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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26780/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del S. Procuratore generale, MAR[[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 ottobre 2020 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale in sede del 7 giugno 2016, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 697 cod. pen., rideterminando la pena per il residuo reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 in un anno di reclusione ed euro 3,000 di multa, con applicazione della contestata recidiva reiterata infraquinquennale.

Fatti accertati in Poggiorsini, il 14 febbraio 2015.

1.1. Quanto al reato di detenzione illegale di esplosivo, la Corte di appello ha ritenuto infondata la richiesta di derubricazione nel meno grave reato di cui all'art. 678 cod. pen., in quanto il materiale sequestrato (gr. 600 di esplosivo del tipo tritolo suddiviso in tre panetti da grammi 200 ciascuno ed una formella cilindrica del tipo tritolo di gr. 75 con foro predisposto per l'innesco; 7 capsule detonanti innesco e una miccia a lenta combustione di cm 230) costituiva "esplosivo" ad alto potenziale idoneo ad integrare la contestata fattispecie di reato, come è emerso dal verbale di brillamento in data 6 maggio 2015, in cui sono stati descritti gli effetti delle detonazioni; né rileva che si trattasse specificamente di tritolo, ricorrendo comunque il carattere della "micidialità" del materiale, restando irrilevante la natura dei singoli componenti.

1.2. In ordine alla confermata recidiva, è stata ritenuta inammissibile la richiesta, avanzata in udienza dal Procuratore generale, di esclusione di detta circostanza, osservando la Corte che - in assenza di uno specifico motivo di gravame - non vi è spazio per un intervento d'ufficio sulla pena diverso da quelli previsti nell'art. 597, comma 5, cod. proc„ pen., tra i quali non è menzionata l'esclusione della recidiva.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi.

2.1. Nel primo motivo denuncia travisamento della prova e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 125, cornma 2, e 546, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 2 legge n. 895 del 1967 e all'art. 678 cod. pen., perché difetta la prova sulla natura di "tritolo" del materiale esplosivo detenuto dall'imputato.

Si censura in particolare che i giudici di merito abbiano desunto la natura di "tritolo" dell'esplosivo dai soli verbali di brillamento: sarebbero stati invece trascurati alcuni motivi di gravame con i quali si denunciava la contraddittorietà - e, di conseguenza, l'inaffidabilità - dei verbali stessi (che, ad esempio, non collimavano sull'effettivo svolgimento di riprese video-fotografiche durante i suddetti controlli).

Il ricorrente ritiene che i requisiti esplosivi descritti sarebbero generici e quindi compatibili con qualsiasi altro tipo di esplosivo, laddove invece l'esatta determinazione della composizione del materiale esplodente assume rilievo fondamentale per la configurabilità o meno del reato contestato all'imputato.

Inoltre, si rileva che elementi quali il quantitativo e l'ambiente dove è stato rinvenuto l'esplosivo (nell'abitazione dell'imputato), le modalità con cui era stato confezionato, la prossimità a luoghi frequentati escludono che il suddetto materiale possa integrare il requisito della micidialità: ricorrerebbero invece tutti i presupposti per la derubricazione nel meno grave reato di cui all'art. 678 cod. pen. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 13, 111, 25, 27 e 3 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la richiesta di esclusione della recidiva reiterata ex art. 99, quinto comma, cod. pen.

Infatti, la sentenza della Corte costi:uzionale n. 185 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento di pena disposto per la recidiva reiterata, demandando al giudice, anche in sede esecutiva, di verificare se la recidiva fu sorretta, indipendente- mente dalla previgente obbligatorietà, da un apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1.1. Il primo motivo, diretto a negare il carattere di micidialità dell'esplo- sivo detenuto dal ricorrente, insistendo sull'esclusione della natura di tritolo, tende per questa via ad invocare la riqualificazione del fatto nella meno grave contravvenzione dell'art. 678 cod. pen.

Detto motivo è reiterativo della medesima doglianza già affrontata con esito negativo nell'impugnata sentenza, che sul punto si è diffusa con motiva- zione congrua e giuridicamente corretta, in linea con la pronuncia di primo grado.

Invero, entrambe le sentenze danno atto del carattere micidiale del materiale esplosivo fatto brillare dagli artificieri, desunto in particolare dal verbale integrativo del 6 maggio 2015 (allegato al ricorso), in cui sono descritti analiticamente gli effetti dell'esplosione, specificando tra l'altro che essa era stata prodotta utilizzando il solo materiale in sequestro ed aveva determinato la creazione di un cratere a imbuto sul terreno roccioso della cava abbandonata in cui era avvenuta la distruzione, risultanze che la difesa non ha contestato.Di contro, è irrilevante la specifica composizione dell'esplosivo ai fini della configurabilità del delitto in contestazione, essendo lE "micidialità" della sostanza il dato che caratterizza la fattispecie delittuosa qui accertata, tale da renderla idonea a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo, mentre vanno classificate nella categoria delle "materie esplodenti" ai sensi dell'art. 678 cod. pen. quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione (Sez. 1, n. 12767 del 16/2/2021, Pm c.

Salvi, Rv. 280857).

Di tale - unico rilevante - criterio discretivo tra la fattispecie delittuosa e quella contravvenzionale la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, mentre gli ulteriori indici elencati nel ricorso - quantitativo e modalità di confe- zionamento dell'esplosivo, custodia nell'abitazione dell'imputato - non valgono ad escludere l'accertato carattere micidiale del materiale esplosivo detenuto dallo Scaltrito.

1.2. Il secondo motivo di ricorso contesta la recidiva qualificata, doglianza supportata dal rilievo che essa non riveste più carattere obbligatorio alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015.

Osserva la Corte che detto tema è stato sollevato pe- la prima volta in sede di legittimità, non essendo stato devoluto con i motivi di appello.

