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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06148/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, subita dal 5 febbraio al 30 aprile 2015, in regime di arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA], responsabile del servizio urbanistica del Comune di Gioia del Colle, era stato sottoposto a misura cautelare nell'ambito di un'indagine su una presunta corruzione legata a una gara per la realizzazione di interventi di social housing.

Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA] insieme al sindaco Povia e ad altri funzionari comunaliravrebbe accettato la promessa di ricevere dall'imprenditore Posa la somma di euro 100.000 per favorirlo nell'aggiudicazione della gara.

Il piano prevedeva la predisposizione di un bando costruito ad hoc e la nomina di una commissione giudicatrice compiacente di cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato presidente.

Le indagini avevano documentato numerosi incontri riservati tra [OSCURATO:PERSONA], l'imprenditore e professionisti di fiducia di quest'ultimo, oltre a conversazioni telefoniche dal contenuto ambiguo.

Il GUP del Tribunale di Bari, con sentenza del 15 settembre 2017, dichiarava il non luogo a procedere per alcune imputazioni perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 20 giugno 2023 divenutairrevocabile il 18 novembre 2023, assolse [OSCURATO:PERSONA] dalla residua imputazione di corruzione con la formula "perché il fatto non sussiste".

Il giudice della riparazione, pur dando atto delle assoluzioni, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito, con grave colpa, a generare una situazione ambigua che rese inevitabile l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Secondo il giudice della riparazione, l'istante avrebbe dovuto prevedere che il suo comportamento, connotato da macroscopica negligenza e imprudenza, potesse creare un'apparenza di reità, tale da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare.

2. Con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 314 cod.proc.pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, erronea valutazione del materiale probatorio, motivazione fondata su mero sospetto ed erronea ricostruzione fattuale della colpa grave.

Il ricorrente contesta in primo luogo l'approccio argomentativo.

La Corte di appello avrebbe dedicato ben sette pagine a riportare pedissequamente le ragioni del provvedimento cautelare originario, quasi a ribadire la fondatezza delle accuse poi smentite dalle assoluzioni, mentre avrebbe dedicato solo poche righe alle ragioni delle sentenze assolutorie, sulle quali avrebbe dovuto concentrarsi per verificare se non escludessero i fatti posti a fondamento della ritenuta colpa grave.

Sul piano sostanziale, il ricorrente contesta che la Corte abbia creato una nuova ricostruzione dei fatti invece di attenersi a quanto accertato nelle sentenze di merito.Le sentenze avevano stabilito che: la nomina di [OSCURATO:PERSONA] come presidente della commissione derivava automaticamente, per legge, dalla sua qualità di responsabile urbanistico; le risposte di [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate erano vaghe e non davano certezze al Posa, limitandosi a fornire indicazioni sulle modalità di presentazione del progetto; veniva logicamente esclusa la possibilità che vi fosse un accordo per il pagamento di una tangente; non era possibile riscontrare alcun accordo tra i coimputati perché mancava nelle intercettazioni la traccia di un dialogo volto a concordare un piano.

Il ricorrente evidenzia che le sentenze di merito avevano interpretato le conversazioni oggetto di captazione in senso favorevole all'imputato.

Il giudice della riparazione pertanto non avrebbe potuto attribuire a quegli elementi un significato opposto a quello ritenuto dal giudice del merito, atteso che egli non può ritenere provati fatti che non sono stati considerati dal giudice della cognizione, né ritenere non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate.

Il ricorrente contesta specificamente i singoli elementi valorizzati dalla Corte come indici di colpa grave.

Quanto agli incontri riservati, il GUP stesso li aveva definiti semplicemente "anomali" ma aveva chiarito che l'incertezza sul loro contenuto non era superata dalle intercettazioni e che comunque il bando poi pubblicato non conteneva clausole di favore per Posa.

Non si può dedurre colpa grave da comportamenti che il giudice del merito ha ritenuto insufficienti a provare il reato. [OSCURATO:PERSONA] non poteva quindi immaginare che i contatti intercorsi, per quanto criticabili sotto il profilo deontologico, potessero giustificare un intervento dell'autorità giudiziaria.

Peraltro, la manifestazione di interesse, nel cui contesto si erano svolti, non è equiparabile a una vera procedura di gara, trattandosi di fase conoscitiva nella quale la pubblica amministrazione raccoglie disponibilità degli operatori prima di avviare una gara vera e propria.

Sul linguaggio criptico, il ricorrente osserva che le stesse conversazioni furono valutate dal Tribunale come espressione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si dimostrasse vago, senza dare certezze all'imprenditore Posa.

Quanto ai rapporti con il Ventaglini, il ricorrente evidenzia che anche questo elemento era già stato esaminato e ritenuto insufficiente a provare l'accordo corruttivo.

Il GUP aveva escluso l'esistenza di un accordo tra i coimputati proprio perché mancava un dialogo chiaro volto a concordare un piano.

Sull'interrogatorio di garanzia, il ricorrente richiama la modifica dell'art. 314 cod.proc.pen. operata dal d.lgs. 188 del 2021, che ha espressamente escluso che il silenzio dell'indagato possa costituire condotta ostativa.

A maggior ragione non può costituire colpa grave il fatto di avere risposto, anche se in modo ritenuto non esaustivo.

Le risposte rese erano coerenti con la sua linea difensiva e con il diritto di non autoaccusarsi.

Il ricorrente contesta che la Corte abbia utilizzato concetti vaghi e soggettivi.Quando si afferma che egli "doveva immaginare" o "doveva essere consapevole", si fa riferimento a uno standard di prevedibilità del tutto incerto.

La colpa grave richiede invece, una evidente, macroscopica negligenza che ponga in essere una situazione tale da costituire una non volutaxma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

Si osserva altresì che la semplice condotta sospetta non è sufficiente per integrare la colpa grave, poiché questa va riferita agli indizi e non ai sospetti.

Nel caso di specie la Corte di appello ha fondato la propria decisione proprio su mere supposizioni: che gli incontri fossero "torbidi", che il linguaggio fosse criptico, che [OSCURATO:PERSONA] dovesse immaginare le conseguenze.

Il ricorrente rileva infine che la motivazione è intrinsecamente contraddittoria.

La Corte richiama le ragioni delle assoluzioni (nomina per legge, risposte vaghe, nessun accordo provato) ma poi rivaluta gli stessi elementi già esaminati dal giudice del merito per ricavarne il convincimento opposto, affermando che essi dimostravano macroscopica negligenza e una condotta gravemente imprudente.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La difesa del ricorrente, con l'unico motivo dedotto dalla difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato profili di colpa grave nel comportamento del ricorrente, valorizzando elementi già considerati in senso favorevole dal giudice di merito e operando, di fatto, una nuova ricostruzione fattuale non consentita.

Inoltre, secondo il ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe fondata su mere congetture e risulterebbe contraddittoria rispetto alle ragioni poste a fondamento delle sentenze assolutorie.

La censura non coglie nel segno e non si confronta compiutamente con l'ordinanza impugnata.

Va preliminarmente ribadito che il giudizio sulla riparazione dell'ingiusta detenzione presenta natura civilistica ed è caratterizzato da piena autonomia rispetto al processo di cognizione.

Come questa Corte ha costantemente affermato, il giudice della riparazione deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello del giudice del merito, poiché suo compito non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, bensì se esse si siano poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento detenzione.

In relazione a tale aspetto della decisione, il giudice della riparazione ha piena e ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, di natura civilistica, sia in senso positivo che in senso negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Rv. 203636 - 01 Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867).

Ne consegue che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, non nella loro valenza indiziaria o probante ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, bensì in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in errore il giudice (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha svolto un'analisi puntuale e articolata della condotta del ricorrente, individuando molteplici elementi sintomatici di grave colpa, non smentiti dalle sentenze assolutorie.

Il giudice della riparazione ha correttamente distinto il piano dell'accertamento della responsabilità penale da quello della valutazione della condotta ai fini riparatori, evidenziando come il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], pur non integrando il reato contestato, presentasse profili di macroscopica imprudenza e negligenza, idonei a ingenerare la falsa apparenza del reato che ha determinato l'adozione della misura.

