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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31679/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 9.11.21 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che lo dichiarava responsabile del reato di lesioni personali aggravate ex art. 583 c.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava, escluse la circostanza aggravante dei futili motivi e la recidiva, alla pena di anni tre e giorni quindici di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

Considerato che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui agli artt.61 n.11 quinquies, 582, 582 comma 1, è indeducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, da pag.2 a pag.5, avendo peraltro la corte di appello spiegato anche le ragioni per le quali dovesse ritenersi affidabile la veriosne della persona offesa e non quella dell'imputato); e pretendendo in definitiva da parte di questa Corte una inammissibile rivalutazione delle fonti di prova non possibile nella presente sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nonché manifestamente in fondato in presenza (si vedano pagg. 5 e 6) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 9.11.21 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che lo dichiarava responsabile del reato di lesioni personali aggravate ex art. 583 c.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava, escluse la circostanza aggravante dei futili motivi e la recidiva, alla pena di anni tre e giorni quindici di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Considerato che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui agli artt.61 n.11 quinquies, 582, 582 comma 1, è indeducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, da pag.2 a pag.5, avendo peraltro la corte di appello spiegato anche le ragioni per le quali dovesse ritenersi affidabile la veriosne della persona offesa e non quella dell'imputato); e pretendendo in definitiva da parte di questa Corte una inammissibile rivalutazione delle fonti di prova non possibile nella presente sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nonché manifestamente in fondato in presenza (si vedano pagg. 5 e 6) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore
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