CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 maggio 2021 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta all'annullamento dell'ordine di carcerazione emesso a suo carico in relazione alla pena irrogatagli nel procedimento n. 4488/18 App. (c.d. «Viceré»). Ha, in proposito, rilevato che l'assunto difensivo secondo cui detta sanzione sarebbe già stata interamente espiata trova smentita nella corretta applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per il caso in cui la pena già eseguita sia stata stabilita in relazione a reato successivamente riunito ad altro, di maggiore gravità, sotto il vincolo della continuazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione disatteso le risultanze del procedimento di cognizione, all'esito del quale era stata disposta la sua scarcerazione — con provvedimento divenuto definitivo perché non impugnato dal competente ufficio della Procura della Repubblica — sul presupposto dell'avvenuta espiazione della pena. Lamenta, di conseguenza, che, nel rigettare l'incidente di esecuzione, la Corte di appello ha violato, sulla scorta di un apparato argomentativo palesemente contraddittorio, il divieto di reformatio in peius, operante con riferimento non soltanto alla pena complessivamente determinata ma anche alle sue singole componenti, ivi comprese le frazioni stabilite a titolo di aumento per la continuazione con i reati-satellite. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, da rigettare. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza irrevocabile del 22 aprile 2020, alla pena di nove anni di reclusione, così determinata: pena base per il delitto di associazione mafiosa, permanente dal giugno 2003 al novembre 2013, undici anni di reclusione, aumentata, nella misura complessiva di due anni e sei mesi di reclusione, per la continuazione con i reati, separatamente accertati con sentenze emesse, rispettivamente, il 7 luglio ed il 26 maggio 2006, di associazione mafiosa e violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato. L'irrevocabilità della sentenza del 22 aprile 2020 ha indotto il pubblico ministero a calcolare la pena eventualmente ancora da eseguire, tenendo conto, a titolo di fungibilità, di quella già sofferta, a titolo cautelare, in quel procedimento, nonché di quella espiata per i reati espressivi del medesimo disegno criminoso. Nel compiere tale operazione, ha tenuto conto, da un canto, del fatto che la sanzione per questi ultimi reati è stata espiata in epoca precedente all'applicazione della disciplina del reato continuato e, dall'altro, della commissione del reato più grave (protratta, si rammenta, sino al novembre del 2013) in un momento successivo all'esecuzione di quelle pene. 3. La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata a regolare l'operatività, al cospetto di simili fattispecie, del principio consacrato all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. — stando al quale «In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire» — che, a contrario, osta all'applicazione della fungibilità in relazione a pene espiate, come accaduto nel caso in esame, prima della commissione del reato che ha comportato la pena da eseguire. Nell'adempimento di tale compito, ha affermato, con orientamento costante e condiviso, che «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione (in motivazione la Corte ha specificato che, quanto al calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il presofferto per i reati- satellite uniti in continuazione al reato più grave successivo nei limiti del minor periodo corrispondente all'aumento di pena rispetto ad essi applicato)» (Cass. Sez. 1, n. 18308 del 23/2/2018, Iannicelli, Rv. 273133; Sez. 1, n. 5537/99 del 11/11/1998, Cartillone, Rv. 212215; tra le decisioni, non massimate, che, ancora di recente, hanno riaffermato tale principio, cfr. Sez. 1, n. 38941 del 20/5/2021, Varoncelli). 4. Il ricorrente contesta la conclusione raggiunta dalla Corte di appello sul rilievo che dal riconoscimento della continuazione è derivato che le pene irrogate con le sentenze più risalenti, quantunque, di fatto, interamente scontate, debbano essere considerate ancora in esecuzione, con la conseguente necessità di procedere all'unificazione del cumulo. Trattasi di impostazione non condivisibile, perché confliggente con la ratio, sopra indicata, che presiede alle regole dettate in materia di fungibilità — volte ad evitare che la maturazione di un «credito di pena» possa, anche indirettamente, incidere sulla successiva risoluzione criminosa — e che non risente del riconoscimento della continuazione tra più reati che, a questi fini, mantengono intatta la loro individualità. In questo senso si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Cass. Sez. 1, n. 6072/18 del 24/5/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/9/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537/99 del 11/11/1998, Cartillone, Rv. 212215). 4.1. Né - va aggiunto a confutazione dell'ulteriore obiezione del ricorrente - la decisione del giudice dell'esecuzione risulta preclusa dall'avere in precedenza la Corte di appello disposto, in sede di cognizione ed all'atto dell'emissione della sentenza di secondo grado, la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] sul postulato dell'avvenuta espiazione dell'intera pena in quella sede rideterminata. Tale decisione, frutto — come deve ragionevolmente presumersi in difetto di precise indicazioni in ordine alle ragioni che l'hanno giustificata — dell'adozione di canoni ermeneutici diversi rispetto a quelli sopra richiamati non appare in alcun modo vincolante in quanto adottata a fini cautelari, ovvero in funzione dell'applicazione dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., che dispone che «la custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata». Nel caso di specie, dunque, la Corte di appello ritenne, con statuizione inserita (peraltro attraverso la procedura di correzione di errore materiale) nel dispositivo della sentenza ma, nondimeno, avente natura di ordinanza e destinata a regolare il solo regime cautelare, di dovere dichiarare la cessazione di efficacia della misura custodiale applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tale decisione, contrastante - si ribadisce - con la preferibile interpretazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non interferisce, pur avendo acquisito stabilità per non essere stato proposto, avverso di essa, appello ex art. 310 cod. proc. pen., con il potere-dovere del pubblico ministero di determinare, una volta passata in giudicato la sentenza di condanna, il quantum da pena da espiare, onde del tutto fuor di luogo è discorrere, al riguardo, di violazione del divieto di reformatio in peíus. Ineccepibile si palesa, in definitiva, la detrazione, a titolo di fungibilità, della sola pena stabilita a titolo di continuazione — nella misura, come indicato dal giudice dell'esecuzione, di un anno ed otto mesi di reclusione (due anni e sei mesi di reclusione, ridotti di un terzo per la scelta del rito abbreviato) e non di un anno e dieci mesi di reclusione, secondo quanto, a dire della Corte di appello, indicato nell'ordine di carcerazione — per i reati satellite di quello accertato con la sentenza del 22 aprile 2020. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. P.