La Corte d'Appello, infatti, non si è limitata a richiamare genericamente le intercettazioni telefoniche, ma ha analiticamente individuato una pluralità di condotte gravemente colpose: gli incontri ripetuti con l'imprenditore Posa al di fuori degli uffici comunali e in luoghi appartati (stazione di servizio, studi privati); la richiesta espressa di non essere lasciato in luoghi visibili quando si trovava in auto con l'imprenditore; l'utilizzo sistematico di un linguaggio criptico ed evasivo nelle conversazioni intercettate; la disponibilità a ricevere nel proprio studio privato l'imprenditore accompagnato dai suoi tecnici, nonostante il ruolo apicale rivestito nella procedura di social housing in qualità di responsabile del procedimento, destinato ad assumere la carica presidente della commissione; i rapporti confidenziali mantenuti con il Ventaglini, soggetto privo di incarichi comunali in quanto coinvolto in altra vicenda penale e palesemente operante quale mediatore nell'interesse del privato; le risposte evasive e contraddittorie rese in sede di interrogatorio di garanzia..

Rispetto alle suddette argomentazioni, il motivo di ricorso si rivela generico e non si confronta puntualmente con le stesse.

La Corte territoriale ha inoltre evidenziato come tali condotte risultassero ancor più gravi, se considerate in relazione all'importanza economica dell'operazione e ai ruoli determinanti ricoperti dal ricorrente nell'ambito della pubblica amministrazione locale.

L'ordinanza impugnata ha posto in rilievo come le stesse sentenze di merito, pur pervenendo all'assoluzione, non abbiano affatto negato l'anomalia di tali comportamenti, ricondotti dal Tribunale alla sfera del diffuso malcostume nella gestione della cosa pubblica.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice della riparazione non ha operato alcuna nuova ricostruzione fattuale, ma si è limitato a valutare, nell'autonomia che gli è propria, se la condotta accertata in fatto fosse connotata da quella macroscopica imprudenza e negligenza idonea a determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La circostanza che i medesimi elementi non siano stati ritenuti sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza penale non preclude affatto al giudice della riparazione di apprezzarli quali indici di colpa grave ostativa, secondo criteri di valutazione del tutto autonomi e funzionali al diverso petitum del giudizio riparatorio.

Quanto all'asserita natura congetturale della motivazione, va osservato che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento su fatti obiettivi e documentati, quali , appunto / i già ricordati accessi presso lo studio privato del ricorrente , riscontrati mediante attività di osservazione della polizia giudiziaria, le conversazioni intercettate nelle quali emergeva l'utilizzo di espressioni volutamente criptiche, le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio.

Non si tratta affatto di mere supposizioni, bensì di circostanze fattuali dalle quali la Corte ha legittimamente inferito, secondo criteri di logica e massime di esperienza, l'esistenza di una condotta gravemente colposa.

Il ricorso, inoltre, nella parte in cui lamenta che la Corte d'Appello non si sarebbe adeguatamente confrontata con le ragioni delle assoluzioni, non considera l'ampia disamina svolta nell'ordinanza impugnata.

Il giudice della riparazione ha infatti compiutamente richiamato sia la sentenza del GUP sia quella del Tribunale, evidenziando come le assoluzioni fossero fondate sull'impossibilità di configurare i reati contestati in ragione dello stato del procedimento ( giunto alla fase dell'avviso pubblico, non equiparabile a una procedura di scelta del contraente) e dell'insufficienza degli elementi probatori a dimostrare l'esistenza di un accordo corruttivo.

Ciò, tuttavia, non escludeva affatto che le condotte del ricorrente, sottolineate dal giudice della riparazione nei termini suddetti, fossero caratterizzate da grave imprudenza e negligenza.

In conclusione, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi che regolano il giudizio di riparazione, valutando in modo autonomo e logicamente congruo se la condotta dell'interessato fosse connotata da quella macroscopica negligenza e imprudenza idonea a determinare l'adozione del provvedimento cautelare, senza operare alcuna indebita rivalutazione del merito dell'accertamento penale.

