CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 17010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 12462/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il 17/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] (dichiararsi competente il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Sorveglianza di Torino, chiamato a decidere sull’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, in ordine ai compensi da liquidarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], declinò la propria competenza in favore del Presidente del Tribunale di Novara, il quale, con ordinanza ex art. 45 cod. proc. civ., solleva conflitto, reputando che la competenza si appartenga al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritteriportate in epigrafe. L’istanza è fondata. Sul punto basti richiamare la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi. Si è, infatti, affermatoche in tema di patrocinio a spese dello Stato, sull'opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario emesso dal magistrato di sorveglianza è competente a decidere il presidente del tribunale di sorveglianza cui quel magistrato appartiene, in quanto l'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione (Sez. 2, n. 23020, 11/11/2015, Rv. 637160; cfr., pure, Cass. n. 12668/2014). P.Q.M. dichiara la competenza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, davanti al quale rimette le parti nel termine