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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22264/2026

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della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova, è indeducibile poiché fondatosu motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, peraltro, il lamentato vizio, reiteratamente prospettato sotto il profilo di unacarenza probatoria, finisce per risolversi al contempo con una non consentita richiesta dialternativa lettura degli elementi di prova posti dai giudici di merito a fondamento delladecisione;che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno rilevato come le ripetutedichiarazioni della persona offesa si presentino intrinsecamente coerenti e reciprocamenteconvergenti, nonché idonee a rappresentare in modo fedele e lineare l’iter criminoso che si èsviluppato, nel periodo considerato, in suo danno, risultando peraltro puntualmentecorroborate da plurimi riscontri esterni di natura investigativa, tra cui: gli accertamenti relativialle celle telefoniche agganciate dai dispositivi in uso agli imputati, le risultanze delle video-riprese acquisite dai sistemi di sorveglianza comunale delle aree interessate, nonché gli esitidelle intercettazioni ambientali e telefoniche, sicché, alla luce del compendio probatorio cosìdelineato, deve ritenersi accertata l’attendibilità delle dichiarazioni rese (si veda, inparticolare, pagina 10 della sentenza impugnata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione, per carenza ovvero manifesta illogicità della stessa, in relazioneal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sededi legittimità ed è manifestamente infondato inpresenza di una motivazione esente daevidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui nonè necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(si vedano, in particolare, le pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, ove la Corteterritoriale individua quale ostacolo alla concessione delle suddette attenuanti l’estremagravità della condotta; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n.34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano,Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01);ritenuto, inoltre, che entrambi i motivi sono manifestamente infondati poiché il viziocensurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dalcontrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con lealtre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 9-13 della sentenzaimpugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606,comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova, è indeducibile poiché fondatosu motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, peraltro, il lamentato vizio, reiteratamente prospettato sotto il profilo di unacarenza probatoria, finisce per risolversi al contempo con una non consentita richiesta dialternativa lettura degli elementi di prova posti dai giudici di merito a fondamento delladecisione;che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno rilevato come le ripetutedichiarazioni della persona offesa si presentino intrinsecamente coerenti e reciprocamenteconvergenti, nonché idonee a rappresentare in modo fedele e lineare l’iter criminoso che si èsviluppato, nel periodo considerato, in suo danno, risultando peraltro puntualmentecorroborate da plurimi riscontri esterni di natura investigativa, tra cui: gli accertamenti relativialle celle telefoniche agganciate dai dispositivi in uso agli imputati, le risultanze delle video-riprese acquisite dai sistemi di sorveglianza comunale delle aree interessate, nonché gli esitidelle intercettazioni ambientali e telefoniche, sicché, alla luce del compendio probatorio cosìdelineato, deve ritenersi accertata l’attendibilità delle dichiarazioni rese (si veda, inparticolare, pagina 10 della sentenza impugnata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione, per carenza ovvero manifesta illogicità della stessa, in relazioneal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sededi legittimità ed è manifestamente infondato inpresenza di una motivazione esente daevidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui nonè necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(si vedano, in particolare, le pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, ove la Corteterritoriale individua quale ostacolo alla concessione delle suddette attenuanti l’estremagravità della condotta; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n.34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano,Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01);ritenuto, inoltre, che entrambi i motivi sono manifestamente infondati poiché il viziocensurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dalcontrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con lealtre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 9-13 della sentenzaimpugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606,comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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