q.MQualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dispone latrasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
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