CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03211/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 29 gennaio 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con la recidiva reiterata. 2. Avverso tale sentenza ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, deducendo, con un'unica censura, inosservanza ed erronea applicazione di legge per violazione dell'art. 157 cod. pen., nello specifico lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati, considerato che il relativo termine, pari a sei anni, sarebbe decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. 3. Tale ultima decisione è stata, altresì, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, che ha eccepito, con un unico motivo di ricorso, violazione degli artt. 157 ss. cod. pen. e inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Avrebbero, in particolare, errato i giudici di secondo grado per non aver considerato - pur essendo stati sollecitati in tal senso dalla difesa - come, già a far data dal 29 gennaio 2025, fosse decorso il termine di prescrizione c.d. breve, pari a sei anni, stabilito dall'art. 157 cod. pen. A dire dell'imputato, inoltre, sarebbe maturato anche il termine di prescrizione c.d. lungo, per essere decorsi oltre sette anni e sei mesi tra la data di commissione dei reati e quella di emissione del decreto di citazione in appello. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi sono fondati, dovendo essere rilevata, con valenza assorbente, l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione c.d. breve.4 2. Assume rilievo, infatti, il principio per cui, in tema di prescrizione e con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravvenzioni, l'aumento per la recidiva reiterata - come nel caso di specie contestata all'imputato - deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall'art. 157, primo comma, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Stocola, Rv. 275724-01). Ne consegue, dunque, con riferimento alla fattispecie in esame, che, prendendo come riferimento la pena massima edittale prevista per i reati di cui agli artt. 189, comma 6, cod. strada e 189, comma 7, cod. strada - per entrambi pari ad anni tre di reclusione - e tenuto conto dell'aumento di pena disposto per la recidiva reiterata dall'art. 99 cod. pen., il termine di prescrizione ex art. 157 cod. pen. pari a sei anni, decorso a far data dall'ultimo atto interruttivo costituito dalla pronuncia della sentenza di primo grado (29 gennaio 2019), è maturato, in assenza di sospensioni, il 29 gennaio 2025, e quindi prima del successivo atto di interruzione della prescrizione rappresentato dalla notificazione al [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione in appello, avvenuta il giorno 11 febbraio 2025. La Corte di merito, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la conseguente estinzione dei reati per intervenuto decorso del termine di prescrizione, come, invero, erroneamente non effettuato. 3. Ne deriva la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 20 n