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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08599/2024

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O IMPIEGOFATTO

1. La Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto la sua domanda, volta al riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’Amministrazione di provenienza.

2. [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito in data 23.2.2005 per mobilità intercompartimentale dalla [OSCURATO:PERSONA]/1, presidio [OSCURATO:PERSONA], nei ruoli del personale ATA della Provincia di Foggia, ed inquadrato nel profilo di infermiere con assegnazione all’I.P.S.S.A.R. di Vieste .

3. La C orte territoriale ha rilevato che il Prencipe aveva ottenuto il trasferimento in seguito all’ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. del 12.1.2005, emessa dal Tribunale di Foggia e che il giudizio di merito si era concluso con sentenza del Tribunale di Foggia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, passata in giudicato.

4. Richiamate le statuizioni del primo giudice, secondo cui l’Amministrazione di destinazione aveva correttamente stipulato con il Prencipe un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in prova ex art. 560 del d. lgs. n. 297/1994, con decorrenza giuridica ed economica dalla data dell’effettiva assunzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il giudice di appello ha ritenuto inammissibile l’eccezione di giudicato riproposta dal Ministero, che non aveva proposto appello incidentale avverso le statuizioni di rigetto della suddetta eccezione contenute nella sentenza di primo grado, ed ha considerato generico l’atto di appello, in quanto non contiene motivate censure alla ricostruzione giuridica effettuata dal primo giudice.

5. Ha ritenuto non decisiva la disciplina contenuta nell’art. 2112 cod. civ., essendo necessario analizzare la normativa dell’Amministrazione di destinazione; ha inoltre richiamato gli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/1994, quale specifica disciplina vigente presso l’Amministrazione di destinazione, nonché le statuizioni di Cass. n. 18220/2015.

6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.7.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’I sonorimasti intimat i .

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la genericità dell’appello.

Deduce che nel ricorso introduttivo sono stati ritualmente indicati tanto il petitum, quanto la causa petendi, precisando che opera in ogni caso il principio iura novit curia.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 570 del d. lgs. n. 297/1994, dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1406 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente individuato la norma applicabile al caso di specie.

Sostiene che l’art. 570 del d. lgs. n. 297/1994 non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda del ricorrente è finalizzata al riconoscimento del servizio prestato nell’Amministrazione di provenienza nell’ambito di una procedura di mobilità, ed invoca l’applicazione dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001.

3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e della direttiva 77/187/CE, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Deduce che l’art. 2112 cod. civ. va letto anche alla luce dei principi comunitari e richiama la sentenza Scattolon, evidenziando che per effetto del mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio è stato inquadrato nei ruoli statali nel profilo professionale di infermiere professionale in una fascia stipendiale inferiore, con evidente danno economico che si estende anche al calcolo del TFR. 4.Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.

La sentenza impugnata non ha infatti ritenuto la genericità del ricorso di primo grado, ma ha considerato generico l’appello, in quanto non si sostanzia in alcuna motivata censura avverso la ricostruzione giuridica operata dal primo giudice;ha in particolare evidenziato che la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ. non è decisiva, essendo necessario analizzare la normativa dell’Amministrazione di destinazione in tema di cessione del contratto.

Il motivo si limita a riportare le deduzioni contenute nel ricorso, ma non argomenta in ordine al contenuto dell’appello, né confuta tali argomentazioni in diritto.

5. Il secondo motivo è fondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che il Prencipe è stato trasferito con decorrenza dal 23.2.2005dalla [OSCURATO:PERSONA]/1, presidio [OSCURATO:PERSONA], nei ruoli del personale ATA della Provincia di Foggia, che è stato inquadrato nel profilo di infermiere con assegnazione all’I.P.S.S.A.R. di Vieste per mobilità intercompartimentale a seguito de ll’ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. del 12.1.2005, emessa dal Tribunale di Foggia, e che ha chiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione di provenienza.

Nonpossono dunque trovare applicazione le disposizioni contenute negli artt. 569 e 570 del d. lgs. n. 297/1994, che si riferiscono al riconoscimento del servizio non di ruolo, che nella fattispecie non viene in rilievo.

Trattandosi di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, devono invece trovare applicazione i principi ripetutamente enunciati da questa Corte, a partire da Cass. n. 24724/2014, secondo cui il “passaggio diretto” ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 nella sua formulazione originaria è riconducibile alla cessione del contratto, ed è dunque caratterizzato dalla conservazione dell’anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’Amministrazione di provenienza;si è inoltre precisato che in tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, l’art. 16 della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l’originario art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha natura di norma di interpretazione autentica, e conseguente efficacia retroattiva ( v.

Cass. n. 10145/2018e Cass. n. 23884/2022).

Si è inoltre chiarito che in ambito lavorativo la cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva (ben potendo, a cessione avvenuta o contestualmente alla stessa, il cessionario ed il contraente ceduto accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto di tale contratto: Cass., Sez.

L, n. 16635 del 5 novembre 2003).

Si è in particolare rilevato che il mantenimento in vita del rapporto è confermato dal fatto che, in materia, quando si controverte in ordine all’esistenza e validità della cessione del contratto, è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, con conseguente litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 3, n. 5122 del 9 marzo 2006)e che, pur comportando la cessione del contratto la liberazione del cedente, la continuità degli elementi oggettivi essenziali del contratto ne impone la considerazione unitaria, sicché è illegittimo pretendere la stipulazione di un nuovo contratto e di un nuovo patto di prova (v.

Cass. n. 23884/2022cit.).

Si è dunque precisatoche il contratto individuale di assunzione costituisce il rapporto e, quindi, lo status di pubblico dipendente, con l’effetto che non è richiesta la stipulazione di successivi contratti individuali in relazione al verificarsi di eventi successivi modificativi di un rapporto già sorto, non potendone essere modificato il contenuto essenziale; nelle procedure di mobilità, del tutto diverse dall’assunzione, non vi è alcuna menzione d’una nuova assunzione e, se il dipendente possiede i requisiti prescritti, è trasferito e il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione.

6. La Corte territoriale, che non ha applicato alla fattispecie le disposizioni relative alla mobilità volontaria nel pubblico impiego e non ha riconosciuto al Prencipe l’anzianità maturata presso l’Amministrazione di provenienza, non si è dunque attenuta a tali principi, e va pertanto cassata sul punto.

7. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 2112 cod. civ., deve pertanto ritenersi assorbito.

8. In conclusione, va accolto il secondo motivo, va dichiarato inammissibile il primo motivo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolt o , con rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il secondomotivo, dichiara inammissibile il primo e dichiara assorbitoil terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione , a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O IMPIEGOFATTO 1. La Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto la sua domanda, volta al riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’Amministrazione di provenienza. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito in data 23.2.2005 per mobilità intercompartimentale dalla [OSCURATO:PERSONA]/1, presidio [OSCURATO:PERSONA], nei ruoli del personale ATA della Provincia di Foggia, ed inquadrato nel profilo di infermiere con assegnazione all’I.P.S.S.A.R. di Vieste . 3. La C orte territoriale ha rilevato che il Prencipe aveva ottenuto il trasferimento in seguito all’ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. del 12.1.2005, emessa dal Tribunale di Foggia e che il giudizio di merito si era concluso con sentenza del Tribunale di Foggia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, passata in giudicato. 4. Richiamate le statuizioni del primo giudice, secondo cui l’Amministrazione di destinazione aveva correttamente stipulato con il Prencipe un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in prova ex art. 560 del d. lgs. n. 297/1994, con decorrenza giuridica ed economica dalla data dell’effettiva assunzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il giudice di appello ha ritenuto inammissibile l’eccezione di giudicato riproposta dal Ministero, che non aveva proposto appello incidentale avverso le statuizioni di rigetto della suddetta eccezione contenute nella sentenza di primo grado, ed ha considerato generico l’atto di appello, in quanto non contiene motivate censure alla ricostruzione giuridica effettuata dal primo giudice. 5. Ha ritenuto non decisiva la disciplina contenuta nell’art. 2112 cod. civ., essendo necessario analizzare la normativa dell’Amministrazione di destinazione; ha inoltre richiamato gli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/1994, quale specifica disciplina vigente presso l’Amministrazione di destinazione, nonché le statuizioni di Cass. n. 18220/2015. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.7. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’I sonorimasti intimat i . DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la genericità dell’appello. Deduce che nel ricorso introduttivo sono stati ritualmente indicati tanto il petitum, quanto la causa petendi, precisando che opera in ogni caso il principio iura novit curia. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 570 del d. lgs. n. 297/1994, dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1406 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente individuato la norma applicabile al caso di specie. Sostiene che l’art. 570 del d. lgs. n. 297/1994 non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda del ricorrente è finalizzata al riconoscimento del servizio prestato nell’Amministrazione di provenienza nell’ambito di una procedura di mobilità, ed invoca l’applicazione dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e della direttiva 77/187/CE, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Deduce che l’art. 2112 cod. civ. va letto anche alla luce dei principi comunitari e richiama la sentenza Scattolon, evidenziando che per effetto del mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio è stato inquadrato nei ruoli statali nel profilo professionale di infermiere professionale in una fascia stipendiale inferiore, con evidente danno economico che si estende anche al calcolo del TFR. 4.Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum. La sentenza impugnata non ha infatti ritenuto la genericità del ricorso di primo grado, ma ha considerato generico l’appello, in quanto non si sostanzia in alcuna motivata censura avverso la ricostruzione giuridica operata dal primo giudice;ha in particolare evidenziato che la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ. non è decisiva, essendo necessario analizzare la normativa dell’Amministrazione di destinazione in tema di cessione del contratto. Il motivo si limita a riportare le deduzioni contenute nel ricorso, ma non argomenta in ordine al contenuto dell’appello, né confuta tali argomentazioni in diritto. 5. Il secondo motivo è fondato. Dalla sentenza impugnata risulta che il Prencipe è stato trasferito con decorrenza dal 23.2.2005dalla [OSCURATO:PERSONA]/1, presidio [OSCURATO:PERSONA], nei ruoli del personale ATA della Provincia di Foggia, che è stato inquadrato nel profilo di infermiere con assegnazione all’I.P.S.S.A.R. di Vieste per mobilità intercompartimentale a seguito de ll’ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. del 12.1.2005, emessa dal Tribunale di Foggia, e che ha chiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione di provenienza. Nonpossono dunque trovare applicazione le disposizioni contenute negli artt. 569 e 570 del d. lgs. n. 297/1994, che si riferiscono al riconoscimento del servizio non di ruolo, che nella fattispecie non viene in rilievo. Trattandosi di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, devono invece trovare applicazione i principi ripetutamente enunciati da questa Corte, a partire da Cass. n. 24724/2014, secondo cui il “passaggio diretto” ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 nella sua formulazione originaria è riconducibile alla cessione del contratto, ed è dunque caratterizzato dalla conservazione dell’anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’Amministrazione di provenienza;si è inoltre precisato che in tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, l’art. 16 della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l’originario art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha natura di norma di interpretazione autentica, e conseguente efficacia retroattiva ( v. Cass. n. 10145/2018e Cass. n. 23884/2022). Si è inoltre chiarito che in ambito lavorativo la cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva (ben potendo, a cessione avvenuta o contestualmente alla stessa, il cessionario ed il contraente ceduto accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto di tale contratto: Cass., Sez. L, n. 16635 del 5 novembre 2003). Si è in particolare rilevato che il mantenimento in vita del rapporto è confermato dal fatto che, in materia, quando si controverte in ordine all’esistenza e validità della cessione del contratto, è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, con conseguente litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 3, n. 5122 del 9 marzo 2006)e che, pur comportando la cessione del contratto la liberazione del cedente, la continuità degli elementi oggettivi essenziali del contratto ne impone la considerazione unitaria, sicché è illegittimo pretendere la stipulazione di un nuovo contratto e di un nuovo patto di prova (v. Cass. n. 23884/2022cit.). Si è dunque precisatoche il contratto individuale di assunzione costituisce il rapporto e, quindi, lo status di pubblico dipendente, con l’effetto che non è richiesta la stipulazione di successivi contratti individuali in relazione al verificarsi di eventi successivi modificativi di un rapporto già sorto, non potendone essere modificato il contenuto essenziale; nelle procedure di mobilità, del tutto diverse dall’assunzione, non vi è alcuna menzione d’una nuova assunzione e, se il dipendente possiede i requisiti prescritti, è trasferito e il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione. 6. La Corte territoriale, che non ha applicato alla fattispecie le disposizioni relative alla mobilità volontaria nel pubblico impiego e non ha riconosciuto al Prencipe l’anzianità maturata presso l’Amministrazione di provenienza, non si è dunque attenuta a tali principi, e va pertanto cassata sul punto. 7. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 2112 cod. civ., deve pertanto ritenersi assorbito. 8. In conclusione, va accolto il secondo motivo, va dichiarato inammissibile il primo motivo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolt o , con rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il secondomotivo, dichiara inammissibile il primo e dichiara assorbitoil terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione , a