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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23603/2026

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dall’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:EMAIL]);- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Intimato –- avverso la sentenza n. 9295/2023 dalla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Sicilia, depositata in data 17 novembre 2023, notificata il 16febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24giugno 2026, dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9607/2024Numero sezionale 5133/2026Numero di raccolta generale 23603/2026Data pubblicazione 20/07/20261.Con sentenza n. 309/2017 la Commissione tributaria provinciale diCatania accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate avevamodificato il classamento e aumentato la rendita catastale, in relazione aquattro unità immobiliari di sua proprietà ubicate in comune di Catania.L’avviso faceva seguito a dichiarazione di variazione catastale medianteprocedura cd.

Docfa, presentata dal contribuente in data 4 dicembre 2015e ai relativi controlli, dai quali era emersa l’incongruità del classamento edella rendita catastale proposta, con l’attribuzione di diverse categoria,classe e rendita.Sostenevano i giudici di prime cure che l’avviso di accertamentoimpugnato fosse stato assunto ben oltre il termine di 12 mesi previstodall’art. 1, terzo comma, D.M. 19 aprile 1994 n. 701, avendo l’Ufficioproceduto alla determinazione del classamento e della rendita conprovvedimento notificato in data 25 gennaio 2017 (a fronte di unadichiarazione trasmessa in data 4 dicembre 2015) e non potendocondividersi l’indicazione della diversa data – 2 dicembre 2016 – desuntadall’atto di rettifica d’ufficio, come precisata dall’Agenzia delle Entrate, inquanto non qualificabile come data certa. [OSCURATO:PERSONA] tributariaprovinciale riteneva fondato anche il motivo di ricorso riferito al difetto dimotivazione dell’avviso di accertamento, sul rilievo della palese genericitàdella disposta rettifica, efficacemente contrastata dagli elementi divalutazione forniti dal contribuente, dai quali risultava lo stato di degradodegli immobili, peraltro neppure visionati dall’Ufficio mediante specificosopralluogo.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliarigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 9607/2024Numero sezionale 5133/2026Numero di raccolta generale 23603/2026Data pubblicazione 20/07/2026Sottolineava innanzitutto la natura ordinatoria del termine di cuiall’art. 1, terzo comma, D.M. 19 aprile 1994 n. 701 e affermava inoltreche non era necessaria, ai fini del classamento degli immobili, lapreventiva visita di sopralluogo.Disattendeva comunque il gravame dell’Agenzia delle Entrate,confermando la sentenza di primo grado in punto di carenzamotivazionale dell’avviso di accertamento, rilevando tra l’altro: «Insostanza, la motivazione si esaurisce, sic et simpliciter, nella solaindicazione degli estremi catastali degli immobili considerati incomparazione, le cui caratteristiche, ipoteticamente idonee a sostanziaretale affinità, non vengono affatto illustrate.

Così procedendo, in assenza diogni più precisa indicazione, l’ufficio non consente certo al contribuentealcun sindacato sulla correttezza del proprio operato, costringendolo adun sostanziale atto di fede circa la correttezza della valutazionedell’amministrazione».I giudici di appello rilevavano ancora: «Il contribuente si è, peraltro,efficacemente difeso nel merito, anche producendo una perizia di parte,con allegati rilievi fotografici, atti a palesare lo stato di vetustà edammaloramento degli immobili in oggetto, evidentemente non consideratidall’ufficio, nell’ambito della sua attività accertativa puramente cartolare.Inoltre, è stata contestata la correttezza sul piano metodologicodella comparazione, evidenziando le differenze sostanziali esistenti tra gliimmobili del contribuente e quelli considerati in comparazione, sul pianodell’epoca di realizzazione, dei materiali impiegati, degli infissi, degliimpianti e dei prospetti.

Nessuna puntuale critica a questi rilievi delconsulente di parte, trasfusi per relationem nelle motivazioni dellasentenza di prime cure, è dato rinvenire nelle righe dell’atto di appello».Numero registro generale 9607/2024Numero sezionale 5133/2026Numero di raccolta generale 23603/2026Data pubblicazione 20/07/20263.

Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a un unico motivo e hadepositato memoria.Il contribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1, terzo comma, D.M. 19 aprile 1994 n. 701, 4, comma 21, deld.l. 19 dicembre 1984, n. 852, convertito, con modificazioni, dalla legge17 febbraio 1985, n. 17 e 2 D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deducendo, inparticolare, che la Corte regionale abbia erroneamente ritenuto carente lamotivazione dell’avviso di accertamento catastale, benché, nel caso dispecie, non vi fosse stato alcun disconoscimento degli elementi di fattoindicati dal contribuente nella dichiarazione DOCFA, ma solo una diversavalutazione tecnica relativamente alla categoria e ai valori economici dellesingole unità immobiliari.

L’Ufficio erariale richiama consolidatagiurisprudenza di questa Corte secondo cui, quando la divergenza trarendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica,l’obbligo motivazionale è soddisfatto anche mediante la sempliceindicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita.

Sottolinea che igiudici d’appello non hanno correttamente applicato i principi di diritto,ritenendo generica la motivazione nonostante l’atto contenesse glielementi normativamente richiesti e fosse frutto di procedura DOCFA,caratterizzata da forte partecipazione del contribuente.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

È ben evidente che la motivazione dell’impugnato dictum èancorata a due autonome “rationes decidendi”: la mancanza di adeguatamotivazione dell’atto impositivo e l’omessa critica alla sentenza di primoNumero registro generale 9607/2024Numero sezionale 5133/2026Numero di raccolta generale 23603/2026Data pubblicazione 20/07/2026grado nella parte in cui erano stati interamente recepiti i rilievi e lecontestazioni, come sviluppati dal consulente di parte, alla correttezzadella stima comparativa operata dall’Ufficio.

Ciascuna di detteargomentazioni è idonea da sola a sostenere la decisione; entrambedevono essere quindi impugnate con successo perché la sentenza possaessere cassata (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102; Cass. 11 maggio 2018,n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

Difatti, quando una decisionedi merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte edautonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, asorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa èindispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite"rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.Nel caso in esame, il giudice d’appello ha fornito una motivazionealternativa a quella qui fatta oggetto dell’unico motivo di ricorso,affermando che il giudice di prime cure aveva fondato il suo ragionamentosu «una perizia di parte con allegati rilievi fotografici, atti a palesare lostato di vetustà ed ammaloramento degli immobili in oggetto,evidentemente non considerati dall’ufficio, nell’ambito della sua attivitàaccertativa puramente cartolare» e sulla contestazione della stimacomparativa, rilievi non puntualmente criticati con l’atto d’appello.Orbene, quest’ultima motivazione, avente sostanzialmente ad oggetto lecritiche alla verifica compiuta al fine di pervenire alla rettifica delclassamento, non è stata fatta oggetto di puntuale e specifica censura, insede di appello e con il ricorso all’odierno esame, essendo l’unico motivodi ricorso enunciato dall’Agenzia delle Entrate, volto a contestare lasentenza unicamente con riguardo alla parte in cui l’avviso diaccertamento è stato ritenuto non sufficientemente motivato in ordine allarettifica del classamento.Ne deriva il consolidarsi della motivazione, non specificamente oggettodi censura, basata sulla non contestazione della relazione di parte e sulleNumero registro generale 9607/2024Numero sezionale 5133/2026Numero di raccolta generale 23603/2026Data pubblicazione 20/07/2026critiche alla correttezza, sul piano metodologico, della comparazione, etanto basta a determinare l’inammissibilità dell’unico motivo articolatodall’Agenzia delle Entrate a fondamento del ricorso.

Invero, le questionioggetto dell’enunciata censura non possono essere esaminate, perché,quand’anche fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza dipassare in giudicato sulla motivazione alternativa, non specificamentecensurata (Cass, 26 febbraio 2024, n. 5102).9.

Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità, essendo il contribuente rimasto intimato.Nei confronti dell’Agenzia non sussistono i presupposti processuali peril versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto daun’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasseche gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n.1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez.

U., 8 maggio 2014,n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:EMAIL]);- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Intimato –- avverso la sentenza n. 9295/2023 dalla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Sicilia, depositata in data 17 novembre 2023, notificata il 16febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24giugno 2026, dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9607/2024Numero sezionale 5133/2026Numero di raccolta generale 23603/2026Data pubblicazione 20/07/20261.Con sentenza n. 309/2017 la Commissione tributaria provinciale diCatania accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate avevamodificato il classamento e aumentato la rendita catastale, in relazione aquattro unità immobiliari di sua proprietà ubicate in comune di Catania.L’avviso faceva seguito a dichiarazione di variazione catastale medianteprocedura cd. Docfa, presentata dal contribuente in data 4 dicembre 2015e ai relativi controlli, dai quali era emersa l’incongruità del classamento edella rendita catastale proposta, con l’attribuzione di diverse categoria,classe e rendita.Sostenevano i giudici di prime cure che l’avviso di accertamentoimpugnato fosse stato assunto ben oltre il termine di 12 mesi previstodall’art. 1, terzo comma, D.M. 19 aprile 1994 n. 701, avendo l’Ufficioproceduto alla determinazione del classamento e della rendita conprovvedimento notificato in data 25 gennaio 2017 (a fronte di unadichiarazione trasmessa in data 4 dicembre 2015) e non potendocondividersi l’indicazione della diversa data – 2 dicembre 2016 – desuntadall’atto di rettifica d’ufficio, come precisata dall’Agenzia delle Entrate, inquanto non qualificabile come data certa. [OSCURATO:PERSONA] tributariaprovinciale riteneva fondato anche il motivo di ricorso riferito al difetto dimotivazione dell’avviso di accertamento, sul rilievo della palese genericitàdella disposta rettifica, efficacemente contrastata dagli elementi divalutazione forniti dal contribuente, dai quali risultava lo stato di degradodegli immobili, peraltro neppure visionati dall’Ufficio mediante specificosopralluogo.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliarigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 9607/2024Numero sezionale 5133/2026Numero di raccolta generale 23603/2026Data pubblicazione 20/07/2026Sottolineava innanzitutto la natura ordinatoria del termine di cuiall’art. 1, terzo comma, D.M. 19 aprile 1994 n. 701 e affermava inoltreche non era necessaria, ai fini del classamento degli immobili, lapreventiva visita di sopralluogo.Disattendeva comunque il gravame dell’Agenzia delle Entrate,confermando la sentenza di primo grado in punto di carenzamotivazionale dell’avviso di accertamento, rilevando tra l’altro: «Insostanza, la motivazione si esaurisce, sic et simpliciter, nella solaindicazione degli estremi catastali degli immobili considerati incomparazione, le cui caratteristiche, ipoteticamente idonee a sostanziaretale affinità, non vengono affatto illustrate. Così procedendo, in assenza diogni più precisa indicazione, l’ufficio non consente certo al contribuentealcun sindacato sulla correttezza del proprio operato, costringendolo adun sostanziale atto di fede circa la correttezza della valutazionedell’amministrazione».I giudici di appello rilevavano ancora: «Il contribuente si è, peraltro,efficacemente difeso nel merito, anche producendo una perizia di parte,con allegati rilievi fotografici, atti a palesare lo stato di vetustà edammaloramento degli immobili in oggetto, evidentemente non consideratidall’ufficio, nell’ambito della sua attività accertativa puramente cartolare.Inoltre, è stata contestata la correttezza sul piano metodologicodella comparazione, evidenziando le differenze sostanziali esistenti tra gliimmobili del contribuente e quelli considerati in comparazione, sul pianodell’epoca di realizzazione, dei materiali impiegati, degli infissi, degliimpianti e dei prospetti. Nessuna puntuale critica a questi rilievi delconsulente di parte, trasfusi per relationem nelle motivazioni dellasentenza di prime cure, è dato rinvenire nelle righe dell’atto di appello».Numero registro generale 9607/2024Numero sezionale 5133/2026Numero di raccolta generale 23603/2026Data pubblicazione 20/07/20263. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a un unico motivo e hadepositato memoria.Il contribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1, terzo comma, D.M. 19 aprile 1994 n. 701, 4, comma 21, deld.l. 19 dicembre 1984, n. 852, convertito, con modificazioni, dalla legge17 febbraio 1985, n. 17 e 2 D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deducendo, inparticolare, che la Corte regionale abbia erroneamente ritenuto carente lamotivazione dell’avviso di accertamento catastale, benché, nel caso dispecie, non vi fosse stato alcun disconoscimento degli elementi di fattoindicati dal contribuente nella dichiarazione DOCFA, ma solo una diversavalutazione tecnica relativamente alla categoria e ai valori economici dellesingole unità immobiliari. L’Ufficio erariale richiama consolidatagiurisprudenza di questa Corte secondo cui, quando la divergenza trarendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica,l’obbligo motivazionale è soddisfatto anche mediante la sempliceindicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita. Sottolinea che igiudici d’appello non hanno correttamente applicato i principi di diritto,ritenendo generica la motivazione nonostante l’atto contenesse glielementi normativamente richiesti e fosse frutto di procedura DOCFA,caratterizzata da forte partecipazione del contribuente.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. È ben evidente che la motivazione dell’impugnato dictum èancorata a due autonome “rationes decidendi”: la mancanza di adeguatamotivazione dell’atto impositivo e l’omessa critica alla sentenza di primoNumero registro generale 9607/2024Numero sezionale 5133/2026Numero di raccolta generale 23603/2026Data pubblicazione 20/07/2026grado nella parte in cui erano stati interamente recepiti i rilievi e lecontestazioni, come sviluppati dal consulente di parte, alla correttezzadella stima comparativa operata dall’Ufficio. Ciascuna di detteargomentazioni è idonea da sola a sostenere la decisione; entrambedevono essere quindi impugnate con successo perché la sentenza possaessere cassata (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102; Cass. 11 maggio 2018,n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108). Difatti, quando una decisionedi merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte edautonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, asorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa èindispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite"rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.Nel caso in esame, il giudice d’appello ha fornito una motivazionealternativa a quella qui fatta oggetto dell’unico motivo di ricorso,affermando che il giudice di prime cure aveva fondato il suo ragionamentosu «una perizia di parte con allegati rilievi fotografici, atti a palesare lostato di vetustà ed ammaloramento degli immobili in oggetto,evidentemente non considerati dall’ufficio, nell’ambito della sua attivitàaccertativa puramente cartolare» e sulla contestazione della stimacomparativa, rilievi non puntualmente criticati con l’atto d’appello.Orbene, quest’ultima motivazione, avente sostanzialmente ad oggetto lecritiche alla verifica compiuta al fine di pervenire alla rettifica delclassamento, non è stata fatta oggetto di puntuale e specifica censura, insede di appello e con il ricorso all’odierno esame, essendo l’unico motivodi ricorso enunciato dall’Agenzia delle Entrate, volto a contestare lasentenza unicamente con riguardo alla parte in cui l’avviso diaccertamento è stato ritenuto non sufficientemente motivato in ordine allarettifica del classamento.Ne deriva il consolidarsi della motivazione, non specificamente oggettodi censura, basata sulla non contestazione della relazione di parte e sulleNumero registro generale 9607/2024Numero sezionale 5133/2026Numero di raccolta generale 23603/2026Data pubblicazione 20/07/2026critiche alla correttezza, sul piano metodologico, della comparazione, etanto basta a determinare l’inammissibilità dell’unico motivo articolatodall’Agenzia delle Entrate a fondamento del ricorso. Invero, le questionioggetto dell’enunciata censura non possono essere esaminate, perché,quand’anche fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza dipassare in giudicato sulla motivazione alternativa, non specificamentecensurata (Cass, 26 febbraio 2024, n. 5102).9. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità, essendo il contribuente rimasto intimato.Nei confronti dell’Agenzia non sussistono i presupposti processuali peril versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto daun’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasseche gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n.1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014,n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]