CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; od, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione del diritto di difesa dell'odierno ricorrente per l'omessa assunzione di prova decisiva (quale la testimonianza della signora [OSCURATO:PERSONA]) è manifestamente infondato, in quanto contesta una violazione di norme processuali tardivamente dedotta e conseguentemente e correttamente ritenuta sanata dalla Corte di appello con motivazione logica ed articolata, non censurabile in questa sede (pag. 4) e con la quale il ricorrente non si confronta (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732 - 01; sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 - 01; sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e altri, Rv. 257891 - 01);; rilevato che i giudici del gravame (cfr. pag. 4 della impugnata sentenza) sul punto hanno fornito anche una motivazione in subordine del tutto esente da illogicità manifesta, in relazione alla quale è stata evidenziata la superfluità delle ulteriori attività dibattimentali richieste non solo in relazione alla posizione processuale della [OSCURATO:PERSONA], ma anche in considerazione della superfluità degli esami richiesti tenuto conto degli atti acquisiti, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto, così ricadendo nel vizio di aspecifictà; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art.62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che sul punto, come correttamente osservato dai giudici di appello, deve ribadirsi anche il principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Sette