Si tratta comunque di una censura manifestamente infondata, sia perché il primo giudice aveva espressamente motivato la concreta rilevanza della contestata recidiva, applicandola a ragion veduta e non per mero automatismo di legge, sia per quanto esposto nella sentenza impugnata, che ha rilevato la mancanza di appello sul punto da parte dell'imputato e l'impossibilità di intervenire d'ufficio ad escludere detta aggravante, trattandosi di una ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervento officioso sulla pena attuabile dal giudice di appello (Sez. 2, n. 47025 del 3/10/2013, Cogotti, Rv. 257752).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili:à, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del S. Procuratore generale, MAR[[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 ottobre 2020 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale in sede del 7 giugno 2016, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 697 cod. pen., rideterminando la pena per il residuo reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 in un anno di reclusione ed euro 3,000 di multa, con applicazione della contestata recidiva reiterata infraquinquennale. Fatti accertati in Poggiorsini, il 14 febbraio 2015. 1.1. Quanto al reato di detenzione illegale di esplosivo, la Corte di appello ha ritenuto infondata la richiesta di derubricazione nel meno grave reato di cui all'art. 678 cod. pen., in quanto il materiale sequestrato (gr. 600 di esplosivo del tipo tritolo suddiviso in tre panetti da grammi 200 ciascuno ed una formella cilindrica del tipo tritolo di gr. 75 con foro predisposto per l'innesco; 7 capsule detonanti innesco e una miccia a lenta combustione di cm 230) costituiva "esplosivo" ad alto potenziale idoneo ad integrare la contestata fattispecie di reato, come è emerso dal verbale di brillamento in data 6 maggio 2015, in cui sono stati descritti gli effetti delle detonazioni; né rileva che si trattasse specificamente di tritolo, ricorrendo comunque il carattere della "micidialità" del materiale, restando irrilevante la natura dei singoli componenti. 1.2. In ordine alla confermata recidiva, è stata ritenuta inammissibile la richiesta, avanzata in udienza dal Procuratore generale, di esclusione di detta circostanza, osservando la Corte che - in assenza di uno specifico motivo di gravame - non vi è spazio per un intervento d'ufficio sulla pena diverso da quelli previsti nell'art. 597, comma 5, cod. proc„ pen., tra i quali non è menzionata l'esclusione della recidiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 2.1. Nel primo motivo denuncia travisamento della prova e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 125, cornma 2, e 546, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 2 legge n. 895 del 1967 e all'art. 678 cod. pen., perché difetta la prova sulla natura di "tritolo" del materiale esplosivo detenuto dall'imputato. Si censura in particolare che i giudici di merito abbiano desunto la natura di "tritolo" dell'esplosivo dai soli verbali di brillamento: sarebbero stati invece trascurati alcuni motivi di gravame con i quali si denunciava la contraddittorietà - e, di conseguenza, l'inaffidabilità - dei verbali stessi (che, ad esempio, non collimavano sull'effettivo svolgimento di riprese video-fotografiche durante i suddetti controlli). Il ricorrente ritiene che i requisiti esplosivi descritti sarebbero generici e quindi compatibili con qualsiasi altro tipo di esplosivo, laddove invece l'esatta determinazione della composizione del materiale esplodente assume rilievo fondamentale per la configurabilità o meno del reato contestato all'imputato. Inoltre, si rileva che elementi quali il quantitativo e l'ambiente dove è stato rinvenuto l'esplosivo (nell'abitazione dell'imputato), le modalità con cui era stato confezionato, la prossimità a luoghi frequentati escludono che il suddetto materiale possa integrare il requisito della micidialità: ricorrerebbero invece tutti i presupposti per la derubricazione nel meno grave reato di cui all'art. 678 cod. pen. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 13, 111, 25, 27 e 3 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la richiesta di esclusione della recidiva reiterata ex art. 99, quinto comma, cod. pen. Infatti, la sentenza della Corte costi:uzionale n. 185 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento di pena disposto per la recidiva reiterata, demandando al giudice, anche in sede esecutiva, di verificare se la recidiva fu sorretta, indipendente- mente dalla previgente obbligatorietà, da un apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1. Il primo motivo, diretto a negare il carattere di micidialità dell'esplo- sivo detenuto dal ricorrente, insistendo sull'esclusione della natura di tritolo, tende per questa via ad invocare la riqualificazione del fatto nella meno grave contravvenzione dell'art. 678 cod. pen. Detto motivo è reiterativo della medesima doglianza già affrontata con esito negativo nell'impugnata sentenza, che sul punto si è diffusa con motiva- zione congrua e giuridicamente corretta, in linea con la pronuncia di primo grado. Invero, entrambe le sentenze danno atto del carattere micidiale del materiale esplosivo fatto brillare dagli artificieri, desunto in particolare dal verbale integrativo del 6 maggio 2015 (allegato al ricorso), in cui sono descritti analiticamente gli effetti dell'esplosione, specificando tra l'altro che essa era stata prodotta utilizzando il solo materiale in sequestro ed aveva determinato la creazione di un cratere a imbuto sul terreno roccioso della cava abbandonata in cui era avvenuta la distruzione, risultanze che la difesa non ha contestato.Di contro, è irrilevante la specifica composizione dell'esplosivo ai fini della configurabilità del delitto in contestazione, essendo lE "micidialità" della sostanza il dato che caratterizza la fattispecie delittuosa qui accertata, tale da renderla idonea a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo, mentre vanno classificate nella categoria delle "materie esplodenti" ai sensi dell'art. 678 cod. pen. quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione (Sez. 1, n. 12767 del 16/2/2021, Pm c. Salvi, Rv. 280857). Di tale - unico rilevante - criterio discretivo tra la fattispecie delittuosa e quella contravvenzionale la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, mentre gli ulteriori indici elencati nel ricorso - quantitativo e modalità di confe- zionamento dell'esplosivo, custodia nell'abitazione dell'imputato - non valgono ad escludere l'accertato carattere micidiale del materiale esplosivo detenuto dallo Scaltrito. 1.2. Il secondo motivo di ricorso contesta la recidiva qualificata, doglianza supportata dal rilievo che essa non riveste più carattere obbligatorio alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015. Osserva la Corte che detto tema è stato sollevato pe- la prima volta in sede di legittimità, non essendo stato devoluto con i motivi di appello. Si tratta comunque di una censura manifestamente infondata, sia perché il primo giudice aveva espressamente motivato la concreta rilevanza della contestata recidiva, applicandola a ragion veduta e non per mero automatismo di legge, sia per quanto esposto nella sentenza impugnata, che ha rilevato la mancanza di appello sul punto da parte dell'imputato e l'impossibilità di intervenire d'ufficio ad escludere detta aggravante, trattandosi di una ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervento officioso sulla pena attuabile dal giudice di appello (Sez. 2, n. 47025 del 3/10/2013, Cogotti, Rv. 257752). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili:à, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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