CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 37215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31912-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 814/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2021; Ric. 2021 n. 31912 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16 aprile 2003, e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in loro favore, dei consequenziali importi maturati; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche proposte dalla stessa parte ricorrente: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 l. n. 25/1955, nonché degli artt. 47 e 49, d. lgs. n. 276/2003, anche in relazione all’art. 12 delle Preleggi, in punto di ritenuta applicabilità, al caso di specie, dell’art. 19 l. n. 25/1955 (primo motivo); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 d. lgs. n. 276/2003, anche in relazione all’art. 12 delle Preleggi, in punto di interpretazione dell’art. 49 e della delega alla contrattazione collettiva in esso contenuta (secondo motivo); violazione e/o falsa applicazione Ric. 2021 n. 31912 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- dell’art. 19 l. n. 25/1955, anche in relazione all’art. 12 delle Preleggi, in punto di interpretazione della natura dell’art. 19 detto quale norma imperativa e di applicazione dei principi giurisprudenziali espressi in materia dalla Corte di cassazione (terzo motivo); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 l. n. 25/1955 e dell’art. 3 d.l. n. 762/1984, anche in relazione all’art. 12 delle Preleggi, in punto di ritenuta analogia e sovrapponibilità tra le predette norme e di conseguente applicazione dei principi espressi dalle Sezioni unite con sentenza n. 20074 del 2010 in materia di contratto di formazione e lavoro (quarto motivo); 2. i motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per con nessione, sono infondati sulla scorta di plurimi precedenti di questa Corte che, all’esito dell’adunanza del 28 ottobre 2021, hanno deciso la medesima questione (Cass. n. 38901, n. 38902, n. 38903, n. 40411, n. 40412, n. 40413 del 2021; più di recente, conf. Cass., sez. VI, n. 30935 del2022), precedenti cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; in essi questa Corte ha innanzitutto ribadito che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla l. n. 25/1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato; una tale modulazione bifasica del rapporto – come evidenziato nelle decisioni richiamate – “ lungi dall'essere incompatibile con la più articolata configurazione delle nuove forme di apprendistato compendiate nell'art. 47, primo comma, lett. a), b), e) d.lgs. 276/2003 Ric. 2021 n. 31912 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- (applicabile ratione temporis), è stata anzi ritenuta, siccome in essi ricorrente, nel contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato ai sensi dell'art. 49 d.lgs. cit. (Cass. n. 16595 del 2020) e così pure di formazione e lavoro (Cass. n. 1324 del 2015) e di inserimento (Cass. n. 22687 del 2018; Cass. n. 6094 del 2020)”; non si è allora dubitato della vigenza dell'art. 19 l. n. 25/1955 (che recita: "Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore") fino all'abrogazione ad opera dell'art. 7, sesto comma, d.lgs. n. 167/2011; al riguardo è, infatti, è stata considerata irrilevante la "delega" conferita alle parti sociali dall'art. 49 d. lgs. 276/2003, in quanto specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (terzo comma) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (comma quinto e quinto-bis): sicché, appare chiaro –secondo i precedenti citati - che la contrattazione collettiva, investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale, non possa esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato; in proposito è stato rammentato che la potestà legislativa è esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile", a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. I) Cost., cui pertiene la disciplina del rapporto di lavoro, ed è invece concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di "istruzione" (ferma la legislazione esclusiva dello Stato in materia di "norme generali sull'istruzione": art. 117, secondo comma, lett. n) Cost.), "salva Ric. 2021 n. 31912 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale" (art. 117, terzo comma); d'altro canto, quando il legislatore ha inteso delegare alla disciplina contrattuale l'intera materia dell'apprendistato, come con l'art. 2, primo comma, d. lgs. n. 167/2011, si è ben diversamente e inequivocamente espresso; si è ricordato, poi, che questa Corte, in un'attenta ricostruzione del quadro normativo regolante la disciplina dell'apprendistato, abbia già ritenuto: "Per completezza di ricostruzione ... che lo stesso d.lgs. n. 276 del 2003, all'art. 47, terzo comma ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla legge n. 25 del 1955 come modificata dalla legge n. 196 del 1997. Ancora, va sottolineato che l'art. 19 della legge n. 25 del 1955, abrogato con l'intera legge solo con l'art. 7, sesto comma del citato d.lgs. n. 167 del 2011, e dunque applicabile al caso in esame, prevede che «qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del codice civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore»" (Cass.n. 20103 del 2017); quanto poi alle locuzioni normative, con le quali il legislatore ha designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio ("computato" in essa: art. 3, quinto e dodicesimo comma d. lgs. n. 276/2003; "considerato utile": art. 19 l. 25/1955), si tratta– per le sentenze cui ci si conforma - “ di espressioni assolutamente equivalenti”, come pure affermato da un autorevole arresto di questa Corte, che, dopo avere specificamente indicato tra le "plurime ... normeche fanno (o hanno fatto) salva la computabilità di certi periodi Ric. 2021 n. 31912 sez. ML -ud. 22-09-2022 -6- nell'anzianità di servizio [..]. l'art. 19 L. 19 gennaio 1955 (recante la disciplina dell'apprendistato), che prevede che, qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore", ha ben chiarito che "è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva; ma l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva"; sicché, "Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione"(Cass. SS.UU. n. 20074 del 2010); una diversa interpretazione integrerebbe una "discriminazione vietata, come si desume dalla pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, che, seppure sotto il profilo della discriminazione per l'età, ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale" (nella specie, austriaca) "che, Ric. 2021 n. 31912 sez. ML -ud. 22-09-2022 -7- proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei diciotto anni di età" (così: Cass. n. 18045 del 2015); conclusivamente, con i precedenti in premessa ricordati, questa Corte ha avallato “la nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), settimo comma (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, ultimo comma dell'accordo 10 marzo 2006, siccome in violazione dell'art. 19 l. n. 25 del 1955”; 3. alla stregua delle esposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre anche dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovute (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,