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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 17617/2026

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o e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, cheha concluso per l’accoglimento del ricorso.1.

Con ordinanza del 3 novembre 2025 il Tribunale di Messina ha rigettatol’istanza di riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaemessa il 14 ottobre 2025 dal Gip del Tribunale di Messina di applicazione dellamisura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di rapina aggravatain concorso.2.

Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’indagato, eccependo con un unico e articolato motivo l’erroneaapplicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordineal mancato esame delle deduzioni difensive circa l’insussistenza delle esigenzecautelari e, in particolare, la carenza di profili individualizzanti di attualità enecessità della misura; evidenzia al riguardo che il tribunale non aveva consideratoil modesto contributo apportato dal [OSCURATO:PERSONA] all’azione delittuosa dei complici, lamancanza di precedenti penali e di cd. carichi pendenti, la personalità priva diconnotazioni delinquenziali, la distanza temporale dai fatti (circa un anno), l’ipotesilieve della rapina contestata.Con memoria del 12 marzo 2026, il difensore del [OSCURATO:PERSONA], in replica anche allarequisitoria del Procuratore generale, ha chiesto, in via principale, di annullarel’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 274, lett. c), 275 e 292 cod. proc.pen.; in subordine, di annullare con rinvio il provvedimento affinché il giudice delriesame rinnovi la motivazione sul pericolo concreto e attuale di recidiva, tenendoconto, ai soli fini cautelari e di proporzionalità, del possibile inquadramento delfatto nella “lieve entità” della rapina, secondo i criteri delineati dalla Consulta, edella conseguente possibilità di applicazione di una misura meno afflittiva.3.

Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivo non consentito ecomunque privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivo di censure già prospettate insede di riesame e definite in termini adeguati dal tribunale.4.

Va ribadito, infatti, che in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenzadelle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, manon anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o chesi risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).5.

La motivazione del Tribunale sulla concretezza ed attualità delle esigenzecautelari nonché sull’adeguatezza della misura applicata si sottrae a censure dilegittimità, essendo parametrata sulla gravità dei fatti, sul contributo causale delricorrente all’azione delittuosa (la partecipazione al primo adescamento dellavittima, l’intervento diretto sulla stessa, il diretto impossessamento dei suoi benipersonali), sul contesto criminale nel quale costui risulta inserito, collegato allospaccio di droga.

L’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a tale contesto delinquenziale è stataritenuta determinante, pur a fronte degli elementi indicati dalla difesa (la giovaneetà, lo status di incensurato), valorizzandosi a tal fine le recenti violazioniamministrative per consumo di sostanza stupefacenti ed il tenore di alcuneconversazioni intercettate, riconducibili alla compravendita di droga.In definitiva, le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti a seguito diuna valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun’analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01).Anche la scelta degli arresti domiciliari appare congrua, per limitare i contattidell’indagato con ambiti delinquenziali nei quali ha mostrato di agire condisinvoltura (in tal senso le pressioni sulla vittima per indurla a ritrattare).6.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, cheha concluso per l’accoglimento del ricorso.1. Con ordinanza del 3 novembre 2025 il Tribunale di Messina ha rigettatol’istanza di riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaemessa il 14 ottobre 2025 dal Gip del Tribunale di Messina di applicazione dellamisura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di rapina aggravatain concorso.2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’indagato, eccependo con un unico e articolato motivo l’erroneaapplicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordineal mancato esame delle deduzioni difensive circa l’insussistenza delle esigenzecautelari e, in particolare, la carenza di profili individualizzanti di attualità enecessità della misura; evidenzia al riguardo che il tribunale non aveva consideratoil modesto contributo apportato dal [OSCURATO:PERSONA] all’azione delittuosa dei complici, lamancanza di precedenti penali e di cd. carichi pendenti, la personalità priva diconnotazioni delinquenziali, la distanza temporale dai fatti (circa un anno), l’ipotesilieve della rapina contestata.Con memoria del 12 marzo 2026, il difensore del [OSCURATO:PERSONA], in replica anche allarequisitoria del Procuratore generale, ha chiesto, in via principale, di annullarel’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 274, lett. c), 275 e 292 cod. proc.pen.; in subordine, di annullare con rinvio il provvedimento affinché il giudice delriesame rinnovi la motivazione sul pericolo concreto e attuale di recidiva, tenendoconto, ai soli fini cautelari e di proporzionalità, del possibile inquadramento delfatto nella “lieve entità” della rapina, secondo i criteri delineati dalla Consulta, edella conseguente possibilità di applicazione di una misura meno afflittiva.3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivo non consentito ecomunque privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivo di censure già prospettate insede di riesame e definite in termini adeguati dal tribunale.4. Va ribadito, infatti, che in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenzadelle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, manon anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o chesi risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).5. La motivazione del Tribunale sulla concretezza ed attualità delle esigenzecautelari nonché sull’adeguatezza della misura applicata si sottrae a censure dilegittimità, essendo parametrata sulla gravità dei fatti, sul contributo causale delricorrente all’azione delittuosa (la partecipazione al primo adescamento dellavittima, l’intervento diretto sulla stessa, il diretto impossessamento dei suoi benipersonali), sul contesto criminale nel quale costui risulta inserito, collegato allospaccio di droga. L’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a tale contesto delinquenziale è stataritenuta determinante, pur a fronte degli elementi indicati dalla difesa (la giovaneetà, lo status di incensurato), valorizzandosi a tal fine le recenti violazioniamministrative per consumo di sostanza stupefacenti ed il tenore di alcuneconversazioni intercettate, riconducibili alla compravendita di droga.In definitiva, le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti a seguito diuna valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun’analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01).Anche la scelta degli arresti domiciliari appare congrua, per limitare i contattidell’indagato con ambiti delinquenziali nei quali ha mostrato di agire condisinvoltura (in tal senso le pressioni sulla vittima per indurla a ritrattare).6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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