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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27347/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAtato avviso alle parti; l, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di rapina ed altro ascrittigli, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica della rapina, asseritamente integrante gli estremi del reato di furto con strappo; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p., attesa la estrema genericità della doglianza, che non tiene conto neppure delle imputazioni (il ricorrente, secondo il quale l'azione violenta posta in essere sarebbe stata diretta soltanto sulla cosa della quale l'imputato si voleva impossessare, non considera, infatti, di avere contestualmente chiesto ed ottenuto l'applicazione di pena concordata anche per le lesioni personali cagionate alla vittima con la predetta condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAtato avviso alle parti; l, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di rapina ed altro ascrittigli, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica della rapina, asseritamente integrante gli estremi del reato di furto con strappo; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p., attesa la estrema genericità della doglianza, che non tiene conto neppure delle imputazioni (il ricorrente, secondo il quale l'azione violenta posta in essere sarebbe stata diretta soltanto sulla cosa della quale l'imputato si voleva impossessare, non considera, infatti, di avere contestualmente chiesto ed ottenuto l'applicazione di pena concordata anche per le lesioni personali cagionate alla vittima con la predetta condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 27347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris