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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 1968

Cassazione n. 04597/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha chiesto léannullamento con rinvio delléimpugnata sentenza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità dei rimanenti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 1 febbraio 2018 dal Tribunale di Enna in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del Foro di Noia.

2.1.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di truffa.

Secondo i ricorrenti, difetterebbero nel caso di specie artifizi e raggiri al momento della conclusione del contratto e sarebbe del tutto incoerente il richiamo a precedente evocato dai giudici del merito in quanto in tale diversa occasione si faceva riferimento ad un rapporto ad esecuzione differita o continuata del tutto eterogeneo rispetto al rapporto oggetto del giudizio.

Infatti, nel caso di specie nemmeno i giudici del merito individuerebbero la presenza di artifizi e raggiri nel momento della pattuizione mentre le condotte ritenute rilevanti risulterebbero successive ed integrerebbero un mero inadempimento civilistico correlato al pagamento con assegni circolari e alla cessazione di ogni contatto con i creditori.

2.1.1.1. A ciò dovrebbe aggiungersi il fatto che, secondo i ricorrenti, nessuna delle persone offese ha riferito della presenza degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella fase delle trattative, del ritiro degli ovini o del pagamento degli stessi.

Sul punto, infatti, il teste GRECO, che riferisce di aver contrattato direttamente con il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe smentito dal teste FURNERI che avrebbe riferito che nel 2014 era presente solo Gennaro e non [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1.2. Nemmeno potrebbe ritenersi qualificante il coinvolgimento della società riconducibile gli imputati e la presenza di fatture che vedono tale società coinvolta in conseguenza del disconoscimento effettuato dagli imputati e dalle dichiarazioni della stessa offerta in sede di interrogatorio ex articolo 415 bis codice di procedura penale che permetterebbero di spiegare le circostanze che le persone offese disponevano dei dati identificativi di detta società.

2.1.1.3. Non sarebbe inoltre stato preso in considerazione il fatto che gli imputati avevano disconosciuto le sottoscrizioni agli assegni utilizzati per il pagamento il che avrebbe imposto ritenere tali documenti a loro non riconducibili.

2.1.1.4. Quanto poi specificamente al [OSCURATO:PERSONA], la difesa rileva anche che lo stesso viene ritenuto responsabile dell'agire di società di cui era mero socio accomandante, privo di poteri di gestione e di oneri di controllo. 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Gennaro con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli.

2.2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di truffa e mancata valutazione degli elementi offerti dall'imputato nello scritto depositato all'udienza del 1 febbraio 2018.

In particolare, sarebbe irrilevante ai fini dell'affermazione della penale responsabilità il fatto che il pagamento sia avvenuto con assegno scoperto e post datato perché l'imputato non avrebbe offerto alcun tipo di specifica rassicurazione sulla solvibilità, che l'assegno stato consegnato il momento successivo sussistendo originariamente soltanto un generico accordo sul successivo pagamento, che -anche all'esito dell'inadempimento - l'imputato avrebbe cercato di offrire una soluzione non trovata per contingenti ragioni di mercato .

Del tutto priva di coerenza con il contenuto del fascicolo processuale sarebbe l'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] Gennaro agisse di rappresentanza o per conto della società de dei coimputati.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.2. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità dei rimanenti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

2. Le doglianze articolate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondate.

In particolare, risulta legittima logica e congrua la motivazione del provvedimento impugnato laddove valorizza alla stregua di artifizi e raggiri la diversità tra soggetto beneficiano della prestazione e soggetto che emetteva gli assegni in pagamento, talvolta non dichiarata, talvolta falsamente giustificata; stratagemma che permetteva al [OSCURATO:PERSONA] Gennaro di ottenere gli animali senza grandi discussioni sulla propria solvibilità stante la prospettata presenza di una più affidabile soggetto contraente.

La per lo meno prospettata fattiva partecipazione alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA] ovini risulta dall'emissione, all'indirizzo di questa, delle fatture emesse dai soggetti danneggiati.

Indiscusso risulta peraltro il fatto che vi sia stato l'approfittamento di un legittimo affidamento derivante dalla presenza di pregressi rapporti commerciali.

3. Quanto alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la motivazione di entrambi i provvedimenti del merito risulta su più punti carente.

In particolare, il ricorrente già in sede di appello contestava che fosse stata raggiunta la prova della partecipazione materiale del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle trattative in ragione del contrasto tra le dichiarazioni di due testi (GRECO e FURNERI).

La Corte territoriale non risponde sul punto e nemmeno dalla motivazione del provvedimento di primo grado è possibile comprendere la ragione della prevalenza data alle dichiarazioni GRECO rispetto alle dichiarazioni FURNERI.

Sempre con riferimento alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non è possibile desumere i contorni della utilità ricevuta dalla società di cui lo stesso è socio accomandatario posto che non risulta dalla ricostruzione in atti se la stessa abbia in alcun modo conseguito la disponibilità degli ovini acquistati con le sopra accennate modalità truffaldine ovvero se la disposta macellazione sia avvenuta nell'ambito dello svolgimento della attività della società medesima che quindi possa averne percepito un utile.

Per approfondire entrambi i profili si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

4. Quanto, infine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi l'assoluta mancanza - nella ricostruzione giudiziale - di elementi per giungere alla condanna in sede penale.

Risulta incontestato che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato alle trattative, non risulta alcun altro tipo dì collegamento con i fatti posto che nemmeno è provata la presenza di alcuna posizione di controllo o coordinamento delle attività della società coinvolta tale da ritenere sussistente un contributo causale rilevante.

5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto; l'annullamento del medesimo provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro con condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] Gennaro al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto; Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio in punto responsabilità; Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di Euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha chiesto léannullamento con rinvio delléimpugnata sentenza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità dei rimanenti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 1 febbraio 2018 dal Tribunale di Enna in relazione a fattispecie di truffa. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del Foro di Noia. 2.1.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di truffa. Secondo i ricorrenti, difetterebbero nel caso di specie artifizi e raggiri al momento della conclusione del contratto e sarebbe del tutto incoerente il richiamo a precedente evocato dai giudici del merito in quanto in tale diversa occasione si faceva riferimento ad un rapporto ad esecuzione differita o continuata del tutto eterogeneo rispetto al rapporto oggetto del giudizio. Infatti, nel caso di specie nemmeno i giudici del merito individuerebbero la presenza di artifizi e raggiri nel momento della pattuizione mentre le condotte ritenute rilevanti risulterebbero successive ed integrerebbero un mero inadempimento civilistico correlato al pagamento con assegni circolari e alla cessazione di ogni contatto con i creditori. 2.1.1.1. A ciò dovrebbe aggiungersi il fatto che, secondo i ricorrenti, nessuna delle persone offese ha riferito della presenza degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella fase delle trattative, del ritiro degli ovini o del pagamento degli stessi. Sul punto, infatti, il teste GRECO, che riferisce di aver contrattato direttamente con il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe smentito dal teste FURNERI che avrebbe riferito che nel 2014 era presente solo Gennaro e non [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1.2. Nemmeno potrebbe ritenersi qualificante il coinvolgimento della società riconducibile gli imputati e la presenza di fatture che vedono tale società coinvolta in conseguenza del disconoscimento effettuato dagli imputati e dalle dichiarazioni della stessa offerta in sede di interrogatorio ex articolo 415 bis codice di procedura penale che permetterebbero di spiegare le circostanze che le persone offese disponevano dei dati identificativi di detta società. 2.1.1.3. Non sarebbe inoltre stato preso in considerazione il fatto che gli imputati avevano disconosciuto le sottoscrizioni agli assegni utilizzati per il pagamento il che avrebbe imposto ritenere tali documenti a loro non riconducibili. 2.1.1.4. Quanto poi specificamente al [OSCURATO:PERSONA], la difesa rileva anche che lo stesso viene ritenuto responsabile dell'agire di società di cui era mero socio accomandante, privo di poteri di gestione e di oneri di controllo. 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Gennaro con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli. 2.2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di truffa e mancata valutazione degli elementi offerti dall'imputato nello scritto depositato all'udienza del 1 febbraio 2018. In particolare, sarebbe irrilevante ai fini dell'affermazione della penale responsabilità il fatto che il pagamento sia avvenuto con assegno scoperto e post datato perché l'imputato non avrebbe offerto alcun tipo di specifica rassicurazione sulla solvibilità, che l'assegno stato consegnato il momento successivo sussistendo originariamente soltanto un generico accordo sul successivo pagamento, che -anche all'esito dell'inadempimento - l'imputato avrebbe cercato di offrire una soluzione non trovata per contingenti ragioni di mercato . Del tutto priva di coerenza con il contenuto del fascicolo processuale sarebbe l'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] Gennaro agisse di rappresentanza o per conto della società de dei coimputati. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.2. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità dei rimanenti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 2. Le doglianze articolate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondate. In particolare, risulta legittima logica e congrua la motivazione del provvedimento impugnato laddove valorizza alla stregua di artifizi e raggiri la diversità tra soggetto beneficiano della prestazione e soggetto che emetteva gli assegni in pagamento, talvolta non dichiarata, talvolta falsamente giustificata; stratagemma che permetteva al [OSCURATO:PERSONA] Gennaro di ottenere gli animali senza grandi discussioni sulla propria solvibilità stante la prospettata presenza di una più affidabile soggetto contraente. La per lo meno prospettata fattiva partecipazione alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA] ovini risulta dall'emissione, all'indirizzo di questa, delle fatture emesse dai soggetti danneggiati. Indiscusso risulta peraltro il fatto che vi sia stato l'approfittamento di un legittimo affidamento derivante dalla presenza di pregressi rapporti commerciali. 3. Quanto alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la motivazione di entrambi i provvedimenti del merito risulta su più punti carente. In particolare, il ricorrente già in sede di appello contestava che fosse stata raggiunta la prova della partecipazione materiale del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle trattative in ragione del contrasto tra le dichiarazioni di due testi (GRECO e FURNERI). La Corte territoriale non risponde sul punto e nemmeno dalla motivazione del provvedimento di primo grado è possibile comprendere la ragione della prevalenza data alle dichiarazioni GRECO rispetto alle dichiarazioni FURNERI. Sempre con riferimento alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non è possibile desumere i contorni della utilità ricevuta dalla società di cui lo stesso è socio accomandatario posto che non risulta dalla ricostruzione in atti se la stessa abbia in alcun modo conseguito la disponibilità degli ovini acquistati con le sopra accennate modalità truffaldine ovvero se la disposta macellazione sia avvenuta nell'ambito dello svolgimento della attività della società medesima che quindi possa averne percepito un utile. Per approfondire entrambi i profili si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. 4. Quanto, infine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi l'assoluta mancanza - nella ricostruzione giudiziale - di elementi per giungere alla condanna in sede penale. Risulta incontestato che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato alle trattative, non risulta alcun altro tipo dì collegamento con i fatti posto che nemmeno è provata la presenza di alcuna posizione di controllo o coordinamento delle attività della società coinvolta tale da ritenere sussistente un contributo causale rilevante. 5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto; l'annullamento del medesimo provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro con condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] Gennaro al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto; Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio in punto responsabilità; Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di Euro tremila in favore della Cassa
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