3. Al rigetto del gravame consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (in argomento anche Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, non mass.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, subita dal 5 febbraio al 30 aprile 2015, in regime di arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA], responsabile del servizio urbanistica del Comune di Gioia del Colle, era stato sottoposto a misura cautelare nell'ambito di un'indagine su una presunta corruzione legata a una gara per la realizzazione di interventi di social housing. Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA] insieme al sindaco Povia e ad altri funzionari comunaliravrebbe accettato la promessa di ricevere dall'imprenditore Posa la somma di euro 100.000 per favorirlo nell'aggiudicazione della gara. Il piano prevedeva la predisposizione di un bando costruito ad hoc e la nomina di una commissione giudicatrice compiacente di cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato presidente. Le indagini avevano documentato numerosi incontri riservati tra [OSCURATO:PERSONA], l'imprenditore e professionisti di fiducia di quest'ultimo, oltre a conversazioni telefoniche dal contenuto ambiguo. Il GUP del Tribunale di Bari, con sentenza del 15 settembre 2017, dichiarava il non luogo a procedere per alcune imputazioni perché il fatto non sussiste. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 20 giugno 2023 divenutairrevocabile il 18 novembre 2023, assolse [OSCURATO:PERSONA] dalla residua imputazione di corruzione con la formula "perché il fatto non sussiste". Il giudice della riparazione, pur dando atto delle assoluzioni, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito, con grave colpa, a generare una situazione ambigua che rese inevitabile l'intervento dell'autorità giudiziaria. Secondo il giudice della riparazione, l'istante avrebbe dovuto prevedere che il suo comportamento, connotato da macroscopica negligenza e imprudenza, potesse creare un'apparenza di reità, tale da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare. 2. Con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 314 cod.proc.pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, erronea valutazione del materiale probatorio, motivazione fondata su mero sospetto ed erronea ricostruzione fattuale della colpa grave. Il ricorrente contesta in primo luogo l'approccio argomentativo. La Corte di appello avrebbe dedicato ben sette pagine a riportare pedissequamente le ragioni del provvedimento cautelare originario, quasi a ribadire la fondatezza delle accuse poi smentite dalle assoluzioni, mentre avrebbe dedicato solo poche righe alle ragioni delle sentenze assolutorie, sulle quali avrebbe dovuto concentrarsi per verificare se non escludessero i fatti posti a fondamento della ritenuta colpa grave. Sul piano sostanziale, il ricorrente contesta che la Corte abbia creato una nuova ricostruzione dei fatti invece di attenersi a quanto accertato nelle sentenze di merito.Le sentenze avevano stabilito che: la nomina di [OSCURATO:PERSONA] come presidente della commissione derivava automaticamente, per legge, dalla sua qualità di responsabile urbanistico; le risposte di [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate erano vaghe e non davano certezze al Posa, limitandosi a fornire indicazioni sulle modalità di presentazione del progetto; veniva logicamente esclusa la possibilità che vi fosse un accordo per il pagamento di una tangente; non era possibile riscontrare alcun accordo tra i coimputati perché mancava nelle intercettazioni la traccia di un dialogo volto a concordare un piano. Il ricorrente evidenzia che le sentenze di merito avevano interpretato le conversazioni oggetto di captazione in senso favorevole all'imputato. Il giudice della riparazione pertanto non avrebbe potuto attribuire a quegli elementi un significato opposto a quello ritenuto dal giudice del merito, atteso che egli non può ritenere provati fatti che non sono stati considerati dal giudice della cognizione, né ritenere non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate. Il ricorrente contesta specificamente i singoli elementi valorizzati dalla Corte come indici di colpa grave. Quanto agli incontri riservati, il GUP stesso li aveva definiti semplicemente "anomali" ma aveva chiarito che l'incertezza sul loro contenuto non era superata dalle intercettazioni e che comunque il bando poi pubblicato non conteneva clausole di favore per Posa. Non si può dedurre colpa grave da comportamenti che il giudice del merito ha ritenuto insufficienti a provare il reato. [OSCURATO:PERSONA] non poteva quindi immaginare che i contatti intercorsi, per quanto criticabili sotto il profilo deontologico, potessero giustificare un intervento dell'autorità giudiziaria. Peraltro, la manifestazione di interesse, nel cui contesto si erano svolti, non è equiparabile a una vera procedura di gara, trattandosi di fase conoscitiva nella quale la pubblica amministrazione raccoglie disponibilità degli operatori prima di avviare una gara vera e propria. Sul linguaggio criptico, il ricorrente osserva che le stesse conversazioni furono valutate dal Tribunale come espressione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si dimostrasse vago, senza dare certezze all'imprenditore Posa. Quanto ai rapporti con il Ventaglini, il ricorrente evidenzia che anche questo elemento era già stato esaminato e ritenuto insufficiente a provare l'accordo corruttivo. Il GUP aveva escluso l'esistenza di un accordo tra i coimputati proprio perché mancava un dialogo chiaro volto a concordare un piano. Sull'interrogatorio di garanzia, il ricorrente richiama la modifica dell'art. 314 cod.proc.pen. operata dal d.lgs. 188 del 2021, che ha espressamente escluso che il silenzio dell'indagato possa costituire condotta ostativa. A maggior ragione non può costituire colpa grave il fatto di avere risposto, anche se in modo ritenuto non esaustivo. Le risposte rese erano coerenti con la sua linea difensiva e con il diritto di non autoaccusarsi. Il ricorrente contesta che la Corte abbia utilizzato concetti vaghi e soggettivi.Quando si afferma che egli "doveva immaginare" o "doveva essere consapevole", si fa riferimento a uno standard di prevedibilità del tutto incerto. La colpa grave richiede invece, una evidente, macroscopica negligenza che ponga in essere una situazione tale da costituire una non volutaxma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. Si osserva altresì che la semplice condotta sospetta non è sufficiente per integrare la colpa grave, poiché questa va riferita agli indizi e non ai sospetti. Nel caso di specie la Corte di appello ha fondato la propria decisione proprio su mere supposizioni: che gli incontri fossero "torbidi", che il linguaggio fosse criptico, che [OSCURATO:PERSONA] dovesse immaginare le conseguenze. Il ricorrente rileva infine che la motivazione è intrinsecamente contraddittoria. La Corte richiama le ragioni delle assoluzioni (nomina per legge, risposte vaghe, nessun accordo provato) ma poi rivaluta gli stessi elementi già esaminati dal giudice del merito per ricavarne il convincimento opposto, affermando che essi dimostravano macroscopica negligenza e una condotta gravemente imprudente. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. L'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La difesa del ricorrente, con l'unico motivo dedotto dalla difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato profili di colpa grave nel comportamento del ricorrente, valorizzando elementi già considerati in senso favorevole dal giudice di merito e operando, di fatto, una nuova ricostruzione fattuale non consentita. Inoltre, secondo il ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe fondata su mere congetture e risulterebbe contraddittoria rispetto alle ragioni poste a fondamento delle sentenze assolutorie. La censura non coglie nel segno e non si confronta compiutamente con l'ordinanza impugnata. Va preliminarmente ribadito che il giudizio sulla riparazione dell'ingiusta detenzione presenta natura civilistica ed è caratterizzato da piena autonomia rispetto al processo di cognizione. Come questa Corte ha costantemente affermato, il giudice della riparazione deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello del giudice del merito, poiché suo compito non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, bensì se esse si siano poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento detenzione. In relazione a tale aspetto della decisione, il giudice della riparazione ha piena e ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, di natura civilistica, sia in senso positivo che in senso negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Rv. 203636 - 01 Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867). Ne consegue che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, non nella loro valenza indiziaria o probante ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, bensì in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in errore il giudice (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha svolto un'analisi puntuale e articolata della condotta del ricorrente, individuando molteplici elementi sintomatici di grave colpa, non smentiti dalle sentenze assolutorie. Il giudice della riparazione ha correttamente distinto il piano dell'accertamento della responsabilità penale da quello della valutazione della condotta ai fini riparatori, evidenziando come il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], pur non integrando il reato contestato, presentasse profili di macroscopica imprudenza e negligenza, idonei a ingenerare la falsa apparenza del reato che ha determinato l'adozione della misura. La Corte d'Appello, infatti, non si è limitata a richiamare genericamente le intercettazioni telefoniche, ma ha analiticamente individuato una pluralità di condotte gravemente colpose: gli incontri ripetuti con l'imprenditore Posa al di fuori degli uffici comunali e in luoghi appartati (stazione di servizio, studi privati); la richiesta espressa di non essere lasciato in luoghi visibili quando si trovava in auto con l'imprenditore; l'utilizzo sistematico di un linguaggio criptico ed evasivo nelle conversazioni intercettate; la disponibilità a ricevere nel proprio studio privato l'imprenditore accompagnato dai suoi tecnici, nonostante il ruolo apicale rivestito nella procedura di social housing in qualità di responsabile del procedimento, destinato ad assumere la carica presidente della commissione; i rapporti confidenziali mantenuti con il Ventaglini, soggetto privo di incarichi comunali in quanto coinvolto in altra vicenda penale e palesemente operante quale mediatore nell'interesse del privato; le risposte evasive e contraddittorie rese in sede di interrogatorio di garanzia.. Rispetto alle suddette argomentazioni, il motivo di ricorso si rivela generico e non si confronta puntualmente con le stesse. La Corte territoriale ha inoltre evidenziato come tali condotte risultassero ancor più gravi, se considerate in relazione all'importanza economica dell'operazione e ai ruoli determinanti ricoperti dal ricorrente nell'ambito della pubblica amministrazione locale. L'ordinanza impugnata ha posto in rilievo come le stesse sentenze di merito, pur pervenendo all'assoluzione, non abbiano affatto negato l'anomalia di tali comportamenti, ricondotti dal Tribunale alla sfera del diffuso malcostume nella gestione della cosa pubblica.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice della riparazione non ha operato alcuna nuova ricostruzione fattuale, ma si è limitato a valutare, nell'autonomia che gli è propria, se la condotta accertata in fatto fosse connotata da quella macroscopica imprudenza e negligenza idonea a determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria. La circostanza che i medesimi elementi non siano stati ritenuti sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza penale non preclude affatto al giudice della riparazione di apprezzarli quali indici di colpa grave ostativa, secondo criteri di valutazione del tutto autonomi e funzionali al diverso petitum del giudizio riparatorio. Quanto all'asserita natura congetturale della motivazione, va osservato che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento su fatti obiettivi e documentati, quali , appunto / i già ricordati accessi presso lo studio privato del ricorrente , riscontrati mediante attività di osservazione della polizia giudiziaria, le conversazioni intercettate nelle quali emergeva l'utilizzo di espressioni volutamente criptiche, le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio. Non si tratta affatto di mere supposizioni, bensì di circostanze fattuali dalle quali la Corte ha legittimamente inferito, secondo criteri di logica e massime di esperienza, l'esistenza di una condotta gravemente colposa. Il ricorso, inoltre, nella parte in cui lamenta che la Corte d'Appello non si sarebbe adeguatamente confrontata con le ragioni delle assoluzioni, non considera l'ampia disamina svolta nell'ordinanza impugnata. Il giudice della riparazione ha infatti compiutamente richiamato sia la sentenza del GUP sia quella del Tribunale, evidenziando come le assoluzioni fossero fondate sull'impossibilità di configurare i reati contestati in ragione dello stato del procedimento ( giunto alla fase dell'avviso pubblico, non equiparabile a una procedura di scelta del contraente) e dell'insufficienza degli elementi probatori a dimostrare l'esistenza di un accordo corruttivo. Ciò, tuttavia, non escludeva affatto che le condotte del ricorrente, sottolineate dal giudice della riparazione nei termini suddetti, fossero caratterizzate da grave imprudenza e negligenza. In conclusione, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi che regolano il giudizio di riparazione, valutando in modo autonomo e logicamente congruo se la condotta dell'interessato fosse connotata da quella macroscopica negligenza e imprudenza idonea a determinare l'adozione del provvedimento cautelare, senza operare alcuna indebita rivalutazione del merito dell'accertamento penale. 3. Al rigetto del gravame consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, non mass.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore