CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 9 marzo 2022 con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Lanusei che ne aveva affermato la responsabilità per due ipotesi aggravate di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso (art. 110 cod. pen.), non si è confrontato effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), reiterando il medesimo ordine di allegazioni che la Corte di appello ha disatteso con un iter congruo, logico e conforme al diritto, fondato su un apprezzamento del complessivo compendio probatorio che non può qui essere sindacato, a fortiori sulla scorta di quello diverso che in definitiva il motivo in esame finisce irritualmente col prospettare, senza invece dedurre con la necessaria specificità il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 dei 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che il diniego delle circostanze in discorso può fondarsi su un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), come avvenuto nel caso di specie in cui la Corte di merito ha richiamato - in maniera conforme al diritto - la capacità a delinquere e l'intensità del dolo dell'imputato, e il suo stabile inserimento in un vasto e organizzato contesto criminale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co