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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1998

Cassazione n. 18795/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1998 avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d'appello di Milano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diDavide [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 22 settembre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contestato reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) commesso in Milano il giorno 11 luglio 2018.

Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza stessa non avendo i Giudici territoriali analiticamente valutato il compendio probatorio.

Considerato che il ricorso è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vadano le pagg. 5 e 6), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1998 avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d'appello di Milano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diDavide [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 22 settembre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contestato reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) commesso in Milano il giorno 11 luglio 2018. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza stessa non avendo i Giudici territoriali analiticamente valutato il compendio probatorio. Considerato che il ricorso è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vadano le pagg. 5 e 6), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 18795/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris