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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 35884/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19410/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66L06 L049P). [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68Tl3 H501O) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, giusta procura speciale allegata alcontroricorso; Avvisi accertamento contestazione maggiori redditi – Decesso di uno dei contribuenti in pendenza del termine per impugnare -controricorrente – ricorrente incidentale – -avverso la sentenza n. 125/07/2021 emessa dalla CTR della Lombard ia il 11/01/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponevano separati ricorsi (poi riuniti) davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso tre avvisi di accertamento con i quali erano stati contestati al de cuius, con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, maggiori redditi in relazione a disponibilità finanziarie detenute all’estero.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che, avendo la disciplina dettata dall’art. 12 d.l. n. 78/2009 natura sostanziale (e non procedimentale), non operasse il raddoppio dei termini per procedere all’accertamento dei redditi, con la conseguenza che l’accertamento operato nel 2018, con riferimento a redditi risalenti agli anni dal 2007 al 2009, era tardivo.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, condividendo le argomentazioni poste alla base della decisione di primo grado.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su due motivi.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia deduce la nullità del processo, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett.

A), e 41 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di dichiarare l’interruzione del processo, nonostante uno dei due originari ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]) fosse deceduto successivamente al deposito della sentenza della CTP e nelle more del termine per la notifica dell’appello.

1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

L'appello proposto nei confronti di un soggetto deceduto nella pendenza del termine di impugnazione, mediante atto notificato presso il procuratore domiciliatario del de cuius, anziché nei confronti dei suoi eredi, è affetto non già da nullità di tale notificazione, bensì da errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius, dovendo, pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 164, primo e secondo comma, c.p.c. -che prevede, in caso di mancata costituzione del convenuto, l'obbligo del giudice di ordinare di ufficio la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, con efficacia ex tunc - , da ritenersi utilizzabile, in assenza di specifica regolamentazione, anche nel processo tributario (cfr., in tal senso, sia pure con riferimento alla notifica di un atto di appello eseguita presso il procuratore domiciliatario di una società in bonis, anziché nei confronti del curatore fallimentare, in una fattispecie in cui l'appello era stato proposto nei confronti di una società dichiarata fallita nel corso del termine di impugnazione, Sez. 5, Ordinanza n. 384 del 10/01/2013).

Invero, l'art. 31 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - disposizione generale relativa al procedimento innanzi alle commissioni tributarie - riproduce il principio di cui all'art. 328 c.p.c., secondo il quale, quando la morte della parte si verifica dopo la pubblicazione della sentenza conclusiva di una fase di merito, il problema della notifica dell'atto d'impugnazione va risolto sulla base della considerazione che l'evento interruttivo incide non più sul processo, ma essenzialmente sul termine per la proposizione dell'impugnazione, tal ché nella notifica stessa non si può in alcun caso prescindere dalla reale situazione soggettiva delle parti sostanziali che in quel momento sono interessate alla controversia ed al processo (Sez. 1, Sentenza n. 7055 del 29/11/1986).Già in passato le Sezioni Unite di queste Corte (Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 19343 del 15/07/2008) avevano statuito che, qualora la morte della parte si verifichi dopo la chiusura della discussione nel giudizio di appello e dopo lo stesso deposito della sentenza di secondo grado, la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore della medesima è nulla, per omissione o incertezza assoluta nell'indicazione del convenuto (art. 164, in riferimento all'art. 163 nn. 1 e 2 c.p.c.), e sanabile mediante l'ordine di rinnovo della notifica del ricorso personalmente agli eredi dell'originaria controparte, entro il termine perentorio fissato dalla Corte di Cassazione.

Ragion per cui la CTR avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica dell’atto di appello nei confronti degli eredi del soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) medio tempore deceduto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/ falsa applicazione dell’art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 78/2009, in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR riconosciuto la natura di norma “sostanziale” all’art. 12 citato, senza operare alcuna distinzione tra il comma 2 ed il comma 2-bis e, in particolare, senza applicare il raddoppio dei termini per l’accertamento.

2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato il contribuente deduce la violazione degli artt. 38 dPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per non aver la CTR considerato che gli avvisi di accertamento impugnati non si fondavano su presunzioni gravi, precise e concordanti,bensì trovavano il loro presupposto nell’applicazione della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009.

3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione degli artt. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, 163, comma 3, n. 2, 164, comma 1, e 342, comma 1, n. 1), c.p.c. e 1306, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del defunto [OSCURATO:PERSONA], con conseguente estensione in suo favore degli effetti del giudicato in tal modo formatosi sulla sentenza di primo grado.

4.1. Il motivo è infondato per le ragioni esposte nell’analizzare il primo motivo del ricorso principale.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento de l primomotivo del ricorso principale , la sentenza impugnata va cassata .

La causa va, per l’effetto, rinviata, ancheper le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondomotivo ed il primo del ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accoltoe rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19410/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66L06 L049P). [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68Tl3 H501O) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, giusta procura speciale allegata alcontroricorso; Avvisi accertamento contestazione maggiori redditi – Decesso di uno dei contribuenti in pendenza del termine per impugnare -controricorrente – ricorrente incidentale – -avverso la sentenza n. 125/07/2021 emessa dalla CTR della Lombard ia il 11/01/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponevano separati ricorsi (poi riuniti) davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso tre avvisi di accertamento con i quali erano stati contestati al de cuius, con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, maggiori redditi in relazione a disponibilità finanziarie detenute all’estero. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che, avendo la disciplina dettata dall’art. 12 d.l. n. 78/2009 natura sostanziale (e non procedimentale), non operasse il raddoppio dei termini per procedere all’accertamento dei redditi, con la conseguenza che l’accertamento operato nel 2018, con riferimento a redditi risalenti agli anni dal 2007 al 2009, era tardivo. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, condividendo le argomentazioni poste alla base della decisione di primo grado. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su due motivi. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia deduce la nullità del processo, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. A), e 41 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di dichiarare l’interruzione del processo, nonostante uno dei due originari ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]) fosse deceduto successivamente al deposito della sentenza della CTP e nelle more del termine per la notifica dell’appello. 1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. L'appello proposto nei confronti di un soggetto deceduto nella pendenza del termine di impugnazione, mediante atto notificato presso il procuratore domiciliatario del de cuius, anziché nei confronti dei suoi eredi, è affetto non già da nullità di tale notificazione, bensì da errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius, dovendo, pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 164, primo e secondo comma, c.p.c. -che prevede, in caso di mancata costituzione del convenuto, l'obbligo del giudice di ordinare di ufficio la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, con efficacia ex tunc - , da ritenersi utilizzabile, in assenza di specifica regolamentazione, anche nel processo tributario (cfr., in tal senso, sia pure con riferimento alla notifica di un atto di appello eseguita presso il procuratore domiciliatario di una società in bonis, anziché nei confronti del curatore fallimentare, in una fattispecie in cui l'appello era stato proposto nei confronti di una società dichiarata fallita nel corso del termine di impugnazione, Sez. 5, Ordinanza n. 384 del 10/01/2013). Invero, l'art. 31 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - disposizione generale relativa al procedimento innanzi alle commissioni tributarie - riproduce il principio di cui all'art. 328 c.p.c., secondo il quale, quando la morte della parte si verifica dopo la pubblicazione della sentenza conclusiva di una fase di merito, il problema della notifica dell'atto d'impugnazione va risolto sulla base della considerazione che l'evento interruttivo incide non più sul processo, ma essenzialmente sul termine per la proposizione dell'impugnazione, tal ché nella notifica stessa non si può in alcun caso prescindere dalla reale situazione soggettiva delle parti sostanziali che in quel momento sono interessate alla controversia ed al processo (Sez. 1, Sentenza n. 7055 del 29/11/1986).Già in passato le Sezioni Unite di queste Corte (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 19343 del 15/07/2008) avevano statuito che, qualora la morte della parte si verifichi dopo la chiusura della discussione nel giudizio di appello e dopo lo stesso deposito della sentenza di secondo grado, la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore della medesima è nulla, per omissione o incertezza assoluta nell'indicazione del convenuto (art. 164, in riferimento all'art. 163 nn. 1 e 2 c.p.c.), e sanabile mediante l'ordine di rinnovo della notifica del ricorso personalmente agli eredi dell'originaria controparte, entro il termine perentorio fissato dalla Corte di Cassazione. Ragion per cui la CTR avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica dell’atto di appello nei confronti degli eredi del soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) medio tempore deceduto. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/ falsa applicazione dell’art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 78/2009, in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR riconosciuto la natura di norma “sostanziale” all’art. 12 citato, senza operare alcuna distinzione tra il comma 2 ed il comma 2-bis e, in particolare, senza applicare il raddoppio dei termini per l’accertamento. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato il contribuente deduce la violazione degli artt. 38 dPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per non aver la CTR considerato che gli avvisi di accertamento impugnati non si fondavano su presunzioni gravi, precise e concordanti,bensì trovavano il loro presupposto nell’applicazione della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009. 3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. 4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione degli artt. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, 163, comma 3, n. 2, 164, comma 1, e 342, comma 1, n. 1), c.p.c. e 1306, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del defunto [OSCURATO:PERSONA], con conseguente estensione in suo favore degli effetti del giudicato in tal modo formatosi sulla sentenza di primo grado. 4.1. Il motivo è infondato per le ragioni esposte nell’analizzare il primo motivo del ricorso principale. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento de l primomotivo del ricorso principale , la sentenza impugnata va cassata . La causa va, per l’effetto, rinviata, ancheper le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondomotivo ed il primo del ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accoltoe rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tr
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