CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.U.I. 05ZA903 avverso la sentenza in data 22/09/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata in data 22 settembre 2022, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di cessione di 0,65 grammi di crack, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 20 settembre 2020, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed applicazione della diminuente per il rito. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta incongruità della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure esposte, infatti, sono diverse da quelle consentite perché, concernendo la congruità del trattamento sanzionatorio determinato da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non sono riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 444, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos