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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05160/2025

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seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9703/2022R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] –intimati – e nei confronti di Agenzia delle entrate –Riscossione - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Sicilian. 9497/12/2021, depositata il

27. 10 .2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Agrigento accoglieva i l ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di exsocio della [OSCURATO:SOCIETA]., sciolta in Oggetto: Tributi data 24.11.2015 e successivamente cancellata dal registro delle imprese,avverso la cartella di pagamento, emessa nei confronti della predetta società a seguito di controllo automatizzato, per IVA e altro, in relazione all’anno 2011, e poi notificata anche al Guarragi a seguito dell’estinzione della società; - c on la sentenza in epigrafe indicata , la Commissione tributaria regionale della Siciliadichiarava estinto il processo, non avendo l’Ente impositore notificato a gli eredi del contribuente decedut o , entro il termine prescritto, l’istanza di trattazione, con la quale aveva riassunto il giudizio innanzi alla CTR, dopo la sua interruzione, dichiarata in data 7.06.2021, per morte del contribuente; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; - l’Agenzia delle entrate – Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimat i . [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va rilevato che il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato ai contribuenti rimasti intimati, avendo gli stessi rifiutato di ricevere il plico contenente il ricorso, come risulta dall’attestazione effettuata dell’agente postale sugli avvisi di ricevimento, allegatidalla ricorrente Agenzia .

Il rifiuto del destinatario di ricevere il plico contenente l’atto processuale, disciplinato dall’art . 7, ultimo comma, della l. n. 890 del 1982, è legalmente equiparabile alla notifica a mani proprie (cfr. anche in analogia con quanto previsto dall’art. 138, comma 2, cod. proc. civ., Cass. n. 23388 del 3/11/2014 e Cass. 9779 del 19/04/2018) e non sono necessari ulteriori adempimenti, che sono, invece,previsti dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente seil rifiuto sia stato opposto da persone diverse dal destinatario, essendo in tal caso quest’ultimo del tutto ignaro della notifica;- ciò p remesso , c on l’unico motivo di ricorso , l ’Agenzia ricorrente deducela vi olazione e falsa applicazione de gli artt. 43, 30 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare estinto il processo per mancata notifica alla controparte dell’atto di riassunzione da parte dell’Ufficio, atteso che nel processo tributario, nel caso di interruzione del giudizio per morte della parte, dichiarata dal difensore, per la riassunzione del processo è sufficiente il deposito dell’istanza di trattazione al Presidente, dovendo poi la segreteria della Commissione provvedere a dare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza alle parti, ivi compresi gli eredi della parte deceduta; precisa che, nella specie, a fronte della interruzione dichiarata in data 7.06.2021, l’Agenzia delle entrate aveva provveduto a depositare tempestivamente l’istanza di trattazione in data 9.06.2021; -il motivo è fondato; - secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l'estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell'udienza (Cass. n. 25363 del 2018 e Cass. n. 11661 del 2021); - nel processo tributario, quindi, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza (Cass. n. 12672 del 18/06/2015); - la CTR non ha seguito i principi sopra indicati dichiarando erroneamente l’estinzione del processo interrotto per la mancata notifica, da parte dell’Ufficio, dell’ordinanza con la quale era stata fissata l’udienza di trattazione, trattandosi, invece, di un onere che gravavasulla segreteria della commissione tributaria; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del la Sicilia, in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9703/2022R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] –intimati – e nei confronti di Agenzia delle entrate –Riscossione - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Sicilian. 9497/12/2021, depositata il 27. 10 .2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Agrigento accoglieva i l ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di exsocio della [OSCURATO:SOCIETA]., sciolta in Oggetto: Tributi data 24.11.2015 e successivamente cancellata dal registro delle imprese,avverso la cartella di pagamento, emessa nei confronti della predetta società a seguito di controllo automatizzato, per IVA e altro, in relazione all’anno 2011, e poi notificata anche al Guarragi a seguito dell’estinzione della società; - c on la sentenza in epigrafe indicata , la Commissione tributaria regionale della Siciliadichiarava estinto il processo, non avendo l’Ente impositore notificato a gli eredi del contribuente decedut o , entro il termine prescritto, l’istanza di trattazione, con la quale aveva riassunto il giudizio innanzi alla CTR, dopo la sua interruzione, dichiarata in data 7.06.2021, per morte del contribuente; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; - l’Agenzia delle entrate – Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimat i . [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va rilevato che il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato ai contribuenti rimasti intimati, avendo gli stessi rifiutato di ricevere il plico contenente il ricorso, come risulta dall’attestazione effettuata dell’agente postale sugli avvisi di ricevimento, allegatidalla ricorrente Agenzia . Il rifiuto del destinatario di ricevere il plico contenente l’atto processuale, disciplinato dall’art . 7, ultimo comma, della l. n. 890 del 1982, è legalmente equiparabile alla notifica a mani proprie (cfr. anche in analogia con quanto previsto dall’art. 138, comma 2, cod. proc. civ., Cass. n. 23388 del 3/11/2014 e Cass. 9779 del 19/04/2018) e non sono necessari ulteriori adempimenti, che sono, invece,previsti dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente seil rifiuto sia stato opposto da persone diverse dal destinatario, essendo in tal caso quest’ultimo del tutto ignaro della notifica;- ciò p remesso , c on l’unico motivo di ricorso , l ’Agenzia ricorrente deducela vi olazione e falsa applicazione de gli artt. 43, 30 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare estinto il processo per mancata notifica alla controparte dell’atto di riassunzione da parte dell’Ufficio, atteso che nel processo tributario, nel caso di interruzione del giudizio per morte della parte, dichiarata dal difensore, per la riassunzione del processo è sufficiente il deposito dell’istanza di trattazione al Presidente, dovendo poi la segreteria della Commissione provvedere a dare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza alle parti, ivi compresi gli eredi della parte deceduta; precisa che, nella specie, a fronte della interruzione dichiarata in data 7.06.2021, l’Agenzia delle entrate aveva provveduto a depositare tempestivamente l’istanza di trattazione in data 9.06.2021; -il motivo è fondato; - secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l'estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell'udienza (Cass. n. 25363 del 2018 e Cass. n. 11661 del 2021); - nel processo tributario, quindi, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza (Cass. n. 12672 del 18/06/2015); - la CTR non ha seguito i principi sopra indicati dichiarando erroneamente l’estinzione del processo interrotto per la mancata notifica, da parte dell’Ufficio, dell’ordinanza con la quale era stata fissata l’udienza di trattazione, trattandosi, invece, di un onere che gravavasulla segreteria della commissione tributaria; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del la Sicilia, in diversa compo
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