CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 15457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia del ricorrente, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 agosto 2022, il Tribunale del Riesame di Foggia confermava il decreto emesso il 12 luglio 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento a carico di una pluralità di indagati, era stato disposto, all'esito di perquisizioni locali e personali, il sequestro preventivo, in funzione impeditiva, dell'importo di 46.800 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, quale legale rappresentante della "Finance 2008", dei reati di cui agli art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi A e B), 640 commi 1 e 2 cod. pen. (capo C) e 416 cod. pen. (capo D), reati a lui contestati per aver preso parte a un'associazione a delinquere finalizzata a creare fittiziamente, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento ai lavori edili da compiere in almeno 246 cantieri, crediti di imposta fittizi in materia di bonus edilizi, crediti ceduti o a intermediari finanziari o a società di grandi dimensioni; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA], Lucera e Roma negli anni 2020 e 2021. Il provvedimento del G.I.P. aveva disposto altresì il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato, ovvero del valore dei crediti di imposta fittiziamente conseguiti dagli indagati. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la inosservanza degli art. 125 comma 3, 292 comma 2 lett. C), 324 comma 7 e 329 comma 9 cod. proc. pen. e il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato: si osserva in primo luogo che dinanzi al Tribunale del Riesame era stata eccepita l'assenza radicale di motivazione del provvedimento del G.I.P., che aveva omesso l'autonoma valutazione della richiesta del P.M., che a sua volta era riproduttiva delle informative della P.G. e della comunicazione della notizia di reato dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2021. Il Tribunale ha invece inspiegabilmente ritenuto assolto l'onere motivazionale da parte del G.I.P., incorrendo in una svista clamorosa: sono state infatti riportate non le parole del G.I.P. ma quelle del P.M., che sono state trasfuse integralmente nel provvedimento di sequestro senza alcun vaglio critico. Peraltro, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], alcun cenno vi era né nella richiesta del P.M. né nel decreto del Giudice, non potendo tale silenzio motivazionale essere compensato dallo sforzo argomentativo profuso dal Tribunale per dimostrare la sussistenza di elementi indiziari a carico dell'indagato. Da ultimo, rispetto al giudizio sulla configurabilità del periculum in mora, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima l'omissione motivazionale del G.I.P. in ragione della natura obbligatoria della confisca, non avendo i giudici dell'impugnazione cautelare correttamente applicato il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la cd. sentenza Ellade (sentenza n. 36959 del 24 giugno 2021), secondo cui, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche obbligatoria, occorre comunque un'espressa motivazione sul periculum in mora che giustifichi l'apposizione del vincolo, posto che la natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro ad essa funzionale. [OSCURATO:PERSONA] Sono fondate le sole censure relative alla valutazione del periculum in mora, mentre il ricorso è infondato nel resto. 1. Iniziando dalle doglianze circa l'asserito difetto di autonoma valutazione, deve ritenersi che, come ben argomentato dal Tribunale, il G.I.P. abbia compiuto, nell'ordinanza applicativa della misura, una sufficiente valutazione critica rispetto alla richiesta del P.M. Al riguardo occorre premettere che, secondo la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272939, Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Rv. 269648 e Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv. 266336), in tema di motivazione delle ordinanze cautelari (sia personali che reali), la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge n. 47 del 2015, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura. È stato in tal senso chiarito (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269970) che l'obbligo di "autonoma valutazione" è osservato anche quando il giudice riporti, pure in maniera pedissequa, atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del P.M. (come ad esempio il contenuto delle dichiarazioni rese, gli esiti dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle operazioni di appostamento e controllo), riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto, purché il giudice tragga dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare; ciò che conta, in definitiva, è che il giudice dia conto, nella motivazione della sua decisione cautelare, del proprio esame critico dei elementi investigativi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura. 1.1. Alla luce di tali coordinate interpretative, deve ritenersi che il G.I.P. abbia compiuto una "autonoma valutazione" dell'istanza cautelare avanzata dal P.M. Ed invero, come sottolineato nell'ordinanza impugnata, il G.I.P., pur se in maniera molto concisa, ha comunque dato conto degli elementi posti a fondamento della sua decisione, operando un analitico richiamo alle risultanze investigative e motivando poi, anche con richiami giurisprudenziali, le ragioni che lo hanno portato a condividere l'impostazione accusatoria, non essendo di per sé dirimente la circostanza che, nel descrivere le condotte illecite, il decreto riporti pedissequamente il contenuto della richiesta cautelare e di taluni atti di indagine, assumendo invece rilievo il fatto che, dopo questa lunga parte, il G.I.P. abbia comunque compiuto considerazioni sufficientemente autonome rispetto agli accertamenti investigativi. Di qui l'infondatezza delle obiezioni difensive. 2. Passando al secondo tema di doglianza, occorre evidenziare che le censure sul giudizio concernente il periculum in mora sono invece meritevoli di accoglimento. Sul punto, infatti, il Tribunale del riesame, nel premettere che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il G.I.P. ha disposto il sequestro della somma di 46.800 euro trovata nella sua disponibilità, ha osservato che la cautela reale era giustificata sia dalla necessità di vincolare beni di cui deve essere disposta la confisca, sia dall'esigenza di impedire che la libera disponibilità dei beni potesse aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altre frodi fiscali, pericolo questo insito nell'elevata capacità organizzativa dimostrata dagli indagati, a nulla rilevando che i crediti di imposta fittiziamente creati siano stati oggetto di autonomo provvedimento di sequestro preventivo, disposto peraltro nei confronti di altri indagati, avendo in ogni caso il Tribunale precisato che la natura obbligatoria della confisca, prevista dagli art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 e 640 quater cod. pen., escludeva la necessità di un particolare impegno motivazionale in punto di periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] poteva essere considerato un terzo estraneo in buona fede, avendo egli partecipato consapevolmente al meccanismo fraudolento, traendone un profitto indebito. 2.1. Orbene, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la motivazione dell'ordinanza impugnata in tema di periculum in mora non si sottrae alle critiche difensive. Al riguardo deve infatti richiamarsi l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, per cui la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire successivamente impraticabile. Ciò comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull'an del sequestro. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria o come facoltativa, e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dall'anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili. La distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa, in tal senso, rischia di essere artificiosa e foriera di conseguenze illogiche, non comprendendosi perché, per restare al caso del sequestro di un bene quale profitto del reato, la prescrizione che imponga la confisca del bene all'esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all'art. 322 ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall'art. 240 cod. pen., dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia del principio di presunzione di non colpevolezza. Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come "obbligatoria" non basterebbe, evidentemente, a rendere "obbligatorio" anche il sequestro dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi necesario, con riferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Un'esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. Tale impostazione è stata ripresa dall'evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata sentenza delle Sezioni Unite, essendosi ribadito (cfr. Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Rv. 283910 e Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694) che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, deve ritenersi che il provvedimento impugnato presenti evidenti lacune argornentative rispetto alla valutazione del "periculum in mora" della cautela reale, posto che il Tribunale del Riesame, al di là di taluni richiami, invero non adeguatamente specifici, al ruolo dell'indagato e alla capacità organizzativa del gruppo di persone resesi protagoniste dei fatti contestato, si è poi sostanzialmente limitato a valorizzare, condividendo in ciò l'impostazione del G.I.P., la natura obbligatoria della futura confisca del profitto, senza affrontare il tema ben più pregnante della verifica delle ragioni che avrebbero reso necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. 3. Alla stregua di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente alla motivazione sul periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia, Sezione Riesame. Nel resto il ricorso deve essere invece disatteso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla