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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31511/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22587/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: Oggetto:IVA – detra- zione –art.19 comma 1 lett. i) d.P.R. n.633/72 [OSCURATO:EMAIL]) e domiciliat a presso la Cancelleriadella Corte di cassazione , costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazionealla discussione orale della controversia ; –resistente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.403/3/2016, depositata il 2 4 . 8 .20 1 6 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 403/3/2016,depositata il 24 . 8 .20 16 veniva riget t ato l’appello propost o dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ri- butaria provinciale di Isernia n. 47/2/ 201 0 la quale aveva accolto i l ricorso d ella società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. . , relativo ad un avviso diaccertamento per l’anno di imposta 2003.

L’accertamento era fon- datosu p.v.c. e riprendeva ad imposizione l’indebita detrazione IVA in relazione all’attività di ristrutturazione e ampliamento della struttura alberghiera,esclusa ex art.19 bis 1 , comma 1 , lett. i) , d.P.R. n.633/72.

La sentenza di primo grado era favorevole allacontribuente e veniva confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato a due motivi, mentrela società si è costituita in giudizio con memoria recante una procura speciale rilasciata dalla società in favore dell’avvocato di- fensore datata 7 maggio 2021 e con richiesta di partecipazione all’eventuale discussione orale.

Lasocietà deposita anche memoria il- lustrativa in cui in cui chiede la discussione congiuntadel presente pro- cesso con il ricorso iscritto all’RGN 10997/16 in cui la contribuente è tempestivamentecostituita.

Considerato che:

1. Pregiudizialmente,va dato atto della costituzione in giudizio tardiva della società con memoriain cui richiede di poter partecipare alla even- tuale discussione orale e recante in allegato una procura speciale rila- sciata dalla società in favore dell’avvocato difensore datata 7 maggio 2021, oltre tre anni e mezzo dopo la notifica del ricorso avvenuta a mani in data 26.9.2017.

Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di affermare(cfr. Cass.n. 5798/2019), nel giudizio di cassazione è inammissibile il deposito di memorie ex art. 378 cod.proc. c iv ., prima dell'udienza di discussione, da partedell'intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell'art. 370 cod.proc. c iv . e non abbia concretamente partecipato alla discus- sione orale, costituendo tale partecipazione condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell'attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposi- zione del controricorso e l'udienza predetta (v.

Cass., 27/5/2009, n. 12381, e, conformemente, Cass., 30/9/2011, n. 20029; Cass., 31/10/2016, n. 22022.

E già Cass., Sez.

Un., 1:1/4/1981, n. 2114).

In altri termini, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria difen- siva presentata in prossimità dell'udienza con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza delcontroricorso tempestiva- mente depositato, la parte intimata non può presentare memorie (v.

Cass., 15/11/2017, n. 27140).

Principio che trova conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 1 bis comma 1 lett. f), D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016), sicché in mancanza come nella specie di controricorso notificato nei termini di legge l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative, ancorché munito di regolare procura speciale ad litem(cfr., da ultimo, Cass., 5/10/2018, n. 24422).

In ogni caso, non vi sono i presupposti per la riunione ex art.274 cod. proc. civ. del presente processo con quello iscritto all’RGN 10997/16, in assenza di identità di soggetti e, quanto all’oggetto, per differenti periodi di imposta e atti impositivi, fermo restando che i due ricorsi sono assunti in decisione e decisi alla medesima presente adunanza camerale.

2. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza e del procedi- mento ex artt.111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n.546/1992, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparenza della motiva- zione, riproduttiva della motivazione della decisione di primo grado.

3. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha più volte stabilito in tema di contenzioso tributario, ad esempio con sentenza n. 9830/2024, che la decisionedi appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relatio- nemla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendume delle ragioni po- ste a fondamento della decisione.

Tale non è il caso di specie, in cui la sentenza ricostruisce ampiamente non solo il fatto, le riprese, le con- testazioni dell’Amministrazione, le doglianze introduttive del giudizio, ma anche il contenuto dell’appello, in cui l’Agenzia si è riportata alle ragioni già espresse, né il motivo di censura riproduce l’appello per dimostrare il contrario.

Ciò premesso, la Corte non è messa neppure in grado di confrontare pienamente la motivazione della sentenza d’ap- pello con quella della sentenza di primo grado che è riprodotta in ri- corso solo in parte, dal momento che lo svolgimento del processo è parte integrante della motivazione.

Inoltre, anche sulla base del breve passaggio riportato, l’argomentazione della CTR non è identica e argo- menta la sua adesione al giudice di prime cure con riferimento al qua- dro istruttorio come presentato dagli atti del giudizio d’appello (cfr. p.3 della sentenza: “in fascicolazione è presente il certificato di resi- denza…”), compiendo un’operazione adesiva motivata che rientrava nei suoi poteri e che rispetta il minimo costituzionale (v.

Cass.n.8053/2014).

4. Con il secondomotivo di ricorso relativo alla contestazione di detra- zione dell’IVAviene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 bis 1 , comma 1, lett. i) del d.P.R. n.633/1972 da parte della sentenza impu- gnata.

5. Il motivo è infondato.

5.1. Questa Corte (Cass. n. 8628/15; vedi anche n. 4606/16; Cass.n.26748/16) ha giàavuto occasione di stabilire che il diritto alla detra- zione dell'IVA non pu ̀ essere negato in forza dell'astratta classifica- zione catastale dell'immobile ad uso abitativo, occorrendo valutarne la destinazione all'attivitàdi impresa.

Inapplicabile èal riguardo l'invocata lettera i) dell'art. 19 bis 1 , comma 1, del d.P.R. 633/72, secondo cui «non èammessa in detrazione l'im- posta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa néquella relativa alla locazione o alla manuten- zione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivitàesercitata la co- struzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivitàche danno luogo ad operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 8), che com- portano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'arti- colo 19, comma 5, e dell'articolo 19

5.2. Il sistema dell'IVAè volto ad esonerare l'imprenditore dall' IVA do- vuta o assolta in tutte le sue attivitàeconomiche, per garantire la per- fetta neutralitàdell'imposizione fiscale per tutte le attività in questione, purchéesse siano a loro volta soggette ad IVA (Corte di giustizia UE 16 febbraio 2012, in causa C-118/11, EON [OSCURATO:PERSONA], punto 43).

In particolare, è l'acquisto del bene o l'acquisizione della presta- zione di servizi da parte del soggetto passivo che agisce in quanto tale a determinare l'applicazione del sistema dell'IVAe, quindi, del mecca- nismodella detrazione (cos̀ Corte giustizia [OSCURATO:PERSONA] cit., punto 57).

5.3. Con riguardo ad un caso in cui si aveva riguardo proprio allespese sostenute per ristrutturare un immobile d'impresa al fine di adibirlo, in parte e per un periodo di tempo limitato, ad abitazione di due soci e dei rispettivi figli, la Corte di giustizia ha affermato che l'IVAassolta è detraibile, purché, in sede di inizio dei lavori, fosse intenzione del sog- getto passivo destinare all'attività d'impresa l'immobile ristrutturato (Corte di giustizia 19 luglio 2012, in causa C-334/10).

Cì in quant o, ha sottolineato la Corte, l'interpretazione contraria potrebbe compor- tare che la detrazione dell'IVAdovuta a monte venga negata a soggetti passivi per successivi impieghi professionali soggetti ad imposta, no- nostante l'intento iniziale del soggetto passivo di destinare integral- mente il bene in questione alla sua azienda, in vista di operazioni fu- ture.

Orbene, in una situazione del genere, il soggetto passivo non ri- sulterebbe interamente esonerato dall'onere dell'imposta afferente al bene da questi utilizzato ai fini della propria attività economica e la tassazione delle sue attività professionali provocherebbe una doppia imposizione in contrasto col principio della neutralitàfiscale insito nel sistema comune dell'IVAe in cui s'inserisce la sesta direttiva.

Di qui la conseguenza ineludibile che l'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell' IVA relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il medesimo èinerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa (Cass. n. 6883/16; Cass. n. 26748/16).

5.4. Nel caso in esame, il giudice d'appello da un lato dà conto –quanto all’utilizzo concreto del cespite, anche solo prospettico come richiesto dalla giurisprudenza unionale - del fatto che agli atti sono allegate le perizie tecniche di conformità urbanistica, asseverate con giuramento, che certificano la destinazione turistico-alberghiera di tutte le opere rientranti nel programma di investimento.Dall’altro, in concreto non si limita a riportare precedenti giurisprudenziali inter partes, ma a pag.3 della sentenza esclude con un accertamento fattuale che l’Agenzia ab- bia dimostrato la destinazione dell’immobile ad abitazione del custode e del titolare dell’accertamento.

Il che comporta la detraibilitàdell’im- posta. 6.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato .

Nessunadecisione va adottata sull e spese di lite, in assenza di tempe- stivacostituzione in giudizio della società e di reale attività difensiva , tenutoanche conto dell’inammissibilità della memoria illustrativa .

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazionea debito, non sussistono i p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22587/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: Oggetto:IVA – detra- zione –art.19 comma 1 lett. i) d.P.R. n.633/72 [OSCURATO:EMAIL]) e domiciliat a presso la Cancelleriadella Corte di cassazione , costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazionealla discussione orale della controversia ; –resistente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.403/3/2016, depositata il 2 4 . 8 .20 1 6 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 403/3/2016,depositata il 24 . 8 .20 16 veniva riget t ato l’appello propost o dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ri- butaria provinciale di Isernia n. 47/2/ 201 0 la quale aveva accolto i l ricorso d ella società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. . , relativo ad un avviso diaccertamento per l’anno di imposta 2003. L’accertamento era fon- datosu p.v.c. e riprendeva ad imposizione l’indebita detrazione IVA in relazione all’attività di ristrutturazione e ampliamento della struttura alberghiera,esclusa ex art.19 bis 1 , comma 1 , lett. i) , d.P.R. n.633/72. La sentenza di primo grado era favorevole allacontribuente e veniva confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato a due motivi, mentrela società si è costituita in giudizio con memoria recante una procura speciale rilasciata dalla società in favore dell’avvocato di- fensore datata 7 maggio 2021 e con richiesta di partecipazione all’eventuale discussione orale. Lasocietà deposita anche memoria il- lustrativa in cui in cui chiede la discussione congiuntadel presente pro- cesso con il ricorso iscritto all’RGN 10997/16 in cui la contribuente è tempestivamentecostituita. Considerato che: 1. Pregiudizialmente,va dato atto della costituzione in giudizio tardiva della società con memoriain cui richiede di poter partecipare alla even- tuale discussione orale e recante in allegato una procura speciale rila- sciata dalla società in favore dell’avvocato difensore datata 7 maggio 2021, oltre tre anni e mezzo dopo la notifica del ricorso avvenuta a mani in data 26.9.2017. Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di affermare(cfr. Cass.n. 5798/2019), nel giudizio di cassazione è inammissibile il deposito di memorie ex art. 378 cod.proc. c iv ., prima dell'udienza di discussione, da partedell'intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell'art. 370 cod.proc. c iv . e non abbia concretamente partecipato alla discus- sione orale, costituendo tale partecipazione condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell'attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposi- zione del controricorso e l'udienza predetta (v. Cass., 27/5/2009, n. 12381, e, conformemente, Cass., 30/9/2011, n. 20029; Cass., 31/10/2016, n. 22022. E già Cass., Sez. Un., 1:1/4/1981, n. 2114). In altri termini, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria difen- siva presentata in prossimità dell'udienza con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza delcontroricorso tempestiva- mente depositato, la parte intimata non può presentare memorie (v. Cass., 15/11/2017, n. 27140). Principio che trova conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 1 bis comma 1 lett. f), D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016), sicché in mancanza come nella specie di controricorso notificato nei termini di legge l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative, ancorché munito di regolare procura speciale ad litem(cfr., da ultimo, Cass., 5/10/2018, n. 24422). In ogni caso, non vi sono i presupposti per la riunione ex art.274 cod. proc. civ. del presente processo con quello iscritto all’RGN 10997/16, in assenza di identità di soggetti e, quanto all’oggetto, per differenti periodi di imposta e atti impositivi, fermo restando che i due ricorsi sono assunti in decisione e decisi alla medesima presente adunanza camerale. 2. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza e del procedi- mento ex artt.111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n.546/1992, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparenza della motiva- zione, riproduttiva della motivazione della decisione di primo grado. 3. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha più volte stabilito in tema di contenzioso tributario, ad esempio con sentenza n. 9830/2024, che la decisionedi appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relatio- nemla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendume delle ragioni po- ste a fondamento della decisione. Tale non è il caso di specie, in cui la sentenza ricostruisce ampiamente non solo il fatto, le riprese, le con- testazioni dell’Amministrazione, le doglianze introduttive del giudizio, ma anche il contenuto dell’appello, in cui l’Agenzia si è riportata alle ragioni già espresse, né il motivo di censura riproduce l’appello per dimostrare il contrario. Ciò premesso, la Corte non è messa neppure in grado di confrontare pienamente la motivazione della sentenza d’ap- pello con quella della sentenza di primo grado che è riprodotta in ri- corso solo in parte, dal momento che lo svolgimento del processo è parte integrante della motivazione. Inoltre, anche sulla base del breve passaggio riportato, l’argomentazione della CTR non è identica e argo- menta la sua adesione al giudice di prime cure con riferimento al qua- dro istruttorio come presentato dagli atti del giudizio d’appello (cfr. p.3 della sentenza: “in fascicolazione è presente il certificato di resi- denza…”), compiendo un’operazione adesiva motivata che rientrava nei suoi poteri e che rispetta il minimo costituzionale (v. Cass.n.8053/2014). 4. Con il secondomotivo di ricorso relativo alla contestazione di detra- zione dell’IVAviene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 bis 1 , comma 1, lett. i) del d.P.R. n.633/1972 da parte della sentenza impu- gnata. 5. Il motivo è infondato. 5.1. Questa Corte (Cass. n. 8628/15; vedi anche n. 4606/16; Cass.n.26748/16) ha giàavuto occasione di stabilire che il diritto alla detra- zione dell'IVA non pu ̀ essere negato in forza dell'astratta classifica- zione catastale dell'immobile ad uso abitativo, occorrendo valutarne la destinazione all'attivitàdi impresa. Inapplicabile èal riguardo l'invocata lettera i) dell'art. 19 bis 1 , comma 1, del d.P.R. 633/72, secondo cui «non èammessa in detrazione l'im- posta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa néquella relativa alla locazione o alla manuten- zione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivitàesercitata la co- struzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivitàche danno luogo ad operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 8), che com- portano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'arti- colo 19, comma 5, e dell'articolo 19 5.2. Il sistema dell'IVAè volto ad esonerare l'imprenditore dall' IVA do- vuta o assolta in tutte le sue attivitàeconomiche, per garantire la per- fetta neutralitàdell'imposizione fiscale per tutte le attività in questione, purchéesse siano a loro volta soggette ad IVA (Corte di giustizia UE 16 febbraio 2012, in causa C-118/11, EON [OSCURATO:PERSONA], punto 43). In particolare, è l'acquisto del bene o l'acquisizione della presta- zione di servizi da parte del soggetto passivo che agisce in quanto tale a determinare l'applicazione del sistema dell'IVAe, quindi, del mecca- nismodella detrazione (cos̀ Corte giustizia [OSCURATO:PERSONA] cit., punto 57). 5.3. Con riguardo ad un caso in cui si aveva riguardo proprio allespese sostenute per ristrutturare un immobile d'impresa al fine di adibirlo, in parte e per un periodo di tempo limitato, ad abitazione di due soci e dei rispettivi figli, la Corte di giustizia ha affermato che l'IVAassolta è detraibile, purché, in sede di inizio dei lavori, fosse intenzione del sog- getto passivo destinare all'attività d'impresa l'immobile ristrutturato (Corte di giustizia 19 luglio 2012, in causa C-334/10). Cì in quant o, ha sottolineato la Corte, l'interpretazione contraria potrebbe compor- tare che la detrazione dell'IVAdovuta a monte venga negata a soggetti passivi per successivi impieghi professionali soggetti ad imposta, no- nostante l'intento iniziale del soggetto passivo di destinare integral- mente il bene in questione alla sua azienda, in vista di operazioni fu- ture. Orbene, in una situazione del genere, il soggetto passivo non ri- sulterebbe interamente esonerato dall'onere dell'imposta afferente al bene da questi utilizzato ai fini della propria attività economica e la tassazione delle sue attività professionali provocherebbe una doppia imposizione in contrasto col principio della neutralitàfiscale insito nel sistema comune dell'IVAe in cui s'inserisce la sesta direttiva. Di qui la conseguenza ineludibile che l'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell' IVA relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il medesimo èinerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa (Cass. n. 6883/16; Cass. n. 26748/16). 5.4. Nel caso in esame, il giudice d'appello da un lato dà conto –quanto all’utilizzo concreto del cespite, anche solo prospettico come richiesto dalla giurisprudenza unionale - del fatto che agli atti sono allegate le perizie tecniche di conformità urbanistica, asseverate con giuramento, che certificano la destinazione turistico-alberghiera di tutte le opere rientranti nel programma di investimento.Dall’altro, in concreto non si limita a riportare precedenti giurisprudenziali inter partes, ma a pag.3 della sentenza esclude con un accertamento fattuale che l’Agenzia ab- bia dimostrato la destinazione dell’immobile ad abitazione del custode e del titolare dell’accertamento. Il che comporta la detraibilitàdell’im- posta. 6.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato . Nessunadecisione va adottata sull e spese di lite, in assenza di tempe- stivacostituzione in giudizio della società e di reale attività difensiva , tenutoanche conto dell’inammissibilità della memoria illustrativa . Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazionea debito, non sussistono i p
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