CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1965
Cassazione n. 16670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/10/1965 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. e 73 comma 4 del d.P.R. 309/90, è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 2). Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato le ragioni per le quali le dichiarazioni accusatorie di Akemi, acquirente dell'imputato, erano ritenuti attendibili e riscontrate dal compendio intercettato in diverso procedimento penale, ma utilizzabile nel procedimento penale odierno in forza della scelta di essere giudicato con il rito abbreviato e ulteriormente confermate da due o.c.p. soprattutto quello del 29/11/2018 che consentiva di individuare l'imputato quale fornitore del Akemi. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie in considerazione di precedenti penali (si veda, in particolare, pag.3). Allo stesso modo la determinazione della pena è avvenuta attraverso un iter argomentativo nel quale il riferimento alla gravità del reato in relazione al quantitativo di stupefacente ceduto, e alla personalità dell'imputato, sono stati gli elementi che il giudice del merito ha posto a base della decisione. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]