Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20269/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15659/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n.24, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente i ncidentale condizionata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3459/2023 depositata il 15maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva dal Tribunale di Roma, in base a tre fatture che aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – le nn. 702 e 978 del 2012 e la n. 24 del 2013 -, decreto ingiuntivo a quest’ultima per il pagamento del corrispettivo delle relative operazioni di swap, per l’importo di euro 378.344,43.

La ingiunta si opponeva, e a sua volta otteneva dal medesimo Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 17.191,68.

Anche questo veniva opposto.

Le cause di opposizione venivano riunite e decise dal Tribunale con sentenza n. 13166/2017, in cui veniva rigettata l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto ingiuntivo di euro 17.191,68, mentre veniva accolta l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’altro decreto, che veniva revocato; il tutto reputando sussistente una transazione rappresentata da una scrittura privata sottoscritta dalle parti il 5 settembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva controparte; nel gravame si censurava la sentenza di primo grado per avere qualificato transazione la suddetta scrittura privata, e si sosteneva che questa avesse invece natura di negozio di compensazione tra alcuni crediti di cui ciascuna delle parti era titolare.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3459/2023, rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese a controparte.

La corte territoriale, in particolare, ha accolto quello che definiva “primo motivo”, censurante il Tribunale per avere “ritenuto che la scrittura privata …rivestisse i caratteri di una transazione con la conseguenza che nulla più era dovuto a [OSCURATO:PERSONA] ” (sentenza, pagina 2).

Precisamente, la corte ha ritenuto che dalla scrittura emergesse una “mera compensazione tra reciproci controcrediti” (sentenza, pagina 3) riconducibili all’articolo 1261 c.c.; in essa “non compare alcuna volontà tassativa, e nemmeno … l’oggetto necessario, vale a dire … reciproche concessioni”, essendo ciò anche “rafforzato dal fatto che sono dettagliatamente indicate le reciproche fatture che si vogliono compensare” (ibidem).

Il giudice d’appello ha poi reputato “assorbito trattandosi di compensazione” quello che sarebbe il secondo motivo, da considerare come subordinato, relativo al “rigetto della domanda di annullamento della transazione”.

La corte a questo punto ha osservato che l’appellante “conclude” il gravame sostenendo di ribadire che, in primo grado, “era emersa la prova documentale della esistenza del proprio credito” di euro 378.344,43 di cui alle fatture suindicate e successivamente aggiunge di avere “in ogni caso … fornito la prova della esistenza del proprio credito con i documenti … in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alla propria seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. … i quali, peraltro, non sono stati oggetto di … contestazione” di [OSCURATO:PERSONA].

E qui la corte, affermando di prescindere dalla “ammissibilità di tale costrutto” (sentenza, pagina 4), ha dichiarato che “nel merito, sia pure con diversa motivazione, deve essere confermato l’accoglimento dell’opposizione”.

Illustra il giudice d’appello la specie del contratto di swap, per osservare poi, ancora a pagina 4: “per verificare se il credito della … [OSCURATO:PERSONA] sia stato correttamente esposto non è sufficiente una fattura ma, siccome lo swap è un contratto aleatorio …, occorre dimostrare come sia sorto il credito sulla base dell’avveramento del fatto, futuro e incerto, posto a base del negozio”, mentre nel caso in esame “la produzione documentale è limitata a tre fatture”; pertanto conferma la sentenza del primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di tre motivi – illustrati anche con memoria -, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso includente ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo.

Ritenuto che:

1. Prendendo le mosse, allora, dal ricorso principale, si osserva che con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatti discussi e decisivi. 1.1 La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dell’“avvenuto riconoscimento” da parte di [OSCURATO:PERSONA] del suo debito nei confronti della ricorrente per le tre fatture oggetto del decreto ingiuntivo, riconoscimento effettuato nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., depositata il 10 luglio 2015, specificamente a pagina 2, ove, in riferimento a fatture ed estratti autentici, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto la loro esistenza, concludendo con l’affermazione di non aver “in alcun modo posto in essere comportamenti volti a celare l’esistenza di quel debito” (ricorso, pagina 7). 1.2 Il motivo si prolunga con argomentazioni relative ai documenti che sono agli atti, elencando pure tutti quelli (quarantuno di numero) allegati alla comparsa di risposta di primo grado (ricorso, pagine 8-14) e concludendo che, comunque, se avesse avuto “perplessità” al riguardo, il giudice d’appello avrebbe dovuto “ammettere le richieste istruttorie” dell’attuale ricorrente.

Il motivo termina chiedendo a questa Suprema Corte di decidere nel merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e 2709 c.c.

Si invoca nuovamente il passo, sopra riportato, della seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. di controparte, ribadendo che “il fatto che … [OSCURATO:PERSONA] … abbia riconosciuto di avere regolarmente annotato le fatture oggetto del decreto ingiuntivo nella propria contabilità” dimostrerebbe l’esistenza del credito, mentre il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’attuale ricorrente non l’avesse dimostrata.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. per manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte d’appello afferma che l’attuale ricorrente non avrebbe provato il credito, avendo depositato soltanto tre fatture; in tal modo, però, avrebbe omesso di esaminare i quarantuno documenti allegati alla comparsa di risposta e indicati nel precedente motivo.

La sentenza d’appello, inoltre, ad avviso della ricorrente, “contiene una motivazione … al di sotto del minimo costituzionale ” come esige invece S.U. 80513/2014.

4. Nel ricorso incidentale l’unico motivo veicola la denuncia di violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1241 ss., 1965 ss. e 1362 ss. c.c. riguardo alla qualificazione, come transazione o meno, dell’“Accordo” del 5 settembre 2013.

5. Premesso che l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato è puramente fattuale, nonostante la conformazione della rubrica, e dunque inammissibile, merita accoglimento – pretermettendo la seconda parte, delle pagine 8-15, anch’essa direttamente fattuale – la prima parte del primo motivodel ricorso principale.

Invero, la corte territoriale non ha affatto tenuto in conto - e neanche l’ha menzionato nella motivazione - della seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] e del passo effettivamente ammissivo che contiene, e in effetti, dopo avere accolto il primo motivo d’appello, ha poi scardinato, per così dire, il decreto ingiuntivo in base ad una motivazione radicalmente assertiva, che non ha dato alcun rilievo non solo all’appena richiamata frase presente nella seconda memoria di [OSCURATO:PERSONA], ma neppure agli effetti dell’accoglimento, che aveva appena operato, del primo motivo d’appello, il quale avrebbe dovuto essere stato considerato nell’accertamento complessivo, mentre al contrario la corte di merito ha ritenuto che l’attuale ricorrente non avesse crediti, pur avendo poco prima riconosciuto appunto che aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] un vero e proprio accordo compensativo.

A queste considerazioni devono aggiungersi anche quelle che derivano dal secondo motivo – che ripropone, a ben guardare, la stessa doglianza, e dal terzo motivo, che ripresenta come censura la sussistenza, assolutamente evidente per quanto sopra rilevato, una motivazione assolutamente carente/contraddittoria, mettendo in disparte – è ovvio - gli elementi fattuali che sono stati ancora ulteriormente inseriti.

Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del ricorso principale consegue l’accoglimento del medesimo e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa in relazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15659/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n.24, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente i ncidentale condizionata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3459/2023 depositata il 15maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva dal Tribunale di Roma, in base a tre fatture che aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – le nn. 702 e 978 del 2012 e la n. 24 del 2013 -, decreto ingiuntivo a quest’ultima per il pagamento del corrispettivo delle relative operazioni di swap, per l’importo di euro 378.344,43. La ingiunta si opponeva, e a sua volta otteneva dal medesimo Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 17.191,68. Anche questo veniva opposto. Le cause di opposizione venivano riunite e decise dal Tribunale con sentenza n. 13166/2017, in cui veniva rigettata l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto ingiuntivo di euro 17.191,68, mentre veniva accolta l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’altro decreto, che veniva revocato; il tutto reputando sussistente una transazione rappresentata da una scrittura privata sottoscritta dalle parti il 5 settembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva controparte; nel gravame si censurava la sentenza di primo grado per avere qualificato transazione la suddetta scrittura privata, e si sosteneva che questa avesse invece natura di negozio di compensazione tra alcuni crediti di cui ciascuna delle parti era titolare. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3459/2023, rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese a controparte. La corte territoriale, in particolare, ha accolto quello che definiva “primo motivo”, censurante il Tribunale per avere “ritenuto che la scrittura privata …rivestisse i caratteri di una transazione con la conseguenza che nulla più era dovuto a [OSCURATO:PERSONA] ” (sentenza, pagina 2). Precisamente, la corte ha ritenuto che dalla scrittura emergesse una “mera compensazione tra reciproci controcrediti” (sentenza, pagina 3) riconducibili all’articolo 1261 c.c.; in essa “non compare alcuna volontà tassativa, e nemmeno … l’oggetto necessario, vale a dire … reciproche concessioni”, essendo ciò anche “rafforzato dal fatto che sono dettagliatamente indicate le reciproche fatture che si vogliono compensare” (ibidem). Il giudice d’appello ha poi reputato “assorbito trattandosi di compensazione” quello che sarebbe il secondo motivo, da considerare come subordinato, relativo al “rigetto della domanda di annullamento della transazione”. La corte a questo punto ha osservato che l’appellante “conclude” il gravame sostenendo di ribadire che, in primo grado, “era emersa la prova documentale della esistenza del proprio credito” di euro 378.344,43 di cui alle fatture suindicate e successivamente aggiunge di avere “in ogni caso … fornito la prova della esistenza del proprio credito con i documenti … in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alla propria seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. … i quali, peraltro, non sono stati oggetto di … contestazione” di [OSCURATO:PERSONA]. E qui la corte, affermando di prescindere dalla “ammissibilità di tale costrutto” (sentenza, pagina 4), ha dichiarato che “nel merito, sia pure con diversa motivazione, deve essere confermato l’accoglimento dell’opposizione”. Illustra il giudice d’appello la specie del contratto di swap, per osservare poi, ancora a pagina 4: “per verificare se il credito della … [OSCURATO:PERSONA] sia stato correttamente esposto non è sufficiente una fattura ma, siccome lo swap è un contratto aleatorio …, occorre dimostrare come sia sorto il credito sulla base dell’avveramento del fatto, futuro e incerto, posto a base del negozio”, mentre nel caso in esame “la produzione documentale è limitata a tre fatture”; pertanto conferma la sentenza del primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di tre motivi – illustrati anche con memoria -, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso includente ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo. Ritenuto che: 1. Prendendo le mosse, allora, dal ricorso principale, si osserva che con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatti discussi e decisivi. 1.1 La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dell’“avvenuto riconoscimento” da parte di [OSCURATO:PERSONA] del suo debito nei confronti della ricorrente per le tre fatture oggetto del decreto ingiuntivo, riconoscimento effettuato nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., depositata il 10 luglio 2015, specificamente a pagina 2, ove, in riferimento a fatture ed estratti autentici, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto la loro esistenza, concludendo con l’affermazione di non aver “in alcun modo posto in essere comportamenti volti a celare l’esistenza di quel debito” (ricorso, pagina 7). 1.2 Il motivo si prolunga con argomentazioni relative ai documenti che sono agli atti, elencando pure tutti quelli (quarantuno di numero) allegati alla comparsa di risposta di primo grado (ricorso, pagine 8-14) e concludendo che, comunque, se avesse avuto “perplessità” al riguardo, il giudice d’appello avrebbe dovuto “ammettere le richieste istruttorie” dell’attuale ricorrente. Il motivo termina chiedendo a questa Suprema Corte di decidere nel merito. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e 2709 c.c. Si invoca nuovamente il passo, sopra riportato, della seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. di controparte, ribadendo che “il fatto che … [OSCURATO:PERSONA] … abbia riconosciuto di avere regolarmente annotato le fatture oggetto del decreto ingiuntivo nella propria contabilità” dimostrerebbe l’esistenza del credito, mentre il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’attuale ricorrente non l’avesse dimostrata. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. per manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello afferma che l’attuale ricorrente non avrebbe provato il credito, avendo depositato soltanto tre fatture; in tal modo, però, avrebbe omesso di esaminare i quarantuno documenti allegati alla comparsa di risposta e indicati nel precedente motivo. La sentenza d’appello, inoltre, ad avviso della ricorrente, “contiene una motivazione … al di sotto del minimo costituzionale ” come esige invece S.U. 80513/2014. 4. Nel ricorso incidentale l’unico motivo veicola la denuncia di violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1241 ss., 1965 ss. e 1362 ss. c.c. riguardo alla qualificazione, come transazione o meno, dell’“Accordo” del 5 settembre 2013. 5. Premesso che l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato è puramente fattuale, nonostante la conformazione della rubrica, e dunque inammissibile, merita accoglimento – pretermettendo la seconda parte, delle pagine 8-15, anch’essa direttamente fattuale – la prima parte del primo motivodel ricorso principale. Invero, la corte territoriale non ha affatto tenuto in conto - e neanche l’ha menzionato nella motivazione - della seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] e del passo effettivamente ammissivo che contiene, e in effetti, dopo avere accolto il primo motivo d’appello, ha poi scardinato, per così dire, il decreto ingiuntivo in base ad una motivazione radicalmente assertiva, che non ha dato alcun rilievo non solo all’appena richiamata frase presente nella seconda memoria di [OSCURATO:PERSONA], ma neppure agli effetti dell’accoglimento, che aveva appena operato, del primo motivo d’appello, il quale avrebbe dovuto essere stato considerato nell’accertamento complessivo, mentre al contrario la corte di merito ha ritenuto che l’attuale ricorrente non avesse crediti, pur avendo poco prima riconosciuto appunto che aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] un vero e proprio accordo compensativo. A queste considerazioni devono aggiungersi anche quelle che derivano dal secondo motivo – che ripropone, a ben guardare, la stessa doglianza, e dal terzo motivo, che ripresenta come censura la sussistenza, assolutamente evidente per quanto sopra rilevato, una motivazione assolutamente carente/contraddittoria, mettendo in disparte – è ovvio - gli elementi fattuali che sono stati ancora ulteriormente inseriti. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del ricorso principale consegue l’accoglimento del medesimo e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa in relazi
Decreto Cassazione n. 20269/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris