CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 23368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23595/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - i ntimat a - avverso ORDINANZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 112/2022,depositata il 13/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d'Appello di Perugia per sentire accertare e condannare la convenuta al pagamento dei propri onorari professionali derivanti dalla proposizione, nella sua qualità di avvocatoe per conto della convenuta, di un ricorso ex lege 89 del 2001 elevato presso la medesima Corte d'Appello. 2. La Corte d'Appello di Perugia, con ordinanza n. 112/2022, accoglieva l'istanza e condannava la convenuta, rimasta contumace, al pagamento di €1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda a saldo, a titolo di compenso professionale per i due giudizi proposti dinanzi alla Corte d'appello dal difensore [OSCURATO:PERSONA], omettendo di regolare le spese del giudizio di opposizione con la formula «nulla spese». 3. La suddetta ordinanza è stata impugnata per c assazione dall’avvocatoGina Tralicci. Resta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Lamenta l'assenza di pronuncia alle spese (si legge, infatti, nell’ordinanza «nulla spese») e richiama comunque la re gola della soccombenza. Ilricorso è fondato in ordine alla omessa pronuncia . La Corte di merito aveva infatti il dovere di provvedere sulle spese del giudizio, come prescrivono testualmente gli artt. 91 e 92 cpc, ma non lo ha fatto, limitandosi a dichiarare “nulla per le spese”. Il provvedimento va quindi cassato con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, affinché rimedi all’omissione esi pronunci anche sulle spese del presente giudizio . P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio; dichiara assorbito il secondo motivo. Così deciso in Roma, nella